Senza l’indicazione dell’ISC o TAEG il mutuo è nullo. Lo ha stabilito il Tribunale di Cagliari con una recente ordinanza: la n. 5295 del 29 marzo 2016. La decisione è stata assunta nell’ambito della procedura fallimentare di una società sarda, operante nel settore dell’edilizia. La banca aveva infatti chiesto al Giudice di poter rientrare tra i creditori per contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2006. Il curatore fallimentare ha però eccepito in giudizio delle irregolarità riguardanti appunto il documento di sintesi (l’ISC è l’indicatore sintetico di costo che comprende sia il tasso di interesse sia tutte le spese accessorie), che secondo la delibera CICR del 4 marzo 2003, deve essere espressamente riportato sul contratto. Una omissione che non consente al cliente di accedere ad un dato fondamentale e che dunque diventa motivo di nullità del mutuo per pubblicità ingannevole.
Una sentenza, quella emessa dal tribunale di Cagliari, che sottolinea l’importanza di far verificare, agli esperti del settore, se le condizioni applicate dalle banche rendono i mutui usurari, se i contratti non possano presentare casi rintracciabili di pubblicità ingannevole o se, riguardo i conti correnti, non si possa essere in presenza di anatocismo bancario. Fenomeno, quest’ultimo, molto diffuso sul quale è intervenuto nuovamente il governo con un recente decreto legge che ha messo al bando definitivamente la capitalizzazione degli interessi su base trimestrale, lasciando alle banche la possibilità di calcolarli annualmente. Un provvedimento molto criticato perché rischia di penalizzare i clienti più deboli.
A proposito degli ultimi provvedimenti del governo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che,recependo la direttiva europea 17/2014, stabilisce che «la vendita diretta della casa da parte della banca senza passare dall’asta immobiliare in Tribunale potrà scattare solo in caso di 18 rate mensili del mutuo non pagate». Si tratta di una clausola che gli istituti di credito possono decidere di inserire facoltativamente nei nuovi contratti, ma non può essere applicata a quelli già in essere. Esclusa, dunque, la “retroattività” che si era temuta.