Responsabilità professionale 11 Aprile 2019 15:02

Inerzia e omicidio colposo, la Cassazione: «Medico condannato se sottovaluta sintomi paziente»

La suprema corte ha stabilito che un atteggiamento ingiustificatamente attendista può essere inquadrato come colpa grave in caso di decesso del malato

L’atteggiamento ingiustificatamente attendista del medico e, in generale, la sottovalutazione del quadro clinico di un paziente (tali da condurre alla morte di quest’ultimo), devono essere inquadrati come colpa grave e come tali sanzionati.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2193 del 2018, con la quale ha rigettato il ricorso di una pediatra condannata per omicidio colposo. La sentenza di primo grado, confermata poi dalla Corte d’appello di Milano, aveva infatti riconosciuto gravi negligenze a carico del medico in conseguenza delle quali era avvenuto il decesso di un bambino di 17 mesi.

La Corte di Cassazione, concordando in sostanza con il giudice di prime cure, ha ritenuto che il medico avesse sottovalutato i sintomi del minore, che a distanza di cinque giorni dall’inizio delle terapie prescritte dal sanitario non solo non era sostanzialmente migliorato, ma anzi presentava ancora un quadro clinico problematico. Il comportamento negligente dell’imputata è stato confermato perché, nonostante i sintomi indicati telefonicamente dalla madre (in particolar modo un drastico abbassamento della temperatura corporea), la pediatra si è limitata a prescrivere ulteriori medicinali, omettendo però di visitare il bambino. Il giorno seguente, durante una visita domiciliare, la dottoressa non ha verificato accuratamente le condizioni del bambino, il quale aveva in atto una grave sepsi batterica che lo avrebbe portato al decesso nel giro di poche ore.

In virtù di tutti questi elementi, emersi in sede processuale, la Corte di Cassazione ha dunque ritenuto provata la sussistenza del nesso causale fra le omissioni contestate e la morte del paziente: «È stato correttamente e congruamente addebitato alla pediatra – si può leggere nella sentenza – un atteggiamento attendista e di generale sottovalutazione del quadro clinico del paziente, nonostante i sintomi manifestati avrebbero dovuto indurre ad un approccio ben diverso». Dunque, è stata ritenuta «plausibile la conclusione che le condotte omissive contestate alla pediatra abbiano determinato le condizioni dell’evento fatale con alto o elevato grado di probabilità logica o credibilità razionale».

La Corte di Cassazione ha inoltre escluso l’ipotesi della colpa lieve (art. 3 l. 189/12 c.d. legge Balduzzi), richiesta dalla ricorrente, in virtù della notevole divergenza fra la condotta tenuta dall’imputata e quella che avrebbe effettivamente dovuto tenere, rilevando un marcato allontanamento da un’appropriata condotta medica che sostanzialmente configura un’ipotesi di colpa grave.

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