L’esperto: «Ecco chi può recuperare l’imposta secondo le ultime novità normative»

Il consulente fiscale Giampiero Pantano fa chiarezza: «Se l’imposta è stata dichiarata e viene poi versata in seguito ad un avviso bonario o cartella esattoriale, l’azione di recupero è legittima»

«Mettiamo che un medico dichiari l’IRAP a debito ma non effettui il versamento, e che successivamente questi riceva una cartella volta al recupero dell’imposta non pagata. Se versa quanto chiesto può comunque dare avvio ad un’azione di recupero». Il consulente fiscale Giampiero Pantano chiarisce i dettagli del recupero dell’Imposta regionale sulle attività produttive per i camici bianchi. Un tema complesso e d’attualità, al centro di numerosi interventi da parte di esperti della materia: «Se l’imposta è stata dichiarata e viene poi versata in seguito ad un avviso bonario o cartella esattoriale – spiega Pantano –, l’azione di recupero è del tutto legittima perché il versamento è comunque stato effettuato. In caso contrario, sarebbe come affermare che si ha diritto al recupero soltanto se il versamento è stato effettuato nei termini. Questa interpretazione – continua Pantano – è inaccettabile perché per le omissioni o le tardività è prevista una apposita fattispecie sanzionatoria che rimette il contribuente nella medesima situazione di chi ha versato nei termini».

Questo il parere su uno dei punti più discussi della fattispecie. Per quanto riguarda invece altri aspetti, come la riapertura dei termini per l’accertamento, le posizioni degli esperti sono molto più convergenti: «È del tutto pacifico, nonché puntualmente indicato nel decreto fiscale che ha modificato la normativa in materia, che la presentazione di dichiarazioni integrative comporti questo. Diversamente – continua Pantano – significherebbe ammettere che si possano presentare delle dichiarazioni integrative che poi l’agenzia delle entrate non ha potere di controllare nella loro veridicità, e questo evidentemente non sarebbe possibile. L’azione di accertamento per cui sono riaperti i termini può essere rivolta esclusivamente agli elementi integrati».

Esistono poi due casi in cui il medico non può chiedere il rimborso o la restituzione dell’IRAP: chi non ha né dichiarato né versato l’imposta (ma risulta accertato dall’Agenzia delle Entrate) e chi lo ha fatto, ha chiesto il rimborso e impugnato un eventuale rifiuto: «Nel primo caso – spiega ancora Pantano – chi non ha dichiarato, ma soprattutto versato, l’IRAP, non può in alcun modo chiederne il rimborso/compensazione. In primo luogo perché manca il presupposto principale, ovvero aver pagato, e in secondo luogo perché se non ha fatto la denuncia originaria oggi non può fare la dichiarazione integrativa. Per farla, occorre aver validamente presentato la dichiarazione originaria nei termini di legge. Nel secondo caso – conclude Pantano –, il nostro studio chiede sempre ai medici che ci contattano di dirci se pendono istanze di rimborso innanzi all’agenzia delle entrate oppure ad una commissione tributaria. Ad oggi nessuna pratica da noi esaminata presentava tali caratteristiche».

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di I.F.