LA SCHEDA | Chi e cosa è soggetto all’Imposta regionale attività produttive IRAP? Ecco le risposte alle vostre domande…

Quali sono i casi concreti in cui un operatore sanitario è soggetto al pagamento dell’IRAP? Il nostro consulente ha dato una risposta alle principali domande arrivate alla redazione

Il medico è soggetto ad IRAP se ha una segretaria? E se un chirurgo opera in clinica, chi la deve pagare? Questi sono solo alcuni dei quesiti che ci sono arrivati negli ultimi mesi dai nostri lettori su una tematica molto sentita dalla categoria – quella fiscale – e che gira intorno ad un’unica, fondamentale domanda: chi deve pagare l’Imposta regionale sulle attività produttive, e in quali occasioni deve (o non deve) farlo? Qui di seguito le principali questioni risolte dai nostri consulenti legali.

 

Medici Convenzionati: quali sono i beni strumentali che rientrano nel “minimo indispensabile”?

Il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 maggio 2017 n. 12350, ha specificato che, in caso di convenzionamento, rientrano nel “minimo indispensabile” i beni usati conformemente allo statuto della convenzione. L’imposta non è, quindi, dovuta dal medico convenzionato che ha la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Tale disponibilità, essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, rientra nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, e non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione per l’applicazione dell’imposta.

 

Il medico è soggetto ad IRAP se ha una segretaria?

Non è soggetto ad IRAP il medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale che ha alle proprie dipendenze una segretaria perché non è integrato il concetto di attività autonomamente organizzata, presupposto impositivo del tributo. La Cassazione, con la sentenza n. 10338 del 26 aprile 2017, ha ancora una volta ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga del lavoro altrui in misura non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

 

IRAP e medicina di gruppo, le novità.

Con la sentenza n. 6370 pubblicata il 13 marzo 2017 la Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di IRAP, la medicina di gruppo non è un’associazione tra professionisti ma un organismo promosso dal Servizio Sanitario Nazionale. L’attività della medicina di gruppo integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale.

 

IRAP Medici: l’attività di consulenza è soggetta all’imposta?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2448 del 31 gennaio 2017 ha affermato che non sono soggetti ad IRAP i compensi che un professionista percepisce durante lo svolgimento dell’attività libero professionale consistente esclusivamente in consulenza o collaborazione presso uno studio altrui o strutture professionali esterne da altri organizzate. Ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo o un professionista non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi.

 

Medico Chirurgo che opera in Clinica: chi paga l’IRAP?

Il medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una clinica non è soggetto ad IRAP. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza del 9 novembre 2016 n. 22854. Per configurare i presupposti di applicazione del tributo non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi.

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