Lavoro 27 Gennaio 2021 16:38

Ritardi o omissione delle cure a causa della pandemia, chi ne risponderà legalmente?

L’analisi del professore Antonio Oliva, associato di Medicina Legale all’università Cattolica: «Le aziende ospedaliere potrebbero essere chiamate in causa per il risarcimento del danno per colpa organizzativa»

di Isabella Faggiano
Ritardi o omissione delle cure a causa della pandemia, chi ne risponderà legalmente?

Interventi chirurgici rimandati, visite di controllo annullate, cure ritardate. O ancora, pazienti che hanno contratto il Covid durante la degenza in ospedale. Tutti effetti collaterali della pandemia che hanno, ancora una volta, diviso l’Italia in due: da una parte, le strutture ospedaliere che hanno risposto a tutti i bisogni di salute in condizioni di efficienza, efficacia e sicurezza, dall’altra quelle che non sono riuscite a garantire degna assistenza alle categorie “fragili”.

E se questi pazienti, penalizzati dallo stato di emergenza, decidessero di avanzare richieste risarcitorie legate al ritardo dei trattamenti, chi ne risponderebbe legalmente, trattandosi di uno stato di pandemia? «Ci aspettiamo un futuro contenzioso da parte dei pazienti ordinari – Covid-free – che non sono riusciti ad accedere alle cure. In questo caso, verranno eventualmente chiamate in giudizio, per risarcimento del danno, le aziende ospedaliere in termini di colpa organizzativa. Allo stesso tempo, è verosimile che i processi penali che giungeranno a sentenza di condanna definitiva per errori imputabili a singoli operatori sanitari saranno abbastanza limitati». A rispondere, a Sanità Informazione, è Antonio Oliva, professore associato di Medicina Legale all’Università Cattolica, che sull’argomento ha organizzato, per il 29 gennaio 2021, il webinar “Controversie nelle misure di lockdown: tutela del diritto alle cure ed implicazioni medico-legali”.

Le ipotesi

I possibili scenari di contenziosi medico-legali potrebbero essere molteplici, a seconda dei contesti di cui si discute – ospedali o terapie domiciliari – e delle patologie da cui sono affetti i pazienti. Per questo, per semplificare la complessa materia, analizzeremo il possibile iter giuridico di due macro-categorie di pazienti: coloro che hanno subito un ritardo nelle cure, intese come visite, terapie o interventi chirurgici, e coloro che hanno contratto il Covid durante la degenza in ospedale, veicolato dal personale sanitario.

L’analisi

«In entrambi i casi, la linea di risposta giuridica al quesito “chi risponderà legalmente ad eventuali richieste risarcitorie legate al ritardo dei trattamenti” risiede nell’articolo 1.218 del codice civile (Responsabilità del debitore)», spiega il professore Oliva. Secondo questo articolo “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

«Saranno le aziende ospedaliere ad essere chiamate in causa per il risarcimento del danno per colpa organizzativa – aggiunge il docente -. Una colpa che dovrà, ovviamente, essere dimostrata nel corso del contenzioso in tribunale. Con una precisazione: sarà importante distinguere tra prima e seconda ondata. Mentre le aziende potranno più agevolmente difendersi lamentando l’imprevedibilità dell’emergenza registrata nella primavera dello scorso anno, faranno più fatica a ricorrere all’argomento dell’impreparazione alla sorpresa con riguardo alla seconda ondata, perché hanno avuto tempo per organizzarsi sulla base dell’esperienza vissuta».

La salute è un diritto costituzionale

«I pazienti che hanno subito un ritardo nelle cure, in virtù dell’articolo 32 della Costituzione (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti …, ndr), potranno ritenere inammissibile che una struttura sanitaria possa svolgere la sua attività solo a vantaggio di una parte di pazienti, che in questo caso sono gli affetti da Covid-19, non garantendo il diritto alle cure di tutti gli altri degenti. Coloro che, invece, hanno contratto il Covid all’interno della struttura in cui erano ricoverati per altra patologia – sottolinea l’esperto – dovranno dimostrare che il contagio è avvenuto per la non ottemperanza della struttura sanitaria ad una o più procedure di sicurezza imposte dallo stato di emergenza».

Il processo penale

Più limitate le possibilità, invece, di intraprendere un processo penale. «Esperti giuristi, che finora si sono pronunciati sull’argomento, ritengono che solo in presenza di errori grossolani nella gestione e trattamento di un paziente si potrebbe arrivare ad una condanna a seguito di un processo penale, come noto retto da uno standard probatorio assai rigoroso, l’oltre ogni ragionevole dubbio. Soprattutto con riferimento alla prima ondata, è fondata l’ipotesi che già in sede di indagini preliminari la regola di esperienza sottesa all’articolo 2236 del codice civile (attività medica svolta in condizioni di speciale difficoltà), possa trovare applicazione anche nel campo penale, quale riconoscimento delle straordinarie difficoltà logistiche e tecnico-scientifiche che hanno caratterizzato il primo approccio all’emergenza sanitaria», sottolinea Oliva.

La class action

Finora è stato chiarito chi risponderà legalmente di eventuali richieste risarcitorie. Ma chi sarà ad avanzarle? «Per ritardi o omissioni delle cure è ipotizzabile che sia il singolo paziente a presentare la sua denuncia – risponde il professore -. Negli ospedali in cui più degenti hanno contratto il Covid, veicolato dal personale sanitario – si pensi alla problematica delle RSA -, è verosimile che si possa procedere con una class action».

Indennizzo dello Stato, il precedente

«Alcuni giuristi hanno ipotizzato la possibilità di provvedere al risarcimento dei pazienti che hanno contratto il Covid in ospedale attraverso un indennizzo statale. Per via analogica – dice il docente – si potrebbe procedere, con alcuni correttivi, seguendo quanto già sperimentato con la legge 210 del 1992 relativa agli indennizzi per gli infettati da HIV, HBV e HCV a seguito di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni di sangue infetto. In altre parole, Governo e ministero della Salute potrebbero concertare un sistema indennitario statale che, almeno per questa categoria di pazienti, bypasserebbe il contenzioso medico-legale, ancorché si debba valutare attentamente l’impatto che tale opzione determinerebbe sulle finanze pubbliche. Per gli altri casi analizzati, ipotizzando ritardi o omissioni delle cure, la legge di riferimento – conclude Oliva – potrà essere la legge 24/2017 (Gelli-Bianco: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”)».

 

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato

Articoli correlati
Nel post pandemia raddoppiati i casi di «cecità funzionale» correlati ad ansia e disagio psicologico
Secondo un’analisi dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, il problema, noto come «perdita visiva o cecità funzionale», ha subito un aumento significativo nel periodo successivo alla pandemia. L’ipotesi degli esperti è che il disturbo, essendo di natura psico-somatica, sia cresciuto a causa degli effetti della pandemia sul benessere psicologico della popolazione, soprattutto bambini e adolescenti
Dall’inizio della pandemia +25% della spesa per i servizi di salute mentale rivolti ai giovani
La spesa per i servizi di salute mentale per bambini e adolescenti è aumentata di oltre un quarto dall’inizio della pandemia. L’uso della telemedicina, invece, si è stabilizzato. Questo è quanto emerso da un nuovo studio pubblicato su JAMA Network Open
Covid: efficacia del vaccino sottovalutata, studio rivela «falla» in trial clinici
L'efficacia del vaccino anti-Covid potrebbe esser stata sottovalutata. A fare luce su una nuova «falla» è stato uno studio condotto da un team di scienziati del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e dell’Università di Salerno
Aviaria: nuova variante del virus più vicina all’uomo, timori per possibile pandemia
Un sottotipo del virus dell'influenza aviaria, endemico negli allevamenti di pollame in Cina, sta subendo cambiamenti mutazionali che potrebbero aumentare il rischio di trasmissione della malattia agli esseri umani. E' l'avvertimento lanciato da un gruppo di ricercatori cinesi e britannici in uno studio pubblicato sulla rivista Cell
Covid, Oms Europa: sono 36 milioni i cittadini con Long Covid, continuare con vaccini
La pandemia è stata ufficialmente dichiarata conclusa, ma ancora oggi ci sono ben mille morti a settimana in Europa. Nel frattempo, sale anche il conteggio delle vittime del Long Covid, la sindrome post-infezione, che in 3 anni è arrivata a colpire 36 milioni di persone, sempre in Europa, 1 persona su 30. Questi sono alcuni dei dati presentati questa mattina da Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)
GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Advocacy e Associazioni

XVIII Giornata europea dei diritti del malato. Contro la desertificazione sanitaria serve un’alleanza tra professionisti, cittadini e istituzioni

La carenza di servizi sul territorio, la penuria di alcune specifiche figure professionali , la distanza dai luoghi di salute in particolare nelle aree interne del Paese, periferiche e ultraperiferich...
Contributi e Opinioni

Giornata Infermieri. Testimonianze: “Chi va via, e chi ritorna…”

Rosaria ha accolto l’ordine di servizio arrivato a dicembre 2013. Ad accompagnarlo una frase: “Sono pazienti particolari, si prenda cura di loro”. Era il 2013 e Rosaria da allora non...
Politica

Diabete: presentate al Governo le istanze dei medici e dei pazienti

Dopo aver promosso gli Stati Generali sul Diabete, lo scorso 14 marzo, alla presenza del ministro della Salute, di rappresentanti dell’ISS e di AGENAS, FeSDI, l'Università di Roma Tor Ver...