Lavoro 1 Marzo 2022 12:34

Indennità e agevolazioni, così Enpam sostiene le mamme in camice bianco

Dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino, sussidi previsti anche per le studentesse neomamme iscritte

Indennità e agevolazioni, così Enpam sostiene le mamme in camice bianco

Il lavoro di medico è una vocazione, spesso un sogno coltivato per anni e alla fine realizzato. Così come la maternità e il desiderio di diventare genitori. La realizzazione di entrambi gli aspetti è un diritto importantissimo, a cui Enpam decide di dedicare la sua attenzione prevedendo una serie di agevolazioni e garanzia a tutela delle neomamme in camice bianco. Vediamo quali.

Maternità

L’Enpam assicura un’indennità economica che copre i due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi. L’indennità è pagata a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività professionale. Per le studentesse in Medicina e Odontoiatria iscritte all’Enpam, invece, è previsto un sussidio assistenziale. Veniamo ai requisiti per godere del diritto all’indennità: tutte le professioniste iscritte all’Ordine purché non siano tutelate da altre gestioni. L’Enpam integra comunque le prestazioni che non dovessero arrivare al minimo assicurato; le iscritte al corso di formazione in Medicina generale; le specializzande per i periodi eventualmente non coperti dalla borsa di specializzazione (se il bambino nasce al termine del periodo di formazione oppure quando la specializzanda ha già fatto 12 mesi di assenza per maternità o malattia).

Hanno diritto al sussidio (invece che all’indennità): le studentesse del quinto/sesto anno di corso di Medicina e Odontoiatria che hanno scelto di iscriversi all’Enpam. Per avere diritto all’importo integrale del sussidio è necessario che la studentessa si sia iscritta all’Enpam prima di essere diventata mamma. Per gli altri requisiti, invece, è necessario consultare il Bando annuale raggiungibile dal sito Enpam. L’importo dell’assegno corrisponde all’80 per cento di 5/12 del reddito professionale che l’iscritta ha denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente alla data del parto (si considera il parto effettivo e non la data presunta: per cui ad esempio se, secondo i calcoli, si presume che il bambino nasca il 30 dicembre 2019 ma poi nasce il 3 gennaio 2020, si prende come riferimento il reddito 2018, dichiarato nel 2019).

È comunque previsto un assegno minimo, garantito a tutte le dottoresse anche in assenza di redditi, e un importo massimo. L’importo del sussidio di maternità per le studentesse viene stabilito dal Consiglio di amministrazione dell’Enpam con Bando annuale. Il papà ha diritto all’indennità solo in casi particolari: nel caso in cui la mamma (anche non iscritta all’Enpam, purché sia libera professionista) sia deceduta o sia gravemente malata, o nel caso in cui la mamma abbia abbandonato il bambino o sia il padre ad averne l’affidamento esclusivo.

Adozione e affidamento

Anche le dottoresse che adottano un bambino hanno diritto all’indennità di maternità per un periodo di cinque mesi: i due mesi precedenti all’ingresso del minore in famiglia e i tre successivi. In caso di affidamento di minore, invece, l’indennità spetta per tre mesi. L’indennità è pagata a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività professionale. Per quanto riguarda le studentesse iscritte all’Enpam, queste hanno invece diritto a un sussidio. I requisiti per l’indennità e per il sussidio sono i medesimi menzionati in precedenza per la Maternità.

L’importo dell’assegno, in questo caso, è pari all’80 per cento di 5/12 del reddito professionale che l’iscritta ha denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente all’ingresso del minore in famiglia. Anche in questo caso è comunque previsto un assegno minimo, garantito a tutte le dottoresse anche in assenza di redditi, e un importo massimo. In caso di affidamento, invece, l’importo dell’assegno corrisponde a 3/12 del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente all’ingresso del minore in famiglia. In caso di adozione o affido, il papà può avere diritto all’indennità solo se la madre libero professionista autocertifica la rinuncia a richiederla presso il proprio ente previdenziale.

Sussidi per il bambino

Esaminiamo ora la fattispecie prevista da Enpam come sostegno alle spese legate al nuovo ingresso in famiglia comprese quelle per asili nido e babysitter. Si tratta di un sussidio aggiuntivo previsto nei primi dodici mesi di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del bambino. Questi i requisiti necessari alle dottoresse per presentare domanda: aver dichiarato ai fini dell’Irpef un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura e dell’intero nucleo familiare, non superiore a 8 volte il trattamento minimo Inps dell’anno in corso. Il reddito superiore è incrementato di un importo pari al trattamento minimo Inps per l’anno in corso per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente; essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.

La domanda può essere fatta anche dalle laureande. La somma viene stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, ed è doppia per le libere professioniste. Il papà, se iscritto all’Enpam, può fare domanda solo nel caso in cui la mamma (anche non iscritta all’Enpam) sia deceduta o sia gravemente malata, o nel caso in cui la mamma abbia abbandonato il bambino o sia il padre ad averne l’affidamento esclusivo.

Gravidanza a rischio

Nel caso di una gravidanza a rischio le iscritte ad Enpam hanno diritto a un sostegno economico per un periodo massimo di sei mesi. Per i mesi successivi le dottoresse sono infatti coperte dall’indennità di maternità. Possono usufruirne le dottoresse che hanno sospeso tutte le attività lavorative per una gravidanza a rischio; non lavorano (e in ogni caso non possono svolgere alcun tipo di attività a causa di una gravidanza a rischio); frequentano corsi di formazione specialistica o sono titolari di borsa di studio e, per i periodi non retribuiti, hanno dovuto sospendere qualsiasi attività lavorativa; non hanno diritto a un trattamento economico per gravidanza a rischio da altre gestioni previdenziali obbligatorie; non sono, infine, tutelate da altre indennità economiche per malattia, per TBC o per disoccupazione. Per quanto riguarda le tempistiche, l’indennità decorre dal primo giorno in cui viene diagnosticata la gravidanza a rischio. Sono esclusi i periodi eventualmente già garantiti da copertura assicurativa per malattia (come per le dottoresse dell’assistenza primaria), o retribuiti dalle aziende sanitarie (come per esempio per le specialiste ambulatoriali) oppure coperti dalle prestazioni per inabilità temporanea dell’Enpam (come per le libere professioniste iscritte alla gestione Quota B dell’Enpam). L’importo dell’assegno è giornaliero, e viene stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Interruzione di gravidanza

Enpam è vicino alle sue iscritte anche in questa delicata eventualità, assicurando un’indennità economica nei casi di aborto spontaneo o volontario dal terzo mese di gravidanza. Ne hanno diritto tutte le professioniste iscritte all’Ordine, purché non siano tutelate da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Hanno invece diritto a un sussidio le studentesse iscritte all’Enpam. La domanda di indennità va presentata entro 180 giorni dall’interruzione di gravidanza, mentre per il sussidio previsto per le laureande i termini sono consultabili sul Bando annuale al sito Enpam.

Contributo volontario

Infine, Enpam prevede un istituto che vada a coprire i periodi privi di contribuzione per eventi collegati alla genitorialità (gravidanza, adozione e affidamento, interruzione di gravidanza) attraverso la possibilità di effettuare dei versamenti volontari, al fine di non perdere periodi utili ai fini dell’anzianità contributiva con effetti anche sull’importo dell’assegno di pensione. Possono fare domanda di versamenti volontari tutte le professioniste iscritte all’Ordine che non abbiano presentato domanda di pensione ordinaria o di inabilità assoluta e permanente e che abbiano sospeso totalmente l’attività professionale per eventi collegati alla genitorialità (maternità, gravidanza a rischio, aborto, affidamento, adozione) successivi al 13 febbraio 2017. La richiesta va inviata entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pensione. I padri medici e odontoiatri possono fare domanda solo nel caso in cui la madre è deceduta o è gravemente malata, oppure se la madre ha abbandonato il minore o è il padre ad averne l’affidamento esclusivo.

 

 

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di I.F.