Lavoro 8 Marzo 2022 15:03

Sussidi Covid-19, Enpam non lascia soli i suoi iscritti coinvolti dall’emergenza

L’ente offre una vastissima gamma di sussidi e aiuti ai medici e alle loro famiglie. Esaminiamoli

Sussidi Covid-19, Enpam non lascia soli i suoi iscritti coinvolti dall’emergenza

Nel corso degli ultimi due anni di pandemia, che hanno visto il personale sanitario sobbarcarsi enormi oneri morali e materiali a causa dell’impegno in prima linea nella lotta al virus, la Fondazione Enpam non ha mai lasciato soli i propri iscritti. E lo dimostrano le innumerevoli misure stanziate dall’ente a supporto dei medici coinvolti dell’emergenza e delle loro famiglie.

Sanità Informazione propone una panoramica dei vari istituti, che coprono una vasta di gamma di necessità e fattispecie. Tra queste, il Bonus Enpam, in virtù del quale l’ente verserà – con propri fondi – un’indennità a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19, e il Bonus Enpam+, dedicato a tutti i medici e odontoiatri esclusi dal primo provvedimento. Ancora, può essere richiesto all’Enpam l’indennizzo statale di 1.000 euro destinato ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati. Vi sono poi specifiche misure previste per medici e odontoiatri costretti a interrompere l’attività a causa di quarantena disposta dall’autorità sanitaria: ai liberi professionisti l’Enpam garantisce un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno. Il contributo, che rientra nelle tutele per calamità naturale, va richiesto compilando il modulo specifico. Per quanto riguarda i professionisti in convenzione (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) e gli specialisti ambulatoriali.

Descriviamo ora nel dettaglio le forme di sussidio più articolate.

Sussidio per i contagiati da Covid-19

Per chi esercita la libera professione e versa i contributi alla Quota B, in caso di contagio da Covid, è possibile chiedere un sussidio specifico, indipendente dal reddito. Il sussidio una tantum è proporzionale all’aliquota contributiva scelta e alla gravità della malattia (in caso di aggravamento si può rifare domanda). Dal trentunesimo giorno si è coperti dalla tutela per inabilità temporanea. Si ha diritto al sussidio anche se si è in pensione e si eserciti ancora la libera professione, ma in questo caso sono previsti requisiti di reddito.

I requisiti prevedono l’aver contratto il Covid-19; aver avuto reddito libero professionale nel 2019 soggetto alla Quota B (dichiarato nel modello D 2020); essere in regola con i contributi previdenziali.

Veniamo ora agli importi, tenendo presente che il sussidio è proporzionale all’aliquota contributiva e alla gravità della malattia. Per un libero professionista (non pensionato) che versa la Quota B intera gli importi sono: 600 euro per isolamento obbligatorio (cioè in caso di test Covid-19 positivo); 3.000 euro per ricovero ospedaliero inclusa terapia subintensiva; 5.000 euro per ricovero in terapia intensiva. Se si versa la Quota B ridotta (la metà dell’aliquota intera o il 2%), l’importo del sussidio sarà rideterminato tenendo conto del rapporto fra l’aliquota pagata e l’aliquota intera in vigore nello stesso anno. Se nel corso del tempo la condizione si aggrava si può presentare una nuova domanda per ricevere il resto della somma spettante in base alla gravità della malattia.

I pensionati contribuenti alla Quota B possono chiedere il sussidio per contagiati Covid-19 se: hanno contratto il Covid-19; hanno avuto reddito libero professionale nel 2019 soggetto alla Quota B (dichiarato nel modello D 2020); sono in regola con i contributi previdenziali; hanno percepito un reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare non superiore a 6 volte l’importo del trattamento minimo Inps relativo all’anno precedente al contagio. L’importo del sussidio sarà proporzionale all’aliquota contributiva versata sul reddito libero professionale del 2019.

Per un pensionato che versa la Quota B intera gli importi saranno: 300 euro per isolamento obbligatorio; 1.500 euro per ricovero ospedaliero inclusa terapia subintensiva; 2.500 euro per ricovero in terapia intensiva. Per un pensionato che versa la Quota B ridotta al 50%, invece, gli importi sono: 150 euro per isolamento obbligatorio; 750 euro per ricovero ospedaliero inclusa terapia subintensiva; 1.250 euro per ricovero in terapia intensiva. Fermo restando, anche qui, che in caso di aggravamento delle condizioni è possibile presentare una nuova domanda per ricevere il resto della somma spettante in base alla gravità della malattia.

Casi particolari

Per chi è andato in pensione nel corso del 2020 l’importo del sussidio sarà proporzionale all’aliquota contributiva sui redditi prodotti nel 2020. Al momento di compilare la domanda per il sussidio bisognerà scegliere se si vorrà pagare la Quota B intera o ridotta la 50%, scelta che non potrà essere modificata al momento della compilazione del modello D 2021.

Chi ha pagato la Quota B per la prima volta nel 2021 (sul reddito libero professionale del 2020, Modello D 2021) può chiedere il sussidio per contagiati Covid-19 se ha contratto il Covid-19; è in regola con il versamento dei contributi di Quota A; ha prodotto nel 2020 un reddito imponibile presso la gestione Quota B superiore al limite già coperto dalla Quota A (dichiarando il reddito effettivo nel Modello D 2021).

Chi nel 2020 non ha versato la Quota B perché nel 2019 ha avuto un reddito libero professionale inferiore al limite già coperto dalla Quota A oppure ha sospeso l’attività a causa di una gravidanza, di una malattia o di un infortunio può chiedere il sussidio per contagiati Covid-19 se ha contratto il Covid-19 (test positivo); ha versato i contributi di Quota B sui redditi degli anni 2017 e 2018 (Modello D 2018 e 2019); ha ripreso l’attività nel 2020 e hai prodotto un reddito superiore al limite già coperto dalla Quota A (avendo dichiarato il reddito effettivo nel Modello D 2021); è in regola con i contributi previdenziali.

Indennità immunodepressi

L’Enpam prevede un’indennità per chi lavora in convenzione con il Servizio sanitario nazionale e deve sospendere l’attività per l’emergenza sanitaria da Covid-19 perché in una particolare condizione di rischio causata da immunodepressione.

Fondo “Sempre con voi” per i familiari

È il fondo di aiuto attraverso cui i familiari dei sanitari deceduti possono chiedere un sussidio. Quest’ultimo non va indicato nella dichiarazione dei redditi perché non concorre a formare il reddito complessivo. Hanno diritto al sussidio: i componenti del nucleo familiare che alla data del decesso risultano convivere con il medico/odontoiatra e sono inclusi nello stato di famiglia; il coniuge superstite non separato legalmente, anche se alla data del decesso non risulta residente con il medico/odontoiatra defunto; i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, anche se alla data del decesso non risiedono con il medico/odontoiatra, fino a 18 anni, oppure fino al 21 anni se sono studenti di scuola media superiore o professionale; o infine fino a 26 anni se sono studenti universitari. In caso di maggiorenni inabili finché dura l’inabilità; senza limiti di età se portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. L’importo del sussidio è di 15mila per ogni familiare del medico/odontoiatra fino a un massimo di 55mila euro per nucleo familiare. Se il nucleo è composto da un solo familiare il sussidio è di 25mila euro. L’assegno è aumentato di 5mila euro per ciascun componente con più di 65 anni, oppure disabile (almeno al 67%) o portatore di handicap. In questi casi l’importo massimo dell’assegno per nucleo familiare può essere superiore a 55mila euro.

 

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