Lavoro e Professioni 9 Febbraio 2021 10:40

Formazione ECM, il Tar del Lazio: «Obbligatoria per tutti gli iscritti agli Ordini degli Psicologi»

Il tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio che contestava l'obbligo dell'assoggettamento all’Educazione continua in medicina per gli psicologi che non operano per il SSN. Lazzari (CNOP): «È questione deontologica, non può diventare nominalistica»
Formazione ECM, il Tar del Lazio: «Obbligatoria per tutti gli iscritti agli Ordini degli Psicologi»

Tutti gli psicologi devono rispettare l’obbligo formativo ECM. A chiarirlo è una sentenza del Tar del Lazio, che ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio contestava la delibera adottata lo scorso giugno dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella parte in cui si dispone che «A decorrere dal triennio 2020/2022 tutti gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM secondo la normativa vigente».

Un principio, quello seguito dalla Commissione, intrinsecamente legato alla legge 3 del 2018 (legge Lorenzin), che ha riconosciuto gli psicologi come professionisti sanitari e, quindi, soggetti alle regole della formazione continua che si applicano nei confronti di tutti gli iscritti ad un Ordine professionale, senza distinguere il loro inquadramento contrattuale.

La formazione continua degli psicologi prima della legge Lorenzin

Prima dell’entrata in vigore della legge Lorenzin, invece, gli psicologi che operavano all’interno del Servizio sanitario nazionale e gli psicoterapeuti erano considerati sanitari e, pertanto, veniva loro richiesto di seguire il programma di formazione continua ECM; per gli altri iscritti all’Ordine, liberi professionisti non psicoterapeuti o che non esercitavano la professione (circa il 40% del totale) non era invece chiaro se o quale tipologia di aggiornamento continuo dovessero rispettare. La legge Lorenzin, quindi, ha equiparato e uniformato tutte le situazioni specifiche, introducendo un principio richiesto dalla maggior parte dei professionisti sanitari stessi.

L’Ordine degli Psicologi del Lazio, al contrario, sosteneva che l’obbligo dell’assoggettamento all’Educazione continua in medicina non fosse giuridicamente configurabile con riguardo agli psicologi che non operano direttamente o indirettamente per conto del Servizio sanitario nazionale. E ha quindi presentato ricorso al tribunale amministrativo.

La sentenza del Tar

Il Tar, chiamato preliminarmente a esaminare le eccezioni di rito sollevate dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, dal Ministero della Salute e dall’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali, ha ritenuto fondata la tesi del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione, oltre che di interesse a ricorrere.

Partendo dal principio che «l’Albo degli psicologi è unico ed ha carattere nazionale, anche se è strutturato a livello regionale e provinciale», per i giudici, dalle norme esistenti, «emerge con chiara evidenza che l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione dello psicologo, aventi rilevanza nazionale, spettano al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, con la conseguenza che ai Consigli regionali o provinciali deve ritenersi riservata la tutela della professione di psicologo per le questioni aventi rilevanza meramente regionale e provinciale».

Lazzari (CNOP): «È questione deontologica, non può diventare nominalistica»

«Tutti i professionisti iscritti ad un Ordine, sanitari e non, sono tenuti alla formazione continua – puntualizza David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale degli psicologi -. Notai, ingegneri avvocati, medici, biologi infermieri. Tutti indistintamente. Il problema non può diventare una questione nominalistica. Il Ministero della Giustizia ha un proprio sistema. La Sanità ne ha un altro. Tutti e due orientati a soddisfare l’obbligo della formazione e aggiornamento per tutti i professionisti. Questo è l’unico vero obbligo deontologico prima che normativo».

«Con la legge 3 del 2018 – aggiunge – è stata fatta chiarezza per quanto riguarda la formazione degli psicologi riconosciuti come professione sanitaria. Il CNOP si sta attrezzando per offrire una offerta formativa gratuita a tutti gli iscritti. Stiamo anche lavorando per un miglioramento del sistema ECM, dove la formazione sul campo e l’autoformazione abbiano più rilievo», conclude.

 

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