Contributi e Opinioni 10 Luglio 2020 14:45

La Suprema Corte riconosce il ristoro economico del medico per le ferie non godute

di Avv. Marco Croce – Consulcesi & Partners

di Avv. Marco Croce - Consulcesi & Partners

Verrebbe voglia di osservare che l’avevamo detto, ma l’orgoglio è disdicevole. È invece certamente lecito compiacersi per il fatto di avere trovato la più autorevole conferma di una tesi sostenuta dalla Consulcesi e dai suoi partner da tempo, sulla scorta di più argomentazioni rilevanti, precise e concordanti.

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’Ordinanza n. 13613 pubblicata il 2.7.2020, ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 7.2.2013 con la quale era stata accolta la domanda proposta contro una ASL di Roma da un Dirigente Medico con incarico di direzione di struttura complessa onde ottenere la somma di circa 8.000,00 euro a titolo di indennità sostitutiva inerente a 26 giorni di ferie non goduti sino alla cessazione del servizio per raggiunti limiti di età.

Dunque, la Suprema Corte, dopo una serie di statuizioni di carattere preliminare e processuale, nel corpo della sua pronuncia passa ad evidenziare che, a partire dalla sentenza n. 6335 del 19.3.2014, con un orientamento consolidato assurto al rango di “diritto vivente”, le norme del contratto collettivo nazionale sono equiparate alle “norme di diritto”.

Successivamente, la Cassazione procede a trattare della piena validità ed efficacia dell’articolo 21, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale per l’area della Dirigenza Medica del 5 dicembre 1996, applicabile al caso di specie, ove si stabilisce inequivocabilmente che le ferie sono un diritto irrinunciabile.

Inoltre, la Corte rileva come, nella specifica controversia giunta in decisione, il ricorrente Medico Dirigente abbia dimostrato che nella struttura della quale rivestiva le funzioni apicali vi erano notevoli carenze di organico, con ineludibili esigenze di servizio manifestamente impeditive della fruizione delle ferie da parte del ricorrente medesimo.

Il Supremo Consesso addiviene, poi, ad enunciare il principio secondo cui il diritto alle ferie è intangibilmente garantito sia dall’articolo 36 della Costituzione, sia dall’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE.

Ancora, la Cassazione richiama espressamente le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (più volte invocate, invero, in alcuni procedimenti in corso a tutela di Medici ricorrenti patrocinati da chi scrive) emesse nei procedimenti C-350/06 e C-520/06, nonché la recente sentenza della Grande Sezione della stessa Corte del 6.11.2018, resa nella causa C-619/16. Con tali pronunce la Corte europea ha statuito che il succitato articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE va interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale implicante la non indennizzabilità delle ferie di cui il lavoratore non abbia potuto usufruire per causa al medesimo non imputabile prima della data della cessazione del rapporto. In buona sostanza, secondo la Suprema Corte di Cassazione, non può mai venir meno il diritto del lavoratore a godere delle ferie annuali retribuite e l’interessato non le perde affatto automaticamente.

Il datore di lavoro si può sottrarre all’obbligo di indennizzare il lavoratore che non abbia usufruito delle ferie annuali soltanto se prova di avere effettivamente messo il lavoratore stesso in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie.

Di tal che la Cassazione, in esito al richiamo espresso e totalmente adesivo di tale giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, perviene alla conclusione per la quale il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia stato posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite. In mancanza, spetta al prestatore di lavoro un’indennità per le ferie annuali non godute sino alla fine del rapporto di lavoro e ciò anche sulla base della diretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva 2003/88/CE. Tale diritto non può trovare ostacoli nell’ordinamento interno italiano, essendo le norme della direttiva europea summenzionata caratterizzate da incondizionalità e da immediata applicabilità.

Da ciò la condanna della ASL a pagare al Medico ricorrente, oltre alle spese dei vari gradi del contenzioso, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute nella misura sopra precisata.

Iscriviti alla newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato

 

Articoli correlati
Non voler visitare un paziente può essere reato
Una recente sentenza sancisce che il non voler visitare un paziente può portare ad una richiesta di risarcimento danni o peggio
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
L’errore diagnostico e la responsabilità medica
L'errore diagnostico può essere causa di responsabilità medica e portare a risarcire il paziente. Un caso recente
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
È possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute anche se si lavora come operatori sanitari nel servizio pubblico?
Il diritto alle ferie si configura ormai come un diritto irrinunciabile anche in relazione ad una consolidata giurisprudenza costituzionale. È sempre necessaria una valutazione del caso concreto per dare una risposta completa, tuttavia il diritto all’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione delle ferie è sancito, alla cessazione del rapporto di lavoro, dall’art. 10 del […]
Ferie non godute, Consulcesi & Partners: «L’azienda paga il medico in pensione»
Con una sentenza del Tribunale Ordinario di Modena al medico è stato riconosciuto il diritto a ricevere un'indennità per le ferie maturate e non godute in anni di attività
Diagnosi tardiva, medico rischia condanna dopo 30 anni
Con la sentenza n. 34813/2021 la Cassazione stabilisce che il medico è tenuto al risarcimento per l’omessa diagnosi di una patologia terminale, anche se questa è ininfluente sul decorso della malattia. Il motivo? Violato il diritto del paziente terminale di scegliere come affrontare la prospettiva della morte ormai prossima
GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
One Health

One Health, il premio “Ambassador” ad oltre cento professionisti della salute

Con la premiazione di 102 professionisti, tra medici di medicina generale, farmacisti e medici veterinari, e la diffusione del report conclusivo, volge al termine la prima edizione di “One Healt...
Advocacy e Associazioni

Nasce l’Intergruppo Parlamentare “Innovazione Sanitaria e Tutela del Paziente”

L’Intergruppo punta in particolare a sviluppare strategie di programmazione sanitaria che integrino tecnologie avanzate, quali l’intelligenza artificiale e dispositivi medici innovativi, e...
Advocacy e Associazioni

HIV, è ancora emergenza: “Scarsa informazione, pochi test e tanto stigma”

Medici, Associazioni e Istituzioni, a pochi giorni dalla Giornata mondiale contro l’Aids, tornano a parlare di HIV per ridefinire l’agenda delle priorità. Presentato “HIV. Le ...
Salute

Uno sguardo alle patologie rare: storie di EPN

L’EPN è una malattia rara ancora poco conosciuta. Serve più formazione in questo campo. Ne parliamo con Antonella Sau, Ospedale Spirito Santo di Pescara, Giorgia Battipaglia, Azien...