Salute 29 Aprile 2022 14:41

Specializzandi in corsia, ufficializzate le regole su formazione e assunzione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’accordo quadro per la formazione e l’assunzione degli specializzandi al terzo anno

Specializzandi in corsia, ufficializzate le regole su formazione e assunzione

Le nuove regole per la formazione e l’assunzione degli specializzandi a partire dal terzo anno sono state ufficializzate con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto Mur-Salute contenente l’accordo quadro, già oggetto di intesa in Stato Regioni a novembre e poi è stato vidimato dalla Corte dei conti a fine marzo. Nello specifico, il decreto attua quanto previsto dai commi 547 e 548-bis della legge di Bilancio 2019.

Specializzandi ammessi ai concorsi e inseriti in graduatorie separate

In particolare stabilisce che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

Aziende ed enti hanno tempo per procedere all’assunzione fino a prossimo 31 dicembre

Tuttavia, l’eventuale assunzione a tempo indeterminato di questi specializzandi, risultati idonei e presenti nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione. Il decreto prevede inoltre che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria.

Gli specializzandi possono svolgere attività assistenziali coerenti con le proprie competenze

Dal loro canto i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Gli specializzandi, inoltre, possono svolgere attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato.

Accordi specifici per stabilire le modalità di svolgimento della formazione specialistica

Le nuove regole precisano che gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria. Infine, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria vengono definite con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni.

La formazione pratica degli specializzandi deve essere svolta nell’azienda sanitaria

L’accordo quadro prevede la formazione pratica dovrà essere svolta nell’azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.

Gli specializzandi sono affiancati da tutor responsabili delle loro attività assistenziali

Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall’università d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell’incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Trentadue ore a settimana in azienda e periodiche attività formative teoriche nelle università

Lo specializzando svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall’università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

Agli specializzandi viene garantito un trattamento economico commisurato alle prestazioni rese

Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN: stipendio tabellare; indennità di specificità medica; indennità di esclusività; indennità legate alle particolari condizioni di lavoro; retribuzione di risultato; retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito. Il medico specializzando assunto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo.

 

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