Contributi e Opinioni 16 Luglio 2021 15:44

Family Act, la relazione di Vito De Filippo (Pd): «Ecco come sosterremo la famiglia»

Vi proponiamo ampi stralci della relazione che accompagna il provvedimento in esame alla Camera dei deputati “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (C. 2561)” detto anche “Family Act” ad opera del relatore Vito De Filippo (Pd): tra gli obiettivi della legge delega quello di sostenere l’occupazione femminile e la genitorialità, […]

Vi proponiamo ampi stralci della relazione che accompagna il provvedimento in esame alla Camera dei deputati “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (C. 2561)” detto anche “Family Act” ad opera del relatore Vito De Filippo (Pd): tra gli obiettivi della legge delega quello di sostenere l’occupazione femminile e la genitorialità, il supporto economico per la formazione dei figli e  l’autonomia dei giovani.

«Il provvedimento  – spiega De Filippo – si compone di nove articoli. Preciso subito che l’articolo 2 del testo originario, concernente l’istituzione dell’assegno universale e il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico, è stato soppresso in quanto, successivamente alla presentazione alla Camera del provvedimento in esame, è stata approvata la legge n. 46 del 2021, con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’assegno unico e universale. Tale strumento rappresenta il primo, fondamentale tassello di una riforma complessiva, che sarà completata con l’introduzione di misure di sostegno e servizi in favore della famiglia, attraverso l’approvazione del Family Act.

Per quanto concerne il testo risultante dalle proposte emendative approvate, che avete a disposizione, faccio presente che l’articolo 1 reca l’oggetto della delega – che consiste nell’adozione, il riordino e il potenziamento di norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l’indipendenza e l’autonomia finanziaria dei giovani, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, quello femminile – e i princìpi e i criteri direttivi generali. Non mi soffermerò su tutti i criteri individuati ma ne richiamerò alcuni tra cui: promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, l’armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l’equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori; affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali o esenzioni in relazione alle spese sostenute dalle famiglie; prevedere l’introduzione di misure che favoriscano l’individuazione dei servizi offerti e l’accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore. Mi sembra importante aver introdotto il princìpio per cui le misure previste devono essere attuate tenendo conto dell’eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all’interno del nucleo familiare nonché il criterio per cui è assicurato il monitoraggio e la verifica dell’impatto degli interventi previsti dalla presente legge da parte dell’organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

Il nuovo articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli e, conseguentemente, contiene ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici. Tra questi ultimi evidenzio, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione, in sede referente: il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l’infanzia e per l’adolescenza; l’attenzione verso le misure di contrasto della povertà educativa minorile; la previsione di misure di sostegno alle famiglie mediante contributi volti a coprire il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia, che possono essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di considerare le varie esigenze dei genitori, ottimizzare i costi e coinvolgere attivamente i fruitori e la comunità locale; la previsione di contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche e psichiche invalidanti inclusi i disturbi del comportamento alimentare ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali; la razionalizzazione delle misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all’acquisto di libri, di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con altre misure di sostegno alla diffusione della cultura già adottate.

L’articolo 3, invece, reca una delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità, prevedendo, di conseguenza, ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici. Tra questi ultimi, sono stati inseriti, nel corso dell’esame in sede referente: la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio; il riferimento alle famiglie monogenitoriali di cui tenere conto nell’ambito dell’introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali; la previsione di permessi per il coniuge, il convivente o il parente che accompagni la donna in occasione delle visite specialistiche durante la maternità; la previsione di misure che favoriscano l’estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti; la previsione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio di durata superiore rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente, prevedendone il progressivo incremento fino a novanta giorni lavorativi; la previsione dell’aumento progressivo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento della copertura totale da parte dello Stato.

L’articolo 4 reca una delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro. Anche in questo caso, si prevedono ulteriori princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli generali, tra cui: l’aumento della percentuale di detraibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici, all’assistenza di familiari, tenendo conto dell’ISEE del nucleo familiare, della presenza di figli minorenni e della condizione di disabilità di uno o più membri del nucleo familiare; la possibilità di corrispondere la predetta agevolazione anche sotto forma di incentivo diretto, mediante l’erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata; la previsione di un’indennità integrativa per le madri lavoratrici erogata dall’INPS, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio; la previsione di strumenti agevolati per la disciplina di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona; la previsione di forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione; la previsione per cui una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all’avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni; la previsione di specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale, di ulteriori incentivi per favorire l’emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore nonché di misure di sostegno alla formazione delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

L’articolo 5 reca una delega per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e l’autonomia finanziaria dei giovani, sulla base di una serie di specifici principi e criteri direttivi che prevedono: detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie, ovvero misure di sostegno diretto, anche in forma di bonus direttamente spendibile per l’acquisto di libri di testo universitari, anche su supporto digitale, per i figli maggiorenni a carico, iscritti a corsi universitari; detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede; agevolazioni fiscali per la locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale o per l’acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie; agevolazioni fiscali e incentivi per l’attuazione del diritto alla vita indipendente e all’autonomia abitativa per persone con disabilità, senza limiti di età; misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all’inclusione lavorativa, dei figli con disabilità, incluse le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori; interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l’autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia di origine.

L’articolo 6, inserito nel corso dell’esame referente, introduce un’altra delega, al fine di sostenere e promuovere le responsabilità familiari. Si tratta di un’integrazione importante, del tutto in linea con le finalità e il contenuto del provvedimento in oggetto. Gli ulteriori princìpi e criteri direttivi prevedono la promozione della diffusione di attività informative e formative volte a fornire la conoscenza dei diritti e doveri dei genitori nonché la diffusione di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche tramite attività di mediazione familiare, come quelle svolte dai consultori familiari.

L’articolo 7 disciplina il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi.

L’articolo 8 individua le risorse finanziarie da impiegare per l’attuazione delle deleghe, corrispondenti a risorse già stanziate e attualmente destinate ad una serie di benefici che, nel corso dell’attuazione della delega, s’intende abolire o modificare. In prima istanza, si provvede nei limiti delle risorse dell’autorizzazione di spesa di cui al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. Concorrono inoltre al finanziamento degli interventi previsti dalle deleghe: a) le risorse rivenienti dalla modificazione o dall’abolizione delle seguenti misure: assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori; assegno di natalità (cosiddetto Bonus bebè); premio alla nascita; buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l’infanzia (cosiddetto Bonus asilo nido); Fondo di sostegno alla natalità; b) le risorse provenienti dalla modificazione o dall’abolizione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure: detrazioni fiscali per minori; assegno per il nucleo familiare; detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista del testo unico delle imposte sui redditi.

Si prevede inoltre che i decreti delegati che determinano nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al loro interno o mediante l’utilizzo delle risorse sopra esposte, possono essere adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi recanti le necessarie coperture finanziarie.

L’articolo 9, inserito nel corso dell’esame referente, reca la clausola di salvaguardia.

In conclusione, auspico che anche in Assemblea il provvedimento possa essere sostenuto trasversalmente da tutti i gruppi parlamentari e che sia approvato in tempi rapidi, in modo da consentirne l’approdo presso l’altro ramo del Parlamento, nell’ottica della realizzazione di una riforma complessiva delle misure volte a sostenere le famiglie».

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