Contributi e Opinioni 14 Novembre 2022 16:05

Danni da vaccinazione anti-Covid, novità in materia di indennizzo

La vaccinazione è un trattamento sanitario (art. 32 Cost.) che, secondo la Corte Costituzionale, ha una duplice finalità: “individuale” in quanto mira a proteggere la persona che si sottopone alla vaccinazione e “collettiva” poiché mira a proteggere gli altri dal rischio di diffusione del contagio

Danni da vaccinazione anti-Covid, novità in materia di indennizzo

La vaccinazione è un trattamento sanitario (art. 32 Cost.) che, secondo la Corte Costituzionale, ha una duplice finalità: “individuale” in quanto mira a proteggere la persona che si sottopone alla vaccinazione e “collettiva” poiché mira a proteggere gli altri dal rischio di diffusione del contagio.

Nel caso di evento danno consequenziale a vaccinazione si prospettano due possibili strade percorribili per la tutela del danneggiato: l’azione di indennizzo e l’azione di risarcimento danni.

Parimenti, per il ristoro dei danni da vaccinazione anti Sars-CoV-2 le tutele ex lege azionabili sono quella indennitaria, disciplinata dalla L. 210/1992, e quella risarcitoria.

Le predette azioni possono essere promosse alternativamente e/o cumulativamente al ricorrere di determinati presupposti, atteso il netto discrimen esistente tra l’indennizzo e il risarcimento.

Nel presente contributo si procederà all’indagine e disamina delle tutele previste dalle normative vigenti e delle novità specificamente introdotte in materia di vaccino anti Covid-19 relativamente alla posizione del Ministero della Salute in caso di danni conseguenti alla vaccinazione de qua.

La tutela indennitaria è disciplinata dalla legge n. 210 del 1992, e coesiste nel nostro ordinamento con la parallela forma di tutela di tipo risarcitorio, differenziandosene nettamente in quanto non richiede, ai fini della propria corresponsione, la sussistenza di profili di colpa né l’illiceità del fatto. Il danno indennizzabile, infatti, non è imputabile ad una condotta colposa assunta da un soggetto coinvolto nella procedura vaccinale bensì sorge, anche da fatto lecito, per il mero manifestarsi della menomazione irreversibile causa diretta della vaccinazione inoculata.

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 della L. 210/92 l’indennizzo è corrisposto a «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge».

La normativa vigente in ambito di riconoscimento delle indennità previste per danni permanenti da vaccinazione è stata recentemente integrata per ricomprendere in maniera specifica anche la casistica dei vaccini anti Covid-19, cd. “anti Sars-CoV-2”.

Nell’ambito della tutela indennitaria spettante per i danni causati dal vaccino anti Covid, infatti, tema molto dibattuto – fino all’introduzione del comma 1 bis all’art. 1 della L. 210/1992 avvenuta ad opera dell’art. 20 del D.L. 4/2022 convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25 – è stato quello dell’applicabilità della legge 210/92 solo ai casi di obbligatorietà vaccinale e/o anche a quelli della cd. vaccinazione raccomandata.

I vaccini anti Covid-19, infatti, sono sussumibili nell’alveo della vaccinazione “fortemente raccomandata”, salvo i casi in cui è stata stabilita obbligatoriamente

Ferma la piena applicabilità della L. 210/1992 a tutti i casi in cui il vaccino anti Covid è stato reso obbligatorio ex lege, la tutela risarcitoria è prevista anche per le categorie non obbligate eventualmente colpite.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 1 bis dell’art. 1 della L. 210/1992, introdotto con il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 infatti, «l’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana».

Ebbene, lo Stato è obbligato a risarcire il danno subito dal soggetto che si è sottoposto ad un vaccino, non rilevando all’uopo l’obbligatorietà o meno dello stesso.

Il danno, infatti, è pienamente risarcibile anche se originato dalla somministrazione di un vaccino, sic et simpliciter, solo fortemente raccomandato dal quale è scaturito un serio pregiudizio alla salute che sia stato accertato e adeguatamente valutato in sede medico-legale.

Orbene, l’intervento modificativo apportato in materia dal legislatore, giusta D.L. 4/2022 art. 20 c.1, era auspicabile atteso che la formulazione originaria della L. 210/1992 (come detto, più volte censurata in sede di legittimità costituzionale per il discrimen arrecato ai soggetti danneggiati da eventi avversi conseguenti a “vaccinazione raccomandata”) non avrebbe permesso al giudice adito per l’indennizzo dei danni da vaccino anti Covid-19 dalle categorie per le quali lo stesso era solo fortemente raccomandato di estendere automaticamente l’ambito applicativo della norma anche al nuovo vaccino, ma avrebbe richiesto, appunto, una pronuncia d’incostituzionalità della medesima legge alla Corte Costituzionale (C.Cost. n. e n. 268/2017), come avvenuto in passato per altre vaccinazioni fortemente raccomandate.

Il legislatore, quindi, con l’introduzione del comma 1 bis all’art. 1 della L. 210/92 (art. 20 del D.L. 4/2022 cd. “Decreto Sostegni Ter” convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25) ha definitivamente avvalorato i principi di diritto enucleati dalla citata giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Con l’emanazione della disposizione de qua, pertanto, l’indennizzo è stato normativamente riconosciuto non soltanto in caso di “obbligo vaccinale”, ma anche alla platea che, pur non essendo obbligata, ha seguito le raccomandazioni ministeriali sottoponendosi all’inoculazione del “vaccino raccomandato”.

È lecito che lo Stato garantisca l’erogazione di un equo indennizzo anche ai soggetti non obbligati alla vaccinazione, poiché è lecito affermare (come affermato dalla più illustre giurisprudenza) che anch’essi si siano sottoposti alla somministrazione in ragione di esigenze collettive di solidarietà sociale e non solo, quindi, per un mero beneficio personale.

 

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