La norma approvata dalla Camera potrebbe alimentare nuovi dubbi tra gli esitanti, facendo apparire il reintegro professionale come una smentita delle politiche vaccinali.
La Camera ha approvato il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie, confermando una disposizione che consente, a determinate condizioni, la reiscrizione all’albo di professionisti radiati durante l’emergenza Covid. È l’articolo 8 del provvedimento, destinato ora all’esame del Senato. Una norma che merita attenzione anche per le sue possibili conseguenze al di fuori degli ordini professionali, soprattutto sulla percezione delle vaccinazioni da parte dei cittadini.
Il testo non prevede un reintegro generalizzato dei sanitari che hanno rifiutato la vaccinazione anti-Covid. La possibilità di reiscrizione riguarda fatti non dolosi commessi durante l’emergenza, riconducibili a specifiche circostanze: la limitatezza delle conoscenze scientifiche disponibili all’epoca sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, la scarsità di risorse e il minore grado di esperienza del personale non specializzato impiegato nell’emergenza. L’istanza deve essere presentata alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che dovrà valutare i presupposti previsti dalla legge.
Questa precisazione è indispensabile. Ma altrettanto indispensabile è considerare come la disposizione verrà letta e interpretata fuori dalle aule parlamentari.
Per un cittadino convintamente contrario ai vaccini, la notizia del possibile ritorno all’esercizio professionale di sanitari radiati durante la pandemia potrebbe essere accolta come una conferma delle proprie convinzioni. Per chi invece nutre dubbi, teme gli effetti avversi o fatica a orientarsi tra informazioni contraddittorie, il significato potrebbe essere ancora più problematico.
Se lo Stato consente a un professionista sanzionato durante l’emergenza di tornare a esercitare, qualcuno potrebbe dedurne che le posizioni sostenute da quel professionista fossero, almeno in parte, giustificate. E se quelle posizioni vengono associate pubblicamente al rifiuto dei vaccini, il passaggio successivo è prevedibile: forse le autorità sanitarie non avevano tutte le ragioni che dichiaravano di avere.
Sarebbe una conclusione scientificamente infondata, oltre che giuridicamente impropria. La revisione delle conseguenze disciplinari di una condotta non costituisce una rivalutazione delle evidenze scientifiche sui vaccini. Ma la comunicazione pubblica non segue necessariamente le distinzioni del diritto.
Il problema, perciò, non è soltanto ciò che la legge stabilisce, ma ciò che i cittadini possono convincersi che abbia stabilito.
Durante la pandemia, medici, infermieri e altri operatori sanitari hanno rappresentato per milioni di persone il principale riferimento per comprendere rischi, benefici e necessità della vaccinazione. L’autorevolezza di quella raccomandazione dipendeva anche dalla coerenza delle istituzioni sanitarie e dalla responsabilità professionale di chi era chiamato a trasmetterla.
La fiducia, tuttavia, non è una condizione acquisita una volta per tutte. E la popolazione esitante nei confronti delle vaccinazioni è particolarmente esposta ai segnali che possono essere interpretati come contraddizioni delle autorità.
Non tutti i cittadini dubbiosi condividono le convinzioni dei movimenti no-vax. Molti chiedono semplicemente spiegazioni, vogliono conoscere i rischi, distinguere gli effetti indesiderati documentati dalle informazioni infondate, comprendere perché una vaccinazione sia raccomandata per sé o per i propri figli. È proprio in questa fascia di popolazione che la percezione di un ripensamento istituzionale potrebbe pesare maggiormente.
Il rischio è che una disposizione riferita a specifiche vicende professionali venga utilizzata per sostenere una tesi molto più ampia: che le politiche vaccinali adottate durante la pandemia fossero prive di fondamento. Un argomento facilmente spendibile nella comunicazione dei movimenti contrari alle vaccinazioni, anche se il testo legislativo non autorizza una simile interpretazione.
E gli effetti potrebbero non limitarsi al Covid.
Un genitore incerto sulla vaccinazione del figlio contro il morbillo, una persona anziana che esita a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale o un paziente fragile che deve valutare una vaccinazione raccomandata potrebbero trasferire a queste decisioni i dubbi alimentati da una vicenda che riguarda tutt’altro. Non perché esista un collegamento scientifico tra la norma e l’efficacia dei vaccini, ma perché la fiducia nelle raccomandazioni sanitarie tende a coinvolgere la credibilità complessiva di chi le formula.
Sarebbe sbagliato, d’altra parte, considerare ogni revisione delle conseguenze disciplinari adottate durante l’emergenza come una concessione all’antiscienza. La pandemia ha posto i professionisti davanti a condizioni eccezionali, con risorse insufficienti, conoscenze in evoluzione e decisioni spesso assunte nell’urgenza. Il legislatore può legittimamente prevedere che queste circostanze siano considerate nella valutazione delle responsabilità individuali.
Ed è esattamente questa la logica dichiarata dall’articolo 8.
Ma riconoscere la difficoltà delle condizioni in cui si è operato non equivale a riconoscere la fondatezza di qualsiasi posizione espressa durante l’emergenza. Tanto meno significa mettere sullo stesso piano il confronto scientifico e il rifiuto delle evidenze disponibili.
La distinzione riguarda anche il ruolo degli ordini professionali, chiamati a garantire la qualità dell’esercizio sanitario e la tutela dei cittadini. L’eventuale reiscrizione di un professionista non dovrebbe essere percepita come un’attestazione retrospettiva della correttezza scientifica di ogni sua precedente affermazione. Per evitare questo equivoco servono criteri applicativi chiari e comunicazioni istituzionali altrettanto precise.
Il provvedimento contiene, peraltro, disposizioni dedicate alla formazione e all’aggiornamento delle competenze, in coerenza con l’evoluzione delle conoscenze scientifiche. È un obiettivo che richiama direttamente la responsabilità dei professionisti nei confronti dei pazienti. La medicina cambia quando nuove prove giustificano un cambiamento, non quando una controversia disciplinare trova una diversa soluzione giuridica.
Rimane una circostanza difficilmente ignorabile: il Parlamento ha approvato in prima lettura una norma che, nel dibattito pubblico, viene già associata al reintegro dei sanitari no-vax, mentre il suo contenuto è più circoscritto e non menziona esplicitamente il rifiuto dell’obbligo vaccinale.
Questa distanza tra testo normativo e racconto pubblico dovrebbe preoccupare chi si occupa di prevenzione. Anche perché recuperare la fiducia di una persona esitante richiede spesso un confronto individuale, paziente e fondato sulle evidenze, mentre perderla può bastare una notizia interpretata come la smentita di quanto sostenuto in precedenza.
Il Senato avrà la possibilità di intervenire sul testo e di chiarirne ulteriormente l’ambito di applicazione. Sarebbe utile che il confronto parlamentare considerasse anche le possibili ricadute sulla comunicazione sanitaria, evitando che una misura relativa alle responsabilità professionali venga confusa con un giudizio sull’efficacia e sulla sicurezza delle vaccinazioni.
Perché il cittadino che oggi deve decidere se vaccinarsi non è chiamato a giudicare le scelte disciplinari compiute durante la pandemia. Ha bisogno di sapere quali benefici e quali rischi documentati comporti la vaccinazione che gli viene proposta, sulla base delle conoscenze scientifiche attuali.
E dovrebbe poterlo fare senza che una decisione legislativa riguardante il passato venga scambiata per un ripensamento della medicina.