Gli Esperti Rispondono 9 Novembre 2015 12:24

Il mondo delle assicurazioni

Quando una polizza a 1° rischio è considerata a 2° rischio

di Assicurazione

Sono un chirurgo ed esercito la mia professione effettuando interventi operatori presso un paio di strutture private con le quali ho un rapporto di collaborazione. Una delle sue strutture mi ha chiesto la copia della mia polizza assicurativa di Responsabilità professionale al gradimento della quale condiziona la continuazione del rapporto di collaborazione con me. La struttura sanitaria ha esaminato la polizza e non ha sollevato obiezioni, salvo che per una clausola: quella che in sostanza dice che “in caso di coesistenza di altra polizza di assicurazione che garantisca il medesimo evento la copertura si intende prestata a secondo rischio”. La struttura sanitaria afferma infatti che in caso di evento dannoso provocato da un mio comportamento colposo la mia polizza opererebbe solo dopo aver utilizzato la polizza della struttura stessa, quindi solo nel caso in cui il  massimale previsto risultasse insufficiente a risarcire integralmente il danneggiato. La questione mi sta creando un problema in quanto la Clinica, pur avendomi concesso in via temporanea di operare nella sua struttura,  pretende una eliminazione di questa clausola. Come posso risolvere la questione?

Formalmente Lei ha ragione in quanto ha pagato una polizza a primo rischio e deve usufruire di una copertura a primo rischio. Ha ragione anche la struttura sanitaria la quale non vuole essere coinvolta in richieste di risarcimento che prescindono dalla sua responsabilità. In sostanza la questione è meno importante di quanto si pensi. La responsabilità della struttura sanitaria e quella del medico chirurgo collaboratore sono perfettamente distinte anche se riferite al medesimo evento. Non si vede infatti come, ad esempio, possa essere imputato alla clinica un errore tecnico personale compiuto dal medico chirurgo durante un intervento; ovvero al contrario come si possa chiamare in causa il chirurgo per un difetto organizzativo imputabile alla struttura.
Nella forma invece la problematica esiste e rischia di rendere ancora più confusa la gestione dei danni in presenza di più presunti responsabili. Basterebbe aggiungere alla clausola il termine: “ in caso di coesistenza di altra polizza stipulata dal contraente/assicurato.” In questo modo, sia dal punto di vista dell’equità che del diritto, il medico contraente di una polizza di RC, che già ne avesse un’altra per lo stesso rischio, sarebbe consapevole della operatività del 2° rischio nella seconda polizza e comunque rimarrebbe tutelato e difeso dalla Compagnia della prima polizza. Tutto ciò  pur in deroga del codice civile che all’articolo 1910 regolamenta la fattispecie con la formula della c.d. coassicurazione indiretta; cioè, secondo il codice le due polizze concorrono al risarcimento in proporzione alla quota di rischio sottoscritto.

Ennio Profeta – consulente SanitAssicura

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