Contributi e Opinioni 12 Ottobre 2022 10:24

Sulla responsabilità penale del pediatra

Una recente sentenza si è espressa sulla responsabilità penale del pediatra: non trattenere il minore per accertamenti è omicidio colposo

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Sulla responsabilità penale del pediatra

L’omissione di accertamenti può trasformarsi in un grave reato. È quanto stabilisce la sentenza n.36044/2022 della Corte di Cassazione, che affronta il tema della responsabilità penale del pediatra. Un tema estremamente delicato che proviamo qui ad approfondire.

I fatti

L’evento che ha dato inizio ai tre gradi di giudizio è il decesso di un bambino toscano di dieci anni, affetto sin dalla nascita da gravi patologie. A quanto risulta dagli atti, il piccolo soffriva di una marcata e progressiva cifoscoliosi (curvatura laterale ed in avanti della colonna vertebrale), di siringomielia (fistole di liquido lungo il canale spinale) e di un ritardo nello sviluppo psicomotorio connesso a problemi genetici (delezione del cromosoma 12).
Questo quadro clinico ha portato il bambino ad avere ripetuti interventi chirurgici e, probabilmente, a seguito di questi, ad un severo restringimento del canale tracheale in conseguenza di una intubazione post arresto cardio-circolatorio. Tale “stenosi tracheale iatrogena” si sarebbe purtroppo verificata in concomitanza di una profonda bronchite.
A seguito di evidenti e persistenti difficoltà respiratorie, il piccolo sarebbe stato successivamente accompagnato più volte – nell’arco di un mese – presso strutture sanitarie, dalle quali sarebbe sempre emersa solamente la diagnosi di bronchite. Durante l’ultima visita, a distanza di diciassette giorni dal primo controllo e nonostante la mancata risposta alla prolungata terapia medica, i pediatri di turno confermano la diagnosi e non trattengono il bambino per ulteriori accertamenti. Di lì a pochi giorni, il giovane paziente muore.

I giudizi di merito

I primi due gradi di giudizio vedono soccombere i due pediatri che per ultimi hanno visitato il bambino – uno di guardia medica e l’altro in servizio presso il reparto di pediatria ove era stato inviato il paziente – con l’accusa di omicidio colposo. L’appello in realtà attenua le condanne per i due summenzionati, riconoscendo le attenuanti generiche e il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale.
Il medico di base, che aveva visitato per primo l’ultima volta il bambino e che era stato anch’esso condannato in primo grado, viene assolto in appello.

Il ricorso in Cassazione

I ricorrenti in Cassazione – ovvero i due pediatri condannati nei primi due gradi di giudizio – vedono respingersi le motivazioni sostanzialmente sulla base delle evidenze emerse dalla perizia di Corte d’appello. Da essa si evince chiaramente che:

  • il restringimento del canale tracheale fu conseguenza dell’intubazione a seguito dell’ultima operazione chirurgica;
  • la morte fu dovuta ad una occlusione completa del canale tracheale, causata quest’ultima dalla “stenosi iatrogena” e dalla concomitante presenza di muco bronchitico;
  • erano presenti testimonianze video che mostravano chiaramente, un giorno prima della visita da parte dei due pediatri, che il bambino manifestava evidenti segni di affaticamento respiratorio;
  • i medici pediatri di guardia medica e di reparto avrebbero dovuto – sulla base di quanto sopra esposto – sospettare necessariamente un restringimento delle vie aeree superiori e non una semplice tracheite.

La storia clinica del piccolo paziente avrebbe dovuto far scattare un principio di prudenza e raccomandare così ai due specialisti la necessità di un ricovero del bambino in tempi brevi, al fine di procedere con accertamenti definitivi (sostanzialmente: tomografia computerizzata ed endoscopia delle vie aeree). In seguito si sarebbe potuto operare il piccolo per rimuovere il restringimento con una percentuale di successo fra il 70% e l’85%.

Colpa grave per imperizia e negligenza

La Cassazione stabilisce quindi che «[…] entrambe le imputate versassero in colpa non lieve, tanto sotto il profilo della imperizia, alla luce della violazione delle buone pratiche mediche, per il notevole scollamento tra la condotta tenuta e quella esigibile, quanto tanto sotto il profilo del grado molto elevato di negligenza nella assunzione e trattazione del caso clinico».

Tutele civili e penali per il pediatra

Alla luce di quanto esposto, anche per il medico pediatra riveste di fondamentale importanza dotarsi di buone tutele a copertura dei rischi di responsabilità civile e penale. A tal proposito, può essere utile una consulenza professionale da parte dei membri dello staff di SanitAssicura.

 

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato

Articoli correlati
La Sanità è diventata un bene di lusso, cresce l’impoverimento delle famiglie
Secondo il 19° Rapporto del CREA Sanità "al Ssn servono 15 miliardi per non aumentare il distacco dal resto dell’UE, personale carente e sottopagato. Rispetto ai partner EU, il nostro Paese investe meno nella Sanità, aumenta la spesa privata ed è a rischio l’equità del sistema". Digitalizzazione necessaria per le “nuove cronicità"
Sanità italiana divisa a metà: 29 milioni di italiani in difficoltà con le cure
La sanità italiana sempre più divisa in due con ben 29 milioni di italiani che potrebbero avere serie difficoltà. Le performance sanitarie per il 2023 vedono infatti otto tra Regioni e Province autonome promosse, sette rimandate e sei bocciate. Sono i risultato del rapporto «Le performance regionali» del Crea Sanità, Centro per la ricerca economica applicata in sanità, presentato oggi a Roma
Come deve essere effettuata dal Provider la verifica dell’apprendimento?
La verifica dell’apprendimento può essere effettuata con diversi strumenti: quesiti a scelta multipla o a risposta aperta, esame orale, esame pratico, produzione di un documento, realizzazione di un progetto, ecc. Se vengono usati i quesiti, devono essere standardizzati in almeno 3 quesiti per ogni credito ECM erogato e nel caso si predispongono quesiti a scelta […]
Danni da vaccinazione anti-Covid, novità in materia di indennizzo
La vaccinazione è un trattamento sanitario (art. 32 Cost.) che, secondo la Corte Costituzionale, ha una duplice finalità: “individuale” in quanto mira a proteggere la persona che si sottopone alla vaccinazione e “collettiva” poiché mira a proteggere gli altri dal rischio di diffusione del contagio
GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Advocacy e Associazioni

Giornata Mondiale dell’Obesità, Benini (FAND): “Attenzione alla Diabesità”

Per la Giornata Mondiale dell'Obesità 2024 sono molte le iniziative promosse, in Italia, in Europa e nel Mondo dalle organizzazioni contro l'obesità, gli operatori sanitari e le persone ...
Advocacy e Associazioni

Disturbi spettro autistico. Associazioni e Società Scientifiche scrivono al Ministro Schillaci

Nella lettera si sottolinea come sia "indispensabile affrontare le criticità più volte evidenziate da operatori e famiglie nell’ambito di tutti i disturbi del neurosviluppo, quale ...
Advocacy e Associazioni

Giornata Mondiale dell’Obesità: un’epidemia con 800 milioni di malati

Presentate le iniziative italiane della World Obesity Day che ricorre il 4 marzo. Nel nostro Paese le persone con obesità sono l’11,4 per cento della popolazione e oltre 21 milioni di ita...
di I.F.