Sanità 12 Gennaio 2017 17:36

Responsabilità, ecco cosa succede per assicurazioni e tutele legali

«Cambieranno le offerte delle assicurazioni». L’analisi dell’esperto sul testo appena licenziato dal Senato: «Fatto un passo in avanti nel processo di razionalizzazione di una materia così complessa. Ne esce un insieme normativo equilibrato che dà serenità ai professionisti e non lede diritti dei pazienti»

Responsabilità, ecco cosa succede per assicurazioni e tutele legali

Il Ddl n°2444 sulla responsabilità professionale dei medici è all’ultimo giro di boa. Dopo anni di discussione e di rimpalli tra Camera e Senato, il testo che vede come relatore il Responsabile Sanità del Partito Democratico, Federico Gelli, si avvia verso l’ultima discussione prima di diventare legge dello Stato. Il testo si compone di 18 articoli che vanno a modificare di molto un settore estremamente sensibile della sanità italiana, che riguarda in prima persona non solo i camici bianchi, ma anche e soprattutto i cittadini/pazienti. Sanità Informazione ne ha parlato con Ennio Profeta, esperto delle tutele assicurative dei medici e consulente di SanitAssicura, per analizzare le principali modifiche apportate dal testo e perché questa nuova normativa, una volta diventata legge, segnerà una netta discontinuità rispetto al passato.

«Oltre vent’anni di questa situazione di stallo  – spiega Profeta – hanno creato uno scenario negativo per tutti: per i medici e per i pazienti ed anche per gli assicuratori. La situazione era caratterizzata dalla radicalizzazione di almeno quattro fattori socialmente deleteri: la troppa responsabilità in capo agli operatori sanitari; il livello e la qualità delle cure condizionato dalla cosiddetta medicina difensiva; i risarcimenti dei danni troppo elevati; la poca offerta assicurativa». Il Disegno di legge approvato sembra prendere in considerazione e voler «incidere su tutti e quattro questi fattori».

Quanto all’ampiezza della responsabilità degli operatori sanitari il D.d.L. interviene su tre livelli: «In primo luogo, in sede penale, riguardo la responsabilità colposa per morte e lesioni cagionate al paziente, è prevista una delimitazione secondo la quale l’operatore sanitario risponde soltanto nel caso di accertata colpa grave, status che comunque viene escluso ove siano state rispettate le buone pratiche e/o le linee guida come pubblicate ai sensi della stessa legge; in sede civile, mentre la struttura, privata o pubblica, risponde alla pari degli operatori sanitari liberi professionisti, tutti coloro che a qualsiasi titolo operino presso una struttura sanitaria rispondono solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale). È chiaro come questa innovazione incida sensibilmente sull’accertamento procedurale delle responsabilità, oggi percorso spesso impervio per l’operatore sanitario, ristabilendo il principio che debba essere il danneggiato a provare la colpa del medico e non viceversa; viene stabilito uno slittamento della responsabilità civile a carico della struttura sanitaria, quindi a favore dell’operatore sanitario a qualsiasi titolo operante presso la stessa. Pertanto questo risponderà soltanto in caso di accertata colpa grave ed in aggiunta con un limite di responsabilità pari a tre volte i propri emolumenti/stipendi annui».

Per quanto riguarda, invece, il livello e la qualità delle cure, «il Disegno occupa i primi 5 articoli del suo disposto per riassumere, ribadire e rafforzare i principi e le norme operative riguardo l’attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario, della costante azione di monitoraggio dell’adeguatezza dei percorsi diagnostici e terapeutici, dell’attività di formazione e sensibilizzazione del personale nell’area della gestione del rischio clinico. Viene inoltre costituito presso ciascuna Regione il Garante del diritto alla salute, il quale esercita il ruolo di difensore civico in ambito sanitario. Sarà infine costituito l’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza in sanità, una sorta di collettore ed elaboratore centrale di tutte le informazioni riguardanti la “medical malpratice” al fine di intervento sulle situazioni di rischio con la emanazione di linee guida, di interventi formativi e di ogni opportuna azione correttiva. L’impegno alla trasparenza dei dati conclude questa prima parte del testo con gli obblighi da parte delle strutture della messa a disposizione in tempi strettissimi di tutte e informazioni relativi ai casi in contenzioso».

Quanto al livello troppo elevato dei risarcimenti, Profeta afferma che «rimane fermo quanto previsto dal decreto Balduzzi del 2012 riguardo l’applicazione degli art. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni. Questa applicazione, che dovrebbe contribuire a calmierare il livello dei risarcimenti, attualmente spesso inadeguato, richiederà un ulteriore significativo intervento legislativo».

Venendo poi alla poca offerta assicurativa, Profeta spiega che «il Ddl dispone, da una parte, alcune regole precise di obbligo di assicurazione e dall’altra soprattutto dovrebbe contribuire ad aumentare l’offerta di assicurazione oggi disponibile. È utile infatti rammentare che l’industria assicurativa, pur operando per principio nella incertezza circa l’accadibilità degli eventi futuri, richiede comunque certezza circa la preventiva valutazione dei medesimi. In primo luogo viene imposto alle strutture sanitarie pubbliche o private l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile per sé e per tutti gli operatori sanitari a qualsiasi titolo collaboranti al loro interno. Viene inoltre (confermato l’obbligo per i liberi professionisti) imposto agli operatori sanitari presso le strutture sanitarie pubbliche o private l’obbligo di assicurazione ma limitato alla sola colpa grave della quale unicamente essi rispondono. Viene edulcorata la clausola “Claims made” con l’imposizione di  un periodo di efficacia temporale retroattiva ed ultrattiva decennale».

Esistono poi due ulteriori provvedimenti che riguardano direttamente ed indirettamente l’assicurazione a vantaggio del danneggiato: «Da una parte – spiega Profeta – la possibilità dell’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, così come opera oggi la responsabilità auto; dall’altra l’obbligo del ricorso e della relativa partecipazione alla procedura di Accertamento Tecnico Preventivo in sostituzione della procedura di mediazione dimostratasi nei fatti poco efficace».

«In conclusione – termina Profeta – riteniamo che questa legge, che va emanata al più presto, costituirà un sensibile passo in avanti nel processo di razionalizzazione di una materia tanto complessa per sua natura e per la variegata pluralità di interessi individuali e collettivi in gioco. Si tratta di un complesso normativo equilibrato, ove anche quelle regole che sembrano avvantaggiare la categoria dei sanitari in conclusione non ledono quelle dei pazienti, anzi giocheranno a loro favore nella misura in cui queste saranno capaci di restituire al comparto la piena serenità professionale». Resta comunque ancora qualcosa da fare per «avere una legge di riferimento veramente completa»: si potrebbe, ad esempio, indicare quali sono i «requisiti minimi delle coperture assicurative» e «stabilire, una volta per tutte, quali sono le regole circa la valutazione de cosiddetti danni di entità».

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