Politica 19 Novembre 2021 14:56

Farmaci, selezione della dirigenza medica e accreditamento strutture private: cosa cambia con il Ddl Concorrenza

Nella bozza approvata da Palazzo Chigi misure per eliminare gli ostacoli all’ingresso dei farmaci generici e maggiore trasparenza nella selezione della dirigenza medica per le regioni. Favorito l’accreditamento delle strutture sanitarie private

di Francesco Torre
Farmaci, selezione della dirigenza medica e accreditamento strutture private: cosa cambia con il Ddl Concorrenza

“Concorrenza e tutela della salute”. È questo il titolo della sezione dedicata alla sanità nella bozza del disegno di legge sulla Concorrenza che interviene, tra le altre cose, anche sui servizi pubblici locali, su energia e sostenibilità ambientale, sullo sviluppo delle infrastrutture digitali e sulla rimozione degli oneri e la parità di trattamento tra gli operatori. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, sarà il Parlamento ad esprimersi, ma ancora non c’è il via libera al testo definitivo.

Numerosi gli spunti in tema di sanità. La modifica più sostanziale è quella relativa alla selezione della dirigenza medica, ma ci sono norme anche sulla revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano, sulla rimborsabilità dei farmaci equivalenti, sulla distribuzione dei farmaci e sulla revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private.

Selezione della dirigenza medica

Maggiore trasparenza guiderà il meccanismo di scelta della dirigenza medica. La norma infatti prevede che la selezione venga effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori medici di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella dove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto.

I direttori di struttura complessa saranno individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale.

Qualora sia sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella dove ha sede l’azienda. A questo punto la commissione valuta in base all’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, e attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria. Il direttore generale dell’azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio.

Sulla norma, è già arrivata la protesta di tutte le federazioni della sanità non mediche, che chiedono che la norma sia estesa anche ai loro iscritti.

Revisione accreditamento strutture private

L’obiettivo di Palazzo Chigi è quello di agevolare l’accesso all’accreditamento delle strutture sanitarie private, introducendo dei criteri dinamici per la verifica periodica. Le modifiche interessano il decreto legislativo 502 del 1992, specificando che l’accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie.

Le Regioni dovranno pubblicare un avviso contenente criteri oggettivi di selezione che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni erogate, da individuare “mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie”. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento. In tutti i casi, questi soggetti sono tenuti a pubblicare nel proprio sito internet i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private.

Distribuzione dei farmaci

Il ddl prevede che il titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso sia tenuto a detenere almeno «un assortimento dei medicinali in possesso di un’AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell’articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso, valutate dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall’AIFA. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista».

Farmaci generici

Vengono eliminati gli ostacoli all’ingresso sul mercato dei farmaci generici. Prevista l’abrogazione di una norma contenuta nel decreto Balduzzi del 2012 per accelerare l’inserimento dei farmaci generici tra i medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

Farmaci emoderivati

Il ddl rivede gran parte della normativa del settore. I medicinali prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani «sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e, nell’ottica della piena valorizzazione del gesto del dono del sangue e dei suoi componenti, sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali, tenendo conto della continuità terapeutica di specifiche categorie di assistiti».

Farmaci in attesa di definizione del prezzo

In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale, «l’AIFA sollecita l’azienda titolare della relativa autorizzazione all’immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell’AIFA e viene applicato l’allineamento al prezzo più basso all’interno dell’ATC 4° livello».

 

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