Mondo assicurativo 8 Maggio 2017 13:18

Perché con la ‘Legge Gelli’ le strutture sanitarie provvedono all’assicurazione dei collaboratori non dipendenti?

Sono il titolare di un centro diagnostico e ambulatoriale in provincia di Bari; nella mia attività mi servo di 15 operatori sanitari dei quali 10 medici  con i quali ho stipulato un rapporto di collaborazione con pagamento a presentazione di fattura. Ho in corso una polizza di responsabilità professionale personale che si riferisce alla mia […]

di Ennio Profeta - Consulente SanitAssicura

Sono il titolare di un centro diagnostico e ambulatoriale in provincia di Bari; nella mia attività mi servo di 15 operatori sanitari dei quali 10 medici  con i quali ho stipulato un rapporto di collaborazione con pagamento a presentazione di fattura.

Ho in corso una polizza di responsabilità professionale personale che si riferisce alla mia attività di ginecologo. Non ho invece mai sottoscritto una polizza per la mia struttura. Ho concordato infatti da sempre con i miei collaboratori che essi dovessero provvedere a loro spese alla loro copertura assicurativa. Ora invece sono stato sollecitato dai miei collaboratori ad accendere una polizza globale dello studio che comprenda anche le loro persone. Tutto questo, mi si dice, in obbedienza a quanto previsto dalla nuova legge sulla responsabilità medica.

Potrei anche condividere l’obbligo per la mia struttura ad assicurare la responsabilità dei propri dipendenti. Non comprendo invece la ratio della obbligatorietà estesa ai semplici collaboratori.

Può spiegarmela per cortesia questa ratio, sempre che ce ne sia una!

 

In primo luogo non è inutile ricordare che la nuova legge Gelli è stata emanata con la finalità principale della tutela del paziente, sia essa riferita ad una maggior sicurezza nelle prestazioni sanitarie, sia tramite la previsione della obbligatorietà della assicurazione da parte degli esercenti la professione sanitaria. Su questo presupposto la legge ha ritenuto di dover fare piena chiarezza estendendo la responsabilità della Struttura sanitaria, già effettiva riguardo i dipendenti, ai comportamenti dannosi dei semplici collaboratori.

In forza di questa impostazione di legge pertanto il paziente non deve effettuare alcuna preventiva verifica della tipologia di rapporto lavorativo che lega l’operatore sanitario alla struttura al quale si è rivolto. Il paziente non è tenuto a sapere se l’operatore sanitario sia un dipendente ovvero un collaboratore. Comunque questa circostanza deve essere per lo stesso ininfluente. Egli si è rivolto infatti alla struttura, concludendo con questa un contratto per l’ottenimento di prestazioni (siano queste diagnostiche, terapeutiche o ambulatori) e conseguentemente proprio la struttura è  la naturale interfaccia alla quale egli può e deve rivolgersi in caso di danno.

Questa è la ratio che ha suggerito al legislatore di assimilare in termini di responsabilità professionale la posizione dei collaboratori a quella dei dipendenti. In effetti la differenza non sta nella tipologia del rapporto contrattuale tra operatore e struttura ma in un’altra circostanza ben più essenziale. Ci si deve infatti chiedere con chi il paziente abbia instaurato il rapporto. Nel caso in cui tale rapporto si sia instaurato con la struttura (pertanto egli non ha scelto l’operatore sanitario ma ha scelto la struttura) è conseguente che la struttura debba rispondere dei comportamenti colposi dell’operatore e quindi assicurarlo. Al contrario, ove si sia instaurato un rapporto diretto tra paziente ed operatore sanitario, e quest’ultimo abbia fatto soltanto uso dei locali ed attrezzature della struttura, allora la posizione dell’operatore sanitario è quella tipica di un libero professionista che sta utilizzando locali e attrezzature della struttura. In questo caso egli pienamente responsabile dei suoi comportamenti e deve provvedere a sue spese a stipulare una polizza di responsabilità professionale.

Concludo con due importanti precisazioni.

In primo luogo la legge consente alle Strutture sanitarie di mettere in atto soluzioni alternative all’assicurazione. In altre parole questo vuol significare che le Strutture possono scegliere di non assicurarsi provvedendo però ad accantonare Fondi finanziari a copertura dei rischi e dei danni verificatisi, fondi che debbono trovare evidenza contabile nei bilanci delle Strutture stesse. Ovviamente l’adozione di questa alternativa non modifica assolutamente la esposizione della Struttura in termini di responsabilità.

In secondo luogo la nuova legge non ha inteso concedere la impunità totale ai dipendenti e collaboratori   delle strutture. Essi infatti possono essere sempre chiamati a rifondere la Struttura e/o l’Assicuratore per quanto questi abbiano liquidato al paziente per un danno provocato da colpa grave dell’operatore sanitario. Ne consegue che un obbligo assicurativo esiste anche per gli operatori sanitari, dipendenti e non.

Essi pertanto devono provvedere a munirsi di una polizza di responsabilità professionale proprio a tutela della eventuale azione di rivalsa che potrebbe raggiungerli da parte della loro Struttura e/o della compagnia di assicurazione.

 

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