Lavoro 22 Dicembre 2021 13:30

Riforma Cartabia e deindicizzazione: tra legge e informazioni utili per i sanitari

Come incide la Riforma Cartabia del processo penale su “diritto all’oblio” e “diritto alla deindicizzazione”? La legge (e un esempio pratico di applicazione della normativa) spiegata dagli esperti della rete di Consulcesi & Partners

Riforma Cartabia e deindicizzazione: tra legge e informazioni utili per i sanitari

La Riforma Cartabia, volta a riorganizzare il processo penale, prevede delle novità anche sul cosiddetto “diritto all’oblio”. O meglio, sul “diritto all’indicizzazione”. Un diritto che, in un momento storico in cui le informazioni (corrette o meno che siano) girano principalmente nella vastità (spesso mal gestita e a volte ingestibile) di internet, assume un’importanza fondamentale per chiunque voglia tutelare la propria reputazione dalla diffusione di notizie false o non più pertinenti. Ciò vale, in particolar modo, per i professionisti che, di fronte alla diffusione incontrollata e incontrollabile di determinate notizie sul loro conto, possono vedersi nel giro di pochi giorni rovinata non solo la vita privata ma anche quella professionale. E i professionisti sanitari, data la delicatezza del loro ruolo all’interno della società, sono da sempre una delle categorie più colpite da questo punto di vista.

Sanità Informazione ha chiesto a due esperti della materia (l’avvocato Giacomo Scicolone e il dottor Emanuele Piro dello Studio Madia Scicolone di Roma, partner della rete di professionisti di Consulcesi & Partners) cosa c’è da sapere sull’argomento.

Cos’è la Riforma Cartabia?

«La Riforma Cartabia è l’ultima riforma del processo penale che prende il nome dall’attuale Ministro della Giustizia. In particolare, con la legge 27 settembre 2021, n. 134 è stato approvato il relativo disegno di legge governativo. Questa legge si compone di due articoli: l’art. 1 contiene una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della legge stessa, e che riguardano la modifica del codice di procedura penale, delle relative norme di attuazione (del codice di procedura penale), del codice penale e di alcune legislazioni speciali. L’art. 2 contiene, invece, norme aventi immediata attuazione che intervengono sul regime della prescrizione, della durata dei giudizi di impugnazione nonché in tema di garanzie difensive e di tutela delle vittime del reato. Volendo sintetizzare al massimo un intervento normativo assolutamente articolato, potremmo dire che l’intento che risulta emergere dalla lettura di questa legge nel suo complesso è quello di giungere ad una semplificazione e velocizzazione del processo penale».

La Riforma Cartabia va a toccare anche il c.d. “diritto all’oblio”?

«Sì, la legge contiene nel suo art. 1 (e, precisamente, al comma 25) anche una delega al Governo sul tema del diritto all’oblio o meglio sul cosiddetto diritto alla deindicizzazione. Sul punto, però, occorre intendersi. Quando parliamo di diritto “all’oblio” ciò cui facciamo riferimento è il diritto di ciascun interessato alla cancellazione dei propri dati personali. Nel dettaglio, è il diritto di ottenere dal cosiddetto “titolare del trattamento”, ossia dal soggetto che è in possesso dei nostri dati personali, la cancellazione degli stessi. Questo diritto è riconosciuto espressamente dalla normativa europea e, per l’esattezza, è riconosciuto oggi dall’art. 17 del Regolamento Europeo n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, anche noto come “GDPR”. Questo articolo prevede 6 specifici motivi per i quali questo diritto può essere esercitato. Connesso al diritto all’oblio è il diritto alla deindicizzazione ossia il diritto di ciascuna persona a che un determinato link ad una pagina web contenente un’informazione relativa alla propria persona venga cancellato/eliminato tra i link che compaiono nell’elenco di risultati sul motore di ricerca quando sullo stesso viene effettuata una ricerca a partire dal nome di quella persona. Con riferimento a questo diritto alla deindicizzazione riveste fondamentale importanza la sentenza resa dalla Corte di Giustizia nel 2014, nella causa C131/12. Con questa sentenza la Corte di Giustizia ha riconosciuto come l’attività di un motore di ricerca possa incidere in modo significativo sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata ed alla protezione dei dati personali. Invero, quando ricerchiamo, su un qualsiasi motore di ricerca, il nome di una persona otteniamo un elenco di risultati che ci fornisce una visione complessiva delle informazioni relative a quella persona che sono reperibili su internet e, quindi, per tale via, il motore di ricerca ci consente di acquisire un profilo – più o meno dettagliato – di quella persona. Conseguentemente, la Corte di Giustizia ha riconosciuto i gestori dei motori di ricerca come responsabili del trattamento dei relativi dati personali. E, in particolare, ogni responsabile del trattamento è chiamato ad assicurare che i dati personali del singolo siano esatti e se necessario aggiornati e, comunque, che siano conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali quei dati sono trattati. Pertanto, il superamento di quell’informazione o, comunque, il decorso del tempo, possono eventualmente legittimare l’esercizio da parte del singolo interessato di questo diritto alla deindicizzazione».

Cosa cambia con la Riforma Cartabia?

«Ad oggi la richiesta di deindicizzazione può essere direttamente presentata dalla persona interessata al gestore del motore di ricerca che, quindi, procederà all’esame della fondatezza della richiesta ed eventualmente porrà fine, quindi, al trattamento di quel dato personale. Qualora il gestore del motore di ricerca non dia seguito a tale richiesta, la persona interessata potrà adire l’Autorità di controllo o l’Autorità giudiziaria affinché questa compia le verifiche del caso ed eventualmente ordini al gestore del motore di ricerca di procedere alla cancellazione richiesta. In questo contesto interviene, appunto, la Legge n. 134 del 2021 il cui articolo 1 comma 25 stabilisce che  i  decreti legislativi che saranno adottati nell’esercizio della delega, nel modificare le norme di attuazione del codice di procedura penale in materia di comunicazione della sentenza, dovranno prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati. Si tratta, dunque, di una disposizione che non è immediatamente precettiva, ma si inserisce tra i criteri di delega cui il Governo dovrà dare attuazione entro un anno dall’entrata in vigore della legge. La novità pare, quindi, potersi ravvisare nel modo attraverso il quale l’interessato potrebbe vedersi riconosciuto il suo diritto alla deindicizzazione. Se oggi l’esercizio di questo diritto risulta rimesso ad una dinamica di tipo “privatistico”, in futuro – quando sarà attuata la delega in esame – si potrebbe venire a configurare una dinamica “pubblicistica” fondata, quindi, su una comunicazione diretta del decreto di archiviazione, della sentenza di non luogo a procedere e della sentenza di assoluzione all’Autorità – molto verosimilmente, ma ad oggi non lo sappiamo ancora, il Garante della Privacy – chiamata ad emettere il provvedimento di deindicizzazione. In tale ottica, l’espressa sottolineatura della necessità di riconoscere ai suddetti provvedimenti giurisdizionali la natura di “titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione” manifesta chiaramente l’intento del Legislatore di fornire al privato – e, quindi, al patrocinatore legale che agisca per suo conto – un percorso maggiormente presidiato onde assicurare che i responsabili del trattamento dei relativi dati personali abbiano ad adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire una tutela – che la stessa norma evidenzia dover essere “effettiva” – dei diritti fondamentali del singolo al rispetto della propria vita privata ed alla protezione dei propri dati personali. Comunque, alla luce del tenore della norma delega, siamo ancora nel campo delle ipotesi; per avere delle certezze dovremo necessariamente attendere l’attuazione della stessa».

Facciamo un esempio pratico: un medico condannato in primo grado (con notizie pubblicate sui giornali) e poi assolto (nel silenzio della stampa). Cosa può fare questo medico per tutelare la sua reputazione online?

«Quando sarà attuata la delega in esame vi sarà molto probabilmente una comunicazione diretta della sentenza di assoluzione del medico all’Autorità, chiamata ad emettere il provvedimento di deindicizzazione. D’altronde, deve evidenziarsi come lo stesso testo del comma 25 preveda espressamente il necessario rispetto della normativa dell’Unione Europea in materia di dati personali. Ciò conduce quindi ad ipotizzare lo svolgimento in ogni caso di un giudizio di bilanciamento tra gli interessi coinvolti. In particolare, invero, occorre tenere conto anche dell’esistenza di un interesse del pubblico a trovare quell’informazione (o meglio quel link a quella pagina web contenente quell’informazione) in occasione di una ricerca che il pubblico effettui in base al nome di quel medico. E nell’operare il bilanciamento tra questo interesse del pubblico e l’interesse del medico al rispetto della propria vita privata sarà necessario tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolar modo, dell’eventuale ruolo ricoperto da tale medico nella vita pubblica. Ciò posto sul piano del diritto alla deindicizzazione, e quindi sul piano dei motori di ricerca, occorre tenere comunque conto del piano del diritto all’oblio e, quindi, parallelamente, il nostro medico potrà comunque attivarsi direttamente nei confronti dell’editore del giornale online su cui è stata pubblicata la notizia della condanna di primo grado richiedendo la cancellazione della notizia stessa o, quantomeno, richiedendo l’aggiornamento della notizia presente online che lo riguarda, in modo da integrarla con l’indicazione della successiva pronuncia della sentenza di assoluzione».

 

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