Guide 20 Marzo 2020 10:11

Decreto “Cura Italia”, la guida di Consulcesi & Partners: ecco tutti i bonus e i congedi

Nuove scadenze fiscali, i crediti, bonus, permessi e congedi destinati ad imprese e lavoratori dipendenti

Una manovra poderosa. Così il premier Giuseppe Conte ha definito il decreto, ribattezzato “Cura Italia”, che ha varato misure di sostegno economico per imprese, lavoratori e famiglie, e di potenziamento del servizio sanitario nazionale per far fronte all’emergenza Coronavirus. Sono tanti i provvedimenti adottati dal Governo e per i singoli cittadini non è semplice, soprattutto in questo momento di grande confusione mediatica, districarsi tra articoli e norme che si sono aggiunti tra l’altro agli altri decreti emanati nel corso dell’emergenza legata alla pandemia da Covid 19.

Per cercare di fare chiarezza e per rispondere alle tantissime richieste arrivate nelle ultime ore, gli esperti del network legale Consulcesi & Partners hanno compilato una guida ad hoc per spiegare nel dettaglio le misure più rilevanti contenute nel decreto legge. La prima parte della guida contiene le nuove scadenze fiscali, i crediti, bonus, permessi e congedi destinati ad imprese e lavoratori dipendenti.

Sospensione adempimenti fiscali. Una parte importante della “Cura Italia” è dedicata agli oneri fiscali. Innanzitutto, è sospeso ogni adempimento fiscale che abbia una scadenza tra il giorno 8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, ed è sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. In entrambi i casi i pagamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Sono sospesi anche i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Inoltre, dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

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Congedi, indennità e permessi. Per quanto riguarda invece i congedi e le indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e lavoratori autonomi iscritti all’INPS , a decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Congedo riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, è consentito astenersi dal lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, per il periodo di sospensione dei servizi educativi, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Inoltre, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per le prestazioni realmente effettuate. Il congedo, l’indennità e il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting sono validi anche per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, e per i dipendenti del settore sanitario pubblico (secondo le indicazioni previste dalle rispettive amministrazioni) e privato accreditato. Per quest’ultimi è previsto inoltre che il voucher sia aumentato da 600 fino ad un massimo di 1000 euro.

È stato anche aumentato il numero di permessi retribuiti per la legge 104 fino ad un massimo di dodici giornate per i mesi di marzo e aprile 2020. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta invece un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Quarantena come malattia. Per i lavoratori del settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Lavoro agile. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la possibilità del lavoro agile. I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare questa modalità ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore, la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.

Supporto al credito per imprese. Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del Covid 19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Gli esperti di Consulcesi & Partners hanno analizzato anche i provvedimenti individuati per rafforzare il servizio sanitario nazionale in modo da affrontare l’emergenza da Covid-19 e garantire allo stesso tempo i livelli essenziali di assistenza, e le nuove disposizioni per permettere ai lavoratori di svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza.

Incremento del personale sanitario. In particolare, alle Asl e agli enti sanitari sarà data la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale sanitario che avrebbe già maturato i requisiti per la pensione. Inoltre, sarà concessa una deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per consentire l’esercizio temporaneo della professione sul territorio nazionale anche a tutti coloro che hanno ottenuto la qualifica in un Paese dell’Unione Europea o in un Paese terzo.

Sorveglianza sanitaria. Questa norma estende anche ai lavoratori occupati nei settori delle imprese, che risultano impegnate nella produzione e distribuzione di farmaci, dispositivi medici e diagnostici, la regola già prevista per gli operatori sanitari, a cui non si applica la misura della quarantena con sorveglianza attiva, anche nel caso in cui abbiamo avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid 19.

Produzione mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. Per ovviare alla carenza di mascherine chirurgiche, è consentita la produzione, importazione ed immissione in commercio di mascherine, anche in deroga alle disposizioni previste dall’ordinamento, fatta salva però l’autocertificazione, sotto la responsabilità dei soggetti suindicati, che il prodotto è conforme agli standard di sicurezza previsti dalla legge. Per i lavoratori è inoltre consentito l’utilizzo di mascherine reperibili in commercio quali strumenti di protezione, e per quella individuale, l’uso delle mascherine anche se prive del marchio CE.

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