Formazione 18 Novembre 2022 11:09

Scadenza triennio ECM tra obbligo e conseguenze: il webinar dell’associazione Formazione nella sanità

“Professionisti sanitari e formazione ECM. Dall’evoluzione normativa agli impatti del Pnrr”. Un approfondimento su norme, regole e certificazioni con i protagonisti del settore

Il direttore di Sanità Informazione Ciro Imperato ha moderato il webinar dell’associazione Formazione nella sanità “Professionisti sanitari e formazione ECM. Dall’evoluzione normativa agli impatti del Pnrr”. Un seminario online su norme, regole, certificazioni e attestazioni che ha coinvolto i maggiori esperti in materia. Il webinar si è aperto con i saluti di Simone Colombati – presidente dell’Associazione Formazione nella sanità. Hanno partecipato: Roberto Monaco, direttore Cogeaps, Lorena Martini, segretario Formazione Ecm Agenas, e l’avvocato Marco Croce, esperto di diritto sanitario.

Un approfondimento di valore, dal momento che il tema della formazione ECM è cruciale in questo momento. La scadenza del triennio formativo, 31 dicembre, è ormai prossima e i professionisti sanitari non ancora in regola devono correre ai ripari per evitare le sanzioni già annunciate dagli Ordini e previste dalla legge.

ECM, Monaco (Cogeaps): «C’è tempo per mettersi in regola»

Tanti gli argomenti trattati nel meeting online. Roberto Monaco ha avviato i lavori spiegando il senso della comunicazione che il Cogeaps ha inviato alle Federazioni, per poi passare agli Ordini, riguardo la situazione Ecm di ogni iscritto e i passi da compiere. «L’obiettivo della lettera – ha detto – è informare le Federazioni dei dati di ogni singolo professionista sanitario. Il senso è propositivo: c’è il tempo per mettersi in regola e assolvere al fabbisogno formativo».

I presidenti degli Ordini, oltre ad avvisare prontamente gli iscritti, dovranno stimolarli a completare il monte crediti vista l’imminente scadenza. «E’ già partito il meccanismo di informazione per fare in modo che tutti i professionisti possano erogare le prestazioni sanitarie in tranquillità. La formazione è obbligo morale, previsto dalla legge, dà certezza ai cittadini di essere presi in carico da professionisti adeguati». E, secondo Monaco, la legge parla chiaro: «Si tratta di sanzioni disciplinari per un unico fine: il primo interesse è avere professionisti aggiornati. Il medico, l’infermiere, deve avere curiosità di sapere di più. In Italia la formazione funziona, e ogni giorno è buono per migliorarsi». Ha ribadito, poi, che durante la pandemia i corsi di formazione sono stati fondamentali e che «per portare avanti la scienza bisogna conoscerla e studiarla».

La differenza tra certificazione e attestazione in ambito ECM

Per parlare di certificazione e attestazione in termini di ECM bisogna capirne la differenza. «La certificazione – ha spiegato Monaco – è un atto conclusivo dello specifico percorso formativo che ogni singolo professionista deve fare per legge. In modo conforme e nel rispetto delle indicazioni della Commissione nazionale ECM. Si certifica che il professionista ha adempiuto l’obbligo formativo. Indica lo status di conformità alle norme dei professionisti ed è rilasciato dall’Ordine professionale. È oggi il documento fondamentale per poter erogare prestazioni sanitarie».

L’attestazione, invece, indica il numero dei crediti acquisiti dal professionista ed è rilasciato dal Cogeaps. «Il 40% dei crediti del fabbisogno deve includere la partecipazione a eventi e congressi. La formazione è anche un prerequisito dei professionisti per la loro valutazione contrattuale o la partecipazione a selezioni e concorsi. Il mancato assolvimento dell’obbligo, secondo la legge 148/2011, è una violazione e determina un illecito disciplinare» ha precisato Monaco.

 

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Martini (Formazione ECM Agenas): «Definire ulteriori indicatori nella valutazione della qualità»

Il seminario è continuato con l’intervento della dottoressa Lorena Martini. In relazione alla qualità dei corsi proposti ed alle opportunità proprie della FAD, il segretario della Formazione Ecm Agenas ha ricordato che l’attività dell’agenzia ha subìto un rallentamento dovuto al Covid e ora è ripartita con un’importante valutazione della qualità dei corsi e della qualità dei provider. Ha posto, poi, l’accento su un aspetto che, ad oggi, non è compreso all’interno dei manuali ECM che è «la valutazione d’impatto degli eventi formativi della partecipazione ad un corso. È l’anello mancante del ciclo della formazione per la valutazione della qualità.  Ci impegniamo a presentare un progetto di ricerca in questo senso per definire ulteriori indicatori».

L’esplosione della FAD in pandemia

Per effetto della pandemia, c’è stata un’esplosione della FAD e dei corsi residenziali in video-conferenza. «La pandemia – ha aggiunto – ha cambiato le modalità di accesso alla formazione ECM. La modalità FAD è stata sicuramente la più utilizzata nel periodo pandemico. Ci sono state criticità su piccoli provider che sono state risolte con un rapido supporto – ha evidenziato – e il sistema ha retto sotto l’urto del Covid garantendo l’offerta formativa ai professionisti».

La dottoressa Martini ha concluso la sua relazione sottolineando che «la formazione aggiunge qualità ai professionisti e alle prestazioni sanitarie. È un’attività imprescindibile che oltre ad essere un dovere giuridico e deontologico, deve tornare ad essere un piacere ed un momento di motivata e motivante soddisfazione».

Obbligo ECM, Croce: «È il modo in cui il professionista onora il patto di essere al passo della scienza e della conoscenza»

È l’avvocato Marco Croce a richiamare l’attenzione sulle novità in tema assicurativo collegate all’ECM con un’esaustiva analisi che chiarisce i dubbi della categoria.

«La formazione continua va vista e sentita come un dovere e un diritto del professionista sanitario, c’è un obbligo a doverlo fare ma si deve anche essere predisposti a farlo – ha esordito -. È il modo in cui l’esercente la professione sanitaria risponde alla sua identità ed onora il patto di essere sempre al passo della scienza e della conoscenza e in grado di rispondere alle esigenze delle persone assistite. Costituisce un preciso vincolo ma anche un desiderio di carattere deontologico per essere sempre adeguati alla propria realtà di esercizio di attività sanitaria, inquadrata nell’Art. 32 della Costituzione. Non è possibile non essere agganciati al treno delle conoscenze, che non resta mai fermo».

Mancato assolvimento obbligo formativo: le ricadute assicurative

Ed è per questo che anche all’interno del Pnrr si è deciso di dare ulteriore forza all’obbligo formativo con una più intensa tutela e verificabilità del rispetto dell’obbligo. «Con l’Art 38 Bis, inserito nella Legge 233/21, diventa un elemento del Piano di ripresa e resilienza – ha rimarcato -. Nel piano dello Stato per il potenziamento e sviluppo delle competenze anche manageriali dei professionisti, è stato stabilito che a partire dal triennio formativo 2023- 2025 l’efficacia delle polizze assicurative è condizionata all’assolvimento dell’obbligo formativo in misura non inferiore al 70% da conseguire in educazione continua in medicina in questo periodo».

Il dossier formativo

L’avvocato Croce ha ribadito l’importanza della formazione continua come pilastro deontologico comportamentale etico del professionista sanitario. In ambito assicurativo, ha parlato di un “preavviso” con cui il legislatore permette al professionista di mettersi al passo, con la collaborazione dei provider che dovranno documentare la partecipazione entro 90 da ogni evento per l’inserimento nel dossier formativo di ognuno. Su questo, non c’è sanzione, ma è fondamentale che un professionista sanitario abbia la documentazione certificata e digitalizzata di tutti gli eventi a cui ha partecipato e di cui ha fruito. Si pensò anche di consentire al cittadino di consultare il dossier formativo di ciascun medico».

Chi non sarà in regola con l’ECM non potrà contare sulla copertura assicurativa?

Sotto il profilo assicurativo le ricadute sono davvero notevoli. «L’ingiustificato mancato assolvimento dell’obbligo – ha definito l’avvocato – potrà causare la resistenza delle compagnie assicurative nel coprire eventi e i contenziosi relativi a sinistri. Chi non possiede un numero sufficienti di crediti si troverà in difficoltà nel dover giustificare il motivo per cui non ha potuto regolarizzare la sua posizione nella misura almeno del 70% dei crediti del triennio, come prevede la norma. L’Art 10 della Legge 24/ 2017, conosciuta come Gelli-Bianco, già obbliga alla polizza assicurativa individuale in capo a ciascun esercente la professione sanitaria e vale per chi va in pensione ed ha una retroattività decennale. Ora il legislatore decide di fare un’aggiunta: disinnescare l’operatività della polizza in presenza di un rilevante discostamento del professionista dall’obbligo formativo». Dunque, il parziale o mancante rispetto obbligo formativo rappresenta un fattore di rischio in caso di malpractice? «Prima dell’entrata in vigore della norma che produrrà i suoi effetti nel triennio 2023-2025, laddove il quadro normativo non subisse modifiche, certamente l’inadempimento potrebbe essere un problema in caso di contenzioso» ha concluso Croce.

 

 

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