Contributi e Opinioni 9 Marzo 2022 10:01

I decreti attuativi della Legge Gelli in tema di obbligo assicurativo e la “difficile” scelta delle aziende sanitarie

Avv. Marco Rodolfi (Hsm)

di Avv. Marco Rodolfi (Hsm)
I decreti attuativi della Legge Gelli in tema di obbligo assicurativo e la “difficile” scelta delle aziende sanitarie

In data 8 febbraio 2022 la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alla bozza del decreto ministeriale necessario per dare piena attuazione all’obbligo assicurativo (o di adozione di analoghe misure) per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per il personale sanitario operanti nei settori pubblico e privato previsto dall’art. 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli).

Se è vero che il provvedimento non è ancora definitivo (manca ancora il parere del Consiglio di Stato), è altrettanto vero che possiamo dire che si sia ormai prossimi all’agognato traguardo.

Da ciò ne consegue che le aziende sanitarie pubbliche e private dovranno prepararsi, a breve, per fare delle scelte ben ponderate a proposito di come affrontare il tema della loro responsabilità civile e dunque decidere se assicurarsi (o mantenere la copertura assicurativa) o adottare (o mantenere) le c.d. “analoghe misure”.

Questo in quanto il decreto regolamenta in modo articolato e ben distinto le due diverse ipotesi.

In particolare, negli articoli del Titolo Secondo del decreto (da 3 a 7) vengono regolamentati i requisiti minimi ed uniformi che dovranno avere i futuri contratti di assicurazione per la copertura della responsabilità civile contrattuale delle strutture e dei singoli esercenti la professione.

Limitandoci in queste sede alle strutture, e rimandando ad un futuro approfondimento la tematica relativa alla copertura assicurativa dei singoli esercenti la professione sanitaria, ai sensi dell’art. 3 primo comma viene in pratica previsto che l’assicuratore, per le coperture di cui all’art. 10 primo comma della legge Gelli n. 24/2017, terrà indenne la struttura da tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) che dovesse essere tenuta a pagare «a terzi e prestatori d’opera» e cagionati dal personale operante «a qualunque titolo» presso la stessa (ricomprendendo nella copertura anche coloro che svolgono attività di formazione ed aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, nonché attraverso la telemedicina).

Questa copertura, tra l’altro, deve includere anche i danni derivanti dalla responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti dalla struttura, della cui opera la struttura si avvale per l’adempimento della propria obbligazione con il paziente.

La bozza di decreto prescrive anche i “massimali minimi” di garanzia che devono prevedere queste polizze, nonché l’efficacia temporale della garanzia (viene ribadita la forma della c.d. claims made con una retroattività di dieci anni ed una postuma, in caso di cessazione dell’attività, pure di dieci anni) e le eccezioni opponibili al danneggiato.

Nel titolo II della bozza del decreto (articoli da 8 a 17) vengono invece regolamentati i requisiti minimi di garanzia e di operatività della c.d. “misure analoghe”.

Di rilievo le prescrizioni normative circa l’istituzione e la gestione del fondo rischi e del fondo riserva sinistri (che dovranno essere certificati da un revisore legale o dal collegio sindacale) nonché la disciplina dei rapporti tra l’assicuratore e la struttura nella gestione del sinistro nei casi in cui «una quota del rischio sia condotta in auto-ritenzione» (SIR) o «di franchigia» (disciplina invero demandata ad «appositi protocolli di gestione obbligatoriamente stipulati tra le parti ed inseriti in polizza»).

Vi sono poi altre due norme di grande rilievo, in particolare, dedicate espressamente alle “funzioni per il governo del rischio e la valutazione dei sinistri” (art. 14) ed alla “gestione del rischio assicurativo” (art. 15).

L’art. 14 prevede l’istituzione all’interno delle singole strutture di un vero e proprio apparato con «competenze minime obbligatorie, interne o esterne» in medicina legale, in materie giuridico legali (avvocato o altra figura professionale), in gestione del rischio (“risk management”) ed in loss adjuster (in pratica nella gestione dei sinistri).

L’art. 15 invece elenca dei precisi doveri da parte della struttura che scelto di adottare le c.d. misure analoghe nel gestire i rischi, dovendo «identificare annualmente i principali rischi di responsabilità civile in ambito sanitario» e le «azioni necessarie per la loro mitigazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», nonché «valutare, gestire e monitorare i rischi in un’ottica attuale e prospettica» e predisporre una «relazione annuale sull’adeguatezza ed efficacia dei processi di valutazione dei rischi .. proponendo i necessari interventi migliorativi».

Orbene, in questa fase ancora prodromica, i responsabili delle strutture sanitarie (sia pubbliche che private) dovranno sfruttare il tempo che ancora manca all’entrata in vigore della nuova normativa, per riflettere sulla scelta che dovrà essere fatta, tenendo peraltro conto che, ai sensi dell’art. 8 della bozza del decreto, se si opta per la strada alternativa all’assicurazione (e quindi l’adozione delle misure analoghe), tale opzione dovrà «risultare da apposta delibera approvata dai vertici delle strutture sanitarie», delibera che dovrà altresì evidenziare: «le modalità di funzionamento eventualmente unitario, anche per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi e le motivazioni attese».

In altre parole, si dovrà motivare per quale ragione si è deciso di non assicurare la propria struttura per la responsabilità civile preferendo adottare le misure analoghe, con tutto quello che ne consegue sotto il profilo delle possibili responsabilità civile e/o amministrativa dei vertici delle strutture private e pubbliche, cioè delle cariche apicali nell’ipotesi in cui la scelta dovesse comportare delle conseguenze pregiudizievoli per i bilanci delle strutture.

 

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