Contributi e Opinioni 30 Dicembre 2021 12:11

Esercitare l’osteopatia: serve la laurea?

Tra le professioni sanitarie è annoverabile l’osteopatia. Il punto alla luce di una recente sentenza

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Esercitare l’osteopatia: serve la laurea?

L’osteopatia è una disciplina sanitaria, riconosciuta come tale dalla Legge 3/2018. In particolare, l’Art.7 individua espressamente l’osteopata – assieme al chiropratico – come nuova professione di area sanitaria. Tale articolo prevede inoltre l’istituzione di un percorso di formazione universitario adeguato per praticare l’osteopatia.

Cosa fa l’osteopata

L’osteopata è un terapeuta che pratica la manipolazione dell’apparato muscolo-scheletrico. La disciplina è funzionale alla risoluzione di problemi di tipo strutturale, quali dolori muscolari, artriti, discopatie, ecc. In genere, la terapia osteopatica è conseguente ad una diagnosi effettuata da un medico specialista, il quale può far rientrare tra le cure prescritte anche questo tipo di trattamento.

Le indicazioni del Ministero della Salute

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 2/2018, il Ministero della Salute aveva diramato alcune indicazioni piuttosto stringenti in relazione all’esercizio della professione di osteopata. In sintesi, per praticare legittimamente l’osteopatia sarebbe stato necessario possedere la laurea in medicina e chirurgia, con successiva abilitazione in fisioterapia. I molti professionisti della disciplina, già operativi presso le strutture sanitarie pubbliche, si sono pertanto trovati in una situazione assai difficile. Di fatto, le autorità competenti avrebbero dovuto inibirli all’esercizio della professione e addirittura denunciarli per esercizio abusivo. Diffide che si sono molto spesso concretizzate.

L’opposizione alla diffida

Non tutti i professionisti osteopati hanno semplicemente accettato di essere inibiti e denunciati. Molti hanno opposto resistenza, perseguendo la via della giustizia amministrativa. In particolare, degna di rilievo è la decisione del TAR di Catania dello scorso 30 agosto 2021. La vicenda processuale vede un osteopata diffidato opporsi alla decisione dell’Azienda Sanitaria Provinciale catanese di inibirlo dall’attività lavorativa.

La sentenza del TAR

Leggendo le motivazioni della sentenza del Tribunale Amministrativo, che accoglie l’opposizione dell’osteopata, rivestono particolare interesse le seguenti osservazioni. La Corte rileva innanzitutto un profilo di incostituzionalità (in relazione agli Artt. 35 e 41) e una errata applicazione della Legge 3/2018, nonché della precedente Legge 4/2013, dedicata alla disciplina delle professioni non organizzate. I giudici evidenziano, infine, che la professione dell’osteopata “[…] non può essere assimilata alla professione medica che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura e nel somministrare i rimedi […]”.

Niente titolo abilitativo per esercitare l’osteopatia

La conclusione del TAR è che non risulta necessario, ad oggi, alcun titolo abilitativo alla professione per esercitare l’osteopatia. Peraltro, la mancata istituzione di un albo degli abilitati è un aspetto che lo stesso Ministero della Salute aveva considerato in un parere del 2002, nel quale riconosceva proprio come l’attività dell’osteopata non fosse regolamentata in Italia. Questo significa che la Legge 3/2018 è da intendersi esclusivamente come programmatica, quando in particolare dispone l’istituzione di un percorso formativo universitario abilitante. Tant’è che, ad oggi, non esiste alcun corso di laurea specifico in osteopatia.

L’osteopata di domani

Chiaramente, solo una volta istituiti il corso di laurea triennale specifico e i relativi albi professionali “[…] l’istituzione della figura professionale sanitaria dell’osteopata potrà ritenersi completata […]”. Ma sino a quel momento “[…] nessun titolo specifico potrà essere richiesto per l’esercizio dell’attività di osteopata, che resterà libero e regolato esclusivamente dalla legge 4/2013“.

Osteopatia: aspetti assicurativi

Se è pur vero che l’osteopata non è un medico, tale professionista può però incorrere in richieste di risarcimento anche onerose. La manipolazione muscolo-scheletrica, se non ben praticata, può infatti provocare traumi anche seri o peggiorare patologie preesistenti. Diviene pertanto fondamentale scegliersi una buona copertura di Responsabilità Civile Professionale, magari consultando società di intermediari assicurativi specializzate nei rischi delle professioni sanitarie, come SanitAssicura.

 

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato

Articoli correlati
A Pisa doppia laurea con Marsiglia e Stoccolma su IA e salute
arte all'Università di Pisa, prima in Italia, la laurea magistrale in biotecnologie e intelligenza artificiale applicata alla salute che consentirà di ottenere un doppio titolo con l'Università di Aix Marsiglia o con quella di Stoccolma
di Redazione
Osteopatia, Congresso ROI: più vicina la conclusione dell’iter per l’istituzione della professione
Il MUR ha delineato il percorso formativo per la laurea triennale in Osteopatia. Ora si attendono le valutazione di CUN e CSS
A 50 giorni dall’istituzione della professione il ROI lancia campagna “L’osteopatia è per tutti”
 Storie e personaggi per raccontare una disciplina al servizio dei bisogni di salute dei pazienti di tutte le età
Osteopatia, con il Progetto Cronos dal 17 al 23 aprile prime valutazioni di lombalgia gratuite in tutta Italia
È possibile prenotare il proprio appuntamento sul sito cronos.roi.it. I pazienti potranno individuare l’osteopata aderente all’iniziativa più vicino a loro attraverso la mappa interattiva disponibile qui. L'iniziativa coinvolge oltre 400 osteopati del ROI-Registro degli Osteopati d’Italia aderenti al progetto CronOs, Cronicità e Osteopatia
Milleproroghe, gli Osteopati lanciano il countdown verso i decreti attuativi del percorso formativo
Il ROI lancia la campagna #countdownosteopatia per scandire gli ultimi 100 giorni che separano la professione dall’adozione del decreto attuativo previsto dalla legge 3/2018 sul percorso formativo
GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Advocacy e Associazioni

Mieloma multiplo. Aspettativa di vita in aumento e cure sul territorio, il paradigma di un modello da applicare per la prossimità delle cure

Il mieloma multiplo rappresenta, tra le patologie onco-ematologiche, un caso studio per l’arrivo delle future terapie innovative, dato anche che i centri ospedalieri di riferimento iniziano a no...
Salute

Parkinson, la neurologa Brotini: “Grazie alla ricerca, siamo di fronte a una nuova alba”

“Molte molecole sono in fase di studio e vorrei che tutti i pazienti e i loro caregiver guardassero la malattia di Parkinson come fossero di fronte all’alba e non di fronte ad un tramonto&...
di V.A.
Advocacy e Associazioni

Oncologia, Iannelli (FAVO): “Anche i malati di cancro finiscono in lista di attesa”

Il Segretario Generale Favo: “Da qualche anno le attese per i malati oncologici sono sempre più lunghe. E la colpa non è della pandemia: quelli con cui i pazienti oncologici si sco...