L’entrata in vigore lo scorso 14 dicembre 2024 della Legge 177, che ha riformato l’art.187 del Codice della Strada con un inasprimento delle sanzioni relative alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ha destato allarme nella comunità delle persone con epilessia e dei medici specialisti del settore. La Lega Italiana Contro l’Epilessia, LICE intende fare chiarezza sulle attuali controversie sulle più aspre sanzioni previste nei confronti di chi si metta alla guida semplicemente “dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” e sulla mancanza di precise indicazioni sulle sostanze “stupefacenti e psicotrope” da ritenersi implicate, considerando che alcuni princìpi terapeutici utilizzati nel trattamento dell’epilessia potrebbero essere classificati come tali.
Lo scorso 14 dicembre un Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti specificava che “i pazienti in terapia con farmaci che potrebbero essere rilevati al momento del controllo dovranno, come ora, attenersi alle indicazioni mediche prima di mettersi al volante”, nella prospettiva di ulteriori misure all’epoca allo studio. Di recente, una Circolare diramata congiuntamente dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute, in data 11 aprile 2025, fornisce specifiche direttive sulle procedure di accertamento tossicologico che prevedono come primo screening il prelievo di campioni del fluido del cavo orale (saliva) da parte degli organi di polizia stradale.
“Sebbene con alcuni margini discrezionali di interpretazione – precisa Carlo Andrea Galimberti, presidente LICE – il testo della Circolare fa ritenere che, tra i farmaci utilizzati per la terapia dell’epilessia, barbiturici, benzodiazepine e cannabidiolo potrebbero essere individuati dalle procedure di screening previste e prospetta l’eventualità della dichiarazione e/o dell’esibizione di certificazione medica, da parte del conducente, attestanti una terapia farmacologica. Appare pertanto consigliabile, allo stato attuale, che i conducenti di veicoli a motore in trattamento specifico per crisi epilettiche, in caso di accertamento, possano attestare con certificazione medica (che non deve necessariamente contenere la diagnosi) la terapia farmacologica che hanno in corso”.
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