L’anatocismo bancario non può essere applicato alle carte di credito revolving. Lo ha stabilito il Collegio di Napoli dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) con la decisione numero 2059 del 4 marzo scorso. Dovendo decidere su un controversia relativa ad un caso di capitalizzazione degli interessi messa in atto da un istituto bancario all’interno di un rapporto (come detto […]
L’anatocismo bancario non può essere applicato alle carte di credito revolving. Lo ha stabilito il Collegio di Napoli dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) con la decisione numero 2059 del 4 marzo scorso. Dovendo decidere su un controversia relativa ad un caso di capitalizzazione degli interessi messa in atto da un istituto bancario all’interno di un rapporto (come detto inerente ad una carta di credito cosiddetta revolving), l’ABF ha stabilito che la disciplina a cui fare riferimento è quella generale e contenuta nell’articolo 1283 del Codice Civile. L’ABF, rifacendosi a quanto affermato diverse volte dal Collegio, ha ribadito come la maturazione degli interessi sugli interessi capitalizzati possa non cadere sotto il divieto generale sancito dall’articolo 1283 c.c. solo quando ci si sta occupando di un rapporto di Conto Corrente bancario. Tutto ciò stando alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 9 febbraio 2000, attuativa dell’articolo 120, comma 2 del Testo Unico Bancario (TUB). Nel caso in questione, dunque, la capitalizzazione infra-annuale degli interessi effettuata dalla banca, realizzerebbe proprio l’effetto anatocistico vietato. Motivo per cui risulta necessario «depurare degli effetti della capitalizzazione il rapporto di conto». Nel caso in questione, dunque, la possibilità «di riportare a capitale la quota di remunerazione già maturata» esiste soltanto qualora «sopravvenga domanda giudiziale o convenzione tra le parti posteriore alla scadenza».