Salute 15 Marzo 2022 11:37

Fine vita, il testo della legge: dai requisiti per accedere alla procedura, come funziona la legge approvata alla Camera

A Montecitorio accolti numerosi emendamenti che non hanno stravolto il testo uscito in commissione. Il medico può non trasmettere la relazione ma in quel caso il cittadino ha la possibilità di ricorrere al giudice

Fine vita, il testo della legge: dai requisiti per accedere alla procedura, come funziona la legge approvata alla Camera

La legge sul fine vita, dopo un lungo iter durato tre anni, ha avuto il via libera dalla Camera la scorsa settimana. Un percorso complicato e che non è detto in Senato sia destinato a trovare un terreno facile, dato che diversi settori del centrodestra hanno annunciato la loro netta opposizione.

Intanto, c’è già la bozza del primo testo uscito dall’esame alla Camera: l’Assemblea ha accolto diversi emendamenti che non hanno però stravolto il testo uscito dalle commissioni Giustizia e Affari sociali.

La legge, com’è noto, disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita.

I requisiti. Stringenti i requisiti per accedere, disciplinati dall’articolo 3: può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte.

Inoltre la persona deve essere affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista che la ha in cura come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili, essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.

I Comitati per la valutazione clinica. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono istituiti e disciplinati i Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie locali. I Comitati devono essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati.

La procedura. L’articolo 5 precisa che la morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi ed elenca alcuni dei compiti in campo al medico: Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, espressa nelle forme di cui all’articolo 4, redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata e lo trasmette senza ritardo al Comitato per la valutazione clinica.

Spetta poi al Comitato per la valutazione clinica, entro trenta giorni, esprimere un parere motivato sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata.

Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione motivata del medico o del parere contrario del Comitato.

Obiezione di coscienza. In commissione, su richiesta del centrodestra, è stata introdotta l’obiezione di coscienza per i sanitari: l’esercente la professione sanitaria non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento al direttore dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente.

Esclusione di punibilità. L’articolo 9 stabilisce che le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del Codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

La disposizione ha valore retroattivo: non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge e la volontà attuale, libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata.

 

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