Salute 21 Agosto 2019 11:14

Professioni sanitarie, Bortone (Conaps): «Elenchi speciali completano processo di riordino». Resta il nodo dei massofisioterapisti

«Finalmente le persone potranno legittimamente iscriversi a un elenco speciale, non solo continuare ad esercitare ma avere anche tutte le tutele giuridiche che comporta tale iscrizione», sottolinea Antonio Bortone, presidente del Conaps. Sull’ingresso dei massofisioterapisti precisa: «Secondo noi non avrebbero dovuto avere titolo per essere inquadrati negli elenchi speciali, Ordine valuterà con attenzione le domande»

Professioni sanitarie, Bortone (Conaps): «Elenchi speciali completano processo di riordino». Resta il nodo dei massofisioterapisti

Gli elenchi speciali delle professioni sanitarie erano attesi da mesi, precisamente dal dicembre 2018, quando nella legge di Bilancio era stato inserito un comma che permetteva l’iscrizione al maxi Ordine delle professioni sanitarie a chi può dimostrare di aver lavorato per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni e di essere in possesso di un titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate, in virtù di una procedura selettiva pubblica.

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Dopo mesi di attesa, poco prima di ferragosto, il ministro della Salute Giulia Grillo ha dato il via libera al decreto attuativo, rimasto fermo a lungo negli uffici di Lungotevere Ripa per la questione dei massofisioterapisti, una professione non inserita tra le 19 del maxi Ordine TSRM e PSTRP ma ora coinvolta da questo decreto con l’articolo 5 che introduce l’elenco speciale dei massofisioterapisti “il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403”. Nell’articolo si specifica che l’iscrizione all’elenco “non comporta di per sé l’equipollenza o l’equivalenza ai titoli necessari per l’esercizio delle professioni”. «Finalmente le persone potranno legittimamente iscriversi a un elenco speciale, non solo continuare ad esercitare ma avere anche tutte le tutele giuridiche che comporta tale iscrizione», sottolinea a Sanità Informazione Antonio Bortone, presidente del Conaps (Coordinamento nazionale associazioni professioni sanitarie) che poi spiega cosa comporterà l’istituzione di un elenco apposito per i massofisioterapisti: «Secondo noi, essendo il massofisioterapista un operatore “di interesse sanitario”, non avrebbe dovuto avere titolo per essere inquadrato negli elenchi speciali perché in questi elenchi ci sono le professioni che rientrano nella legge 3 del 2018. Bisogna distinguere tra massofisioterapista pre legge 42 del 1999, che gode di un inquadramento di regole per equipollenza e per equivalenza al Fisioterapista, e post legge 42 del 1999. L’Ordine non potrà far altro che attendere le domande, valutarle secondo una analisi oggettiva dei requisiti, e dare accoglimento o respingimento alla domanda per gli elenchi speciali. Speriamo che il tutto avvenga in una maniera molto pacifica e ben proceduralizzata. Diversamente potrebbe essere oggetto di tanti contenziosi legali».

Presidente, finalmente è arrivato il decreto attuativo che introduce gli elenchi speciali….

«Gli elenchi speciali, ovvero il decreto, era fortemente atteso anche da parte nostra. A novembre ci pronunciammo già sulle prime stesure della legge di Stabilità dicendo che gli elenchi speciali andavano a risolvere il problema di riconducibilità e di ricollocazione insieme al sistema ordinistico di quei titoli che molti anni fa, decenni fa, sono entrati in un sistema che consentiva processi riconducibili di titoli diversi, (pensiamo, ad esempio, al biologo col tecnico di laboratorio biomedico) e che alla luce della legge 3 del 2018 questi titoli non riuscivano ad essere mappati e ordinati e quindi rimanevano come situazioni ibride e come tali creavano una sorta di imbarazzo al sistema più che al professionista. Una cosa che sicuramente non si poteva mettere in discussione era la legittimità di quel professionista che 30 anni fa era entrato in un sistema che all’epoca aveva altre regole, la legittimità di continuare a lavorare. Noi auspicavamo una regolamentazione di tutta questa area ibrida al fine di poter completare il processo di riordino. A questo si è aggiunto un problema di natura prettamente politica, ovvero le forze governative hanno ritenuto opportuno regolamentare anche una figura professionale che per sentenza giurisprudenziale era stata inquadrata come operatore di “interesse sanitario” e mi riferisco al massofisioterapista post 1999 che di fatto si distingue dal massofisioterapista pre 1999 in quanto il pre 1999 gode di un inquadramento già di regole per equipollenza e per equivalenza al Fisioterapista di cui alla legge 42 del 1999. Essendo il massofisioterapista operatore di interesse sanitario, secondo noi non avrebbe dovuto avere titolo per essere inquadrato negli elenchi speciali perché questi elenchi si riferiscono solo alle professioni individuate dalla legge 3 del 2018. Quindi i massofisioterapisti non erano interessati all’inquadramento ordinistico, alla legge 3 del 2018 e conseguentemente alla legge di stabilità 145. Tuttavia politicamente il governo ha ritenuto opportuno di inserire questa figura: questo è stato il problema che ha rallentato terribilmente il processo perché da gennaio ad oggi tutto è stato in standby proprio per trovare una quadra, mi permetto di dire, molto acrobatica e forse anche un tantino creativa per inserire una figura che era palesemente inappropriata in quel contesto. La regolamentazione di questa figura negli elenchi speciali secondo me richiederà molta attenzione. Le posso dire che è come se avessi la sensazione che non accontenterà fino in fondo il massofisioterapista post 1999 perché solo coloro che dimostreranno di aver esercitato non solo in termini quantitativi, ovvero 36 mesi negli ultimi 10 anni, ma in termini qualitativi, cioè di aver esercitato effettivamente come massofisioterapisti e non come altra figura professionale in primis come fisioterapisti, potranno essere inquadrati negli elenchi speciali, perchè diversamente le domande l’ordine tenderà a rigettarle. Io ho l’impressione che il percorso, per quanto riguarda l’articolo 5 del decreto ministeriale, possa diventare ancora oggetto di particolare attenzione».

Il rischio sanatoria è scongiurato però…

«Non è e non può essere una sanatoria. Le garantisco che l’Ordine professionale e tutto il mondo delle professioni già regolamentate non avrebbe accettato e consentito un processo di sanatoria in modo così impunito. Avremmo fatto decisamente ricorso. Avendo invece adottato le regole valide per tutti coloro che hanno una riconducibilità a un albo professionale pur non avendone il titolo, mi riferisco alle altre 17 professioni, anche per i massofisioterapisti sarà così anche se non avranno un albo di riferimento. Tuttavia anche loro dovranno sottostare a determinati requisiti, che dovranno documentare e dimostrare e senza i quali non potranno più continuare ad esercitare. È questo un po’ l’effetto boomerang che mi permetto di sottolineare».

Non siete dunque soddisfatti al 100% ma ci sono elementi positivi…

«Non è una questione di soddisfazione o non soddisfazione. Dobbiamo parlare di coerenza alle regole o incoerenza. È stata indubbiamente una forzatura, quella di voler disciplinare all’interno di questo setting di regole una figura che non ha le stesse caratteristiche delle altre 17 figure contemplate. Abbiamo 17 professioni sanitarie e 17 albi professionali all’interno di un unico ordine che hanno dei titoli antichi riconducibili a queste 17 professioni. Poi abbiamo un ex novo, essendo un post 1999, abbiamo questa figura che non è una professione sanitaria, non è riconducibile a nessuna delle professioni sanitarie, a tal punto che non confluisce nell’albo dei fisioterapisti come il pre 1999, perché nel caso di fattispecie io mi posso trovare un massofisioterapista pre 1999 che non ha fatto l’equivalenza a suo tempo: oggi per poter continuare a esercitare si deve iscrivere entro il 31 dicembre 2019 agli elenchi speciali. Ma l’elenco speciale del massofisioterapista pre 1999 confluisce nell’albo dei fisioterapisti. Da questo punto di vista ha l’albo di riferimento. In base all’articolo 5 il massofisioterapista post 1999 non ha un albo di riferimento quindi non ha una formula speciale, un percorso speciale di riconoscimento in qualità di una professione sanitaria. Rimane una situazione sui generis. Detto questo, i requisiti per potersi iscrivere agli elenchi speciali sono però uguali per tutti. Se il massofisioterapista post 1999 dovesse aver aperto la partita Iva, dovesse aver esercitato in qualità di massofisioterapista e sia in grado di documentare in modo formale attraverso una analisi oggettiva di questa documentazione allora potrà iscrivere all’elenco speciale. Se invece non potrà documentare tutto ciò, perché magari ha lavorato con una partita Iva con un’altra denominazione, magari ha millantato prestazioni o ha svolto prestazioni in capo al fisioterapista, il fatto di doversi iscrivere all’elenco e dover dichiarare quello che ha fatto rischierebbe di dover diventare una autodenuncia di abuso di professione sanitaria. Ecco perché parlavo dell’effetto boomerang. Noi non possiamo far altro che attendere le domande, scrutarle, valutarle secondo una analisi oggettiva dei requisiti e dare accoglimento o respingimento alla domanda per gli elenchi speciali. Speriamo che il tutto avvenga in una maniera molto pacifica e ben proceduralizzata. Diversamente sarà oggetto di tanti contenziosi legali».

Ancora non tutto è risolto ma c’è luce in fondo al tunnel…

«Sicuramente c’è luce perché stiamo parlando dell’unico neo che ha questo provvedimento che è collegato a una figura di per se ibrida rispetto al quadro normativo vigente mentre per le altre 17 professioni finalmente siamo usciti dal tunnel. Finalmente le persone potranno legittimamente iscriversi a un elenco speciale, non solo continuare ad esercitare ma avere anche tutte le tutele giuridiche che comporta tale iscrizione, perché diversamente sarebbero stati scoperti proprio dal punto di vista giuridico, cioè sarebbero stati incapaci di rispondere pienamente alla responsabilità professionale e spesso anche trovarsi scoperti sotto il profilo prettamente assicurativo».

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