Politica 7 Maggio 2021 12:44

Dl Sostegni approvato al Senato, le misure per la sanità

Il provvedimento ora è atteso a Montecitorio per il via libera definitivo. Giudicati incompatibili gli emendamenti per il riconoscimento del ruolo sociosanitario agli assistenti sociali, ai sociologi e agli operatori socio sanitari

Il Dl Sostegni ha passato la prova di Palazzo Madama dove ha ottenuto il via libera con 207 voti a favore, 28 contrari e 5 astensioni ed ora è atteso a Montecitorio. Un risultato, però, che non spiega le fibrillazioni all’interno della maggioranza che pure ci sono state e non solo sul tema della cessione del credito di imposta su industria 4.0 voluta dal M5S. Il Decreto legge, in realtà, interviene anche sulla sanità e sulla lotta al Covid con 2,8 miliardi per l’acquisto di vaccini ma anche di farmaci contro il Covid quali il Remdesivir e gli anticorpi monoclonali e dà ora la possibilità non solo ai medici di famiglia, ai pediatri e agli specializzandi in medicina, ma anche ai medici ambulatoriali, odontoiatri, nonché medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi di partecipare alla campagna di vaccinazione. L’obiettivo è di raggiungere la quota di 56 milioni di somministrazioni.

Nonostante gli emendamenti fossero passati nelle Commissioni Bilancio e Finanze, è stato giudicato incompatibile il riconoscimento del ruolo sociosanitario agli assistenti sociali, ai sociologi e agli operatori socio sanitari su cui puntavano la dem Paola Boldrini e la M5S Barbara Guidolin.

Intanto c’è attesa per il Decreto Sostegni Bis che, tra le altre cose, dovrebbe prevedere l’esenzione ticket sanitario per i controlli post Covid e programmi di monitoraggio per i pazienti ex Covid, soprattutto per chi ha avuto la patologia in forma grave.

Le principali misure in sanità del Dl Sostegni

  • Covid Hotel e assistenza domiciliare. Prorogate di quattro mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto le misure previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare si dispone che qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza da Covid-19, oltre alle procedure di requisizione in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria le regioni possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità. Al contempo, sono prorogate le misure con le quali si dispone che le aziende sanitarie provvedono ad implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, anche al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato, nonché a fornire il necessario supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali. A tali fini, è autorizzata, per l’anno 2021, l’ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro e conseguentemente incrementato, per l’anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  • Rimborso spese sanitarie 2020 delle Regioni. Si prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione pari ad 1 miliardo di euro per il 2021, da destinare al concorso (a titolo definitivo, quindi non a titolo di anticipazione) del rimborso delle spese sostenute nel 2020 dalle regioni e province autonome per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
  • Acquisto vaccini e farmaci contro il Covid. Sono stanziati 2,8 miliardi per finanziare il fondo per l’acquisto di vaccini e farmaci contro il Covid istituito nella legge di bilancio 2021. L’incremento di 2,8 miliardi previsto dal Decreto sostegni viene dunque così impiegato: 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini, e 700 mila euro per l’acquisto di farmaci. Di quest’ultimo importo, più in particolare, 300mila euro serviranno per l’acquisto del Remdesivir, per questo si stima un fabbisogno di 12-15mila fiale alla settimana (6 per paziente) per un totale di 50-60mila fiale al mese pari a una spesa di 20-24 milioni di euro al mese. Viene pertanto stimata una spesa di 25 milioni di euro al mese, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2021. Non vengono invece considerati i costi per gli altri farmaci utilizzati per la cura del Covid dal momento che gli stessi sono computati nella spesa farmaceutica corrente. Gli ulteriori 400mila euro serviranno per l’acquisto dei monoclonali.
  • Medici specializzandi nella campagna vaccinale. Viene soppresso il comma 459 con il quale si prevedeva che le loro prestazioni fossero da considerare nell’ambito dell’attività formativa professionalizzante. Si prevede che questi medici possano partecipare alla manifestazione di interesse anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione. I medici specializzandi potranno partecipare alle attività di somministrazione dei vaccini a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione. La partecipazione avverrà su base volontaria, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica (Dlgs 368/1999).
  • Coinvolgimento medici nella campagna vaccinale. Per una più celere attuazione del piano vaccini si prevede il coinvolgimento non solo dei medici di medicina generale, ma, qualora il numero delle loro adesioni non dovesse essere sufficiente, anche dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Le disposizioni autorizzano per l’anno 2021 una spesa di 345 milioni di euro da assegnare alle attività di vaccinazione dei suddetti medici.
  • Incompatibilità infermieri. Il Dl Sostegni va a risolvere anche questo problema sospendendo la clausola di incompatibilità con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di impieghi e incarichi per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il Covid al di fuori dell’orario di servizio.
  • Vaccini Covid in farmacia. I farmacisti, opportunamente formati, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato, che provvedono ad acquisire direttamente, possano effettuare le vaccinazioni contro il Covid nelle farmacie senza quella supervisione dei medici inizialmente prevista dalla disposizione presente in legge di bilancio. Questa possibilità è ammessa previa stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale. Nell’ambito di questi accordi dovranno essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti.
  • Nuove modalità di remunerazione per le farmacie. Si prevede l’introduzione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell’importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, tenuto conto che la sperimentazione presumibilmente inizierà a partire dal 1° settembre 2021, e a 150 milioni di euro per l’anno 2022, da adottarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.
  • Riconversione settore biofarmaceutico. Nel Dl Sostegni ci sono disposizioni di sostegno alla riconversione del settore biofarmaceutico. In particolare, al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale, le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, concede agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Per consentire la tempestiva attuazione di queste disposizioni si prevede l’applicabilità per quanto compatibile, delle misure di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. A tal fine si stabilisce l’incremento di 200 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo di cui all’articolo 43, comma 3, del decreto legge n. 112/2008, al fine di concedere agevolazioni finanziarie in favore degli investimenti privati destinati a sostenere il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale, le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

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