Politica 4 Marzo 2020 19:36

Coronavirus, scuole e università chiuse in tutta Italia dal 5 al 15 marzo

La decisione è stata adottata dal presidente del Consiglio e dai ministri competenti sulla base della valutazione del comitato scientifico guidato dal presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. Tutte le misure del decreto

Coronavirus, scuole e università chiuse in tutta Italia dal 5 al 15 marzo

Le scuole e le università di tutta Italia saranno chiuse da domani, 5 marzo, fino al 15 marzo. Ad annunciarlo, anche se voci in tal senso circolavano sin dal primo pomeriggio, è stata il ministro all’Istruzione Lucia Azzolina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

«Intendiamo adottare tutte le misure necessarie al contenimento del virus o al ritardo della sua diffusione – ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiegando le motivazioni della decisione – perché il sistema ospedaliero, per quanto eccellente ed efficiente, rischia di andare in sovraccarico. Se una crisi esponenziale dovesse proseguire avremmo un problema con la terapia intensiva e subintensiva».

La decisione è stata adottata dal premier, sentiti i ministri competenti, e verrà decretata in un Dpcm che Conte ha intenzione di firmare in serata. Ma è stata una valutazione del comitato scientifico guidato dal presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro a confermare la necessità della sospensione di tutte le attività didattiche in via prudenziale.

LEGGI IL DPCM

La sospensione delle attività didattiche non riguarda i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Le misure igienico sanitarie da seguire elaborate da Ministero della Salute, Palazzo Chigi e Protezione Civile

Tra le altre misure adottate dal presidente del Consiglio, la sospensione in tutta Italia e fino al 3 aprile di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

Allo stesso modo, è rimandata ogni altra attività convegnistica o congressuale e sono sospese tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli che non consentano il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive, che potranno svolgersi a porte chiuse. In questo caso, il personale medico delle associazioni e delle società sportive effettueranno i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Si raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Il decreto prevede inoltre il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Chiunque abbia, dal 20 febbraio, fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato e abbia sostato nei comuni della zona rossa deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono allora alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a)    contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b)   accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c)    accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS;

d)   in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a)    accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b)   informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c)    informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

Le persone sottoposte alla permanenza domiciliare devono quindi mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione, evitare contatti sociali, spostamenti e viaggi e devono rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica; indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

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