Mondo assicurativo 29 Novembre 2016 13:26

Quale obbligo di assicurazione per un medico a collaborazione coordinata e continuativa presso il pubblico?

Ma qual è l’obbligo di assicurazione per un medico a contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso un’azienda ospedaliera pubblica? Sono un giovane neurochirurgo da poco operante presso una struttura pubblica della Lombardia. Vorrei conoscere la mia posizione personale in relazione all’obbligo di assicurazione della mia responsabilità professionale. La mia risposta deve essere necessariamente articolata e […]

di Ennio Profeta - Consulente SanitAssicura

Ma qual è l’obbligo di assicurazione per un medico a contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso un’azienda ospedaliera pubblica? Sono un giovane neurochirurgo da poco operante presso una struttura pubblica della Lombardia. Vorrei conoscere la mia posizione personale in relazione all’obbligo di assicurazione della mia responsabilità professionale.

La mia risposta deve essere necessariamente articolata e comunque correlata alla Regione ove ella opera ed al tipo di polizza assicurativa stipulata dalla azienda per la quale opera.

Inizio precisando che allo stato attuale non appare esista alcun obbligo di legge per i medici di contrarre una polizza di assicurazione a copertura della loro responsabilità professionale. In effetti il Consiglio di Stato già nel dicembre del 2014 si è espresso in questo modo rispondendo ad un quesito postogli:” l’obbligo non vige in quanto il Regolamento attuativo, che avrebbe dovuto regolamentare ogni aspetto della copertura assicurativa, non è stato ancora emanato. Non si può quindi richiedere ad un cittadino il rispetto di una norma senza che ne siano state fissate e pubblicate le relative norme di funzionamento.

Precisato quanto sopra, nulla esclude che l’azienda sanitaria le abbia richiesto una sua personale copertura assicurativa quale condizione contrattuale per poter esercitare la sua attività professionale all’interno della struttura. In tal caso è conseguente che lei dovrà provvedere a stipulare la sua polizza.

Tuttavia il testo di polizza in uso presso la Regione Lombardia, secondo la convergente interpretazione, prevede la copertura della responsabilità personale di tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nella struttura pubblica; quindi anche quella dei collaboratori a contratto. Questo comporterebbe il fatto che lei, essendo ricompreso nel novero degli assicurati, non avrebbe la necessità di stipulare una sua personale polizza di responsabilità.

Ma c’è una precisazione da aggiungere: ci troviamo nella Regione Lombardia ove è stato adottato un testo di polizza che prevede una franchigia a carico della Azienda sanitaria pari di norma ad € 250.000,00. Questo particolare, non proprio secondario, comporta che mentre l’Assicuratore non potrà rivalersi su di lei per quanto dallo stesso sborsato a terzi per un danno da lei cagionato al contrario la sua Azienda sanitaria avrà il diritto di pretendere il recupero da lei della parte di risarcimento a carico della stessa entro il valore della franchigia. E qui la questione diventa ancora più complicata in quanto si innesta un altro dubbio: l’azione di rivalsa può essere legittimamente esercitata solo in caso di “colpa grave” e quindi davanti alla Corte dei Conti? ovvero deve essere esercita in ogni caso di fronte al giudice ordinario. La mia personale opinione propende verso la prima ipotesi. In tal caso sarà sufficiente stipulare una polizza di responsabilità per colpa grave, di costo ridotto; se si segue invece la seconda ipotesi sarà necessario stipulare una polizza come libero professionista per un massimale pari alla franchigia con l’avvertenza di far inserire la clausola a “primo rischio”.

Concludo precisando che all’approvazione del D.L. Gelli-Bianco il suo personale problema sarà risolto automaticamente. Infatti il disegno di legge prevede l’obbligo di assicurazione in capo alle strutture sanitarie pubbliche e private con una estensione di garanzia alla responsabilità di tutti coloro che vi operano (a prescindere dal fatto che siano dipendenti o meno); contemporaneamente gli operatori avranno l’obbligo di assicurarsi per la loro responsabilità per colpa grave. Questa legge costituirà un deciso passo avanti, quanto meno in termini di chiarezza dei rapporti.

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