Ennesima vittoria per Consulcesi & Partners nei contenziosi relativi al riconoscimento delle indennità per le Ferie non godute. Un fronte che si conferma sempre più caldo per la PA con milioni di dipendenti pubblici che, a forza di sentenze, stanno monetizzando la mancata fruizione delle ferie dopo aver concluso il proprio incarico.
Nel caso in questione, con la sentenza n. 96/2025, il Tribunale del Lavoro di Ferrara ha accolto in toto i ricorsi presentati da due direttori di Unità Operativa Complessa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, liquidando un indennizzo complessivo pari a circa 140 mila euro, tra sorte capitale, interessi e spese legali. Nel dettaglio ai due professionisti sono stati riconosciuti 72mila e 52mila euro a cui vanno sommate spese legali e rimborsi per altri oltre 14mila euro.
Il risultato è stato ottenuto grazie all’immediata presa in carico del problema da parte del team legale di Consulcesi & Partners, che nella vicenda denunciata dai medici ha rinvenuto gli indici della condotta illegittima della PA, come poi confermato nel successivo giudizio.
Una sentenza nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai sempre più granitico a favore dei dipendenti del pubblico impiego. Il giudice ha infatti ribadito alcuni principi giuridici consolidati sul tema dell’indennità sostitutiva delle ferie. In particolare:
· L’irrilevanza del potere di autodeterminazione delle ferie per le figure apicali.
· L’irrilevanza delle dimissioni volontarie del dipendente.
· L’assenza di oneri probatori a carico del dirigente medico circa le motivazioni organizzative che hanno impedito la fruizione delle ferie.
Di rilievo anche il criterio di calcolo adottato dal Tribunale: l’indennizzo giornaliero è stato infatti determinato in circa 380 euro pro die, applicando l’art. 33 comma 10 del CCNL di riferimento.
Questa sentenza si inserisce in un trend ormai inarrestabile. Solo nel 2025 sono state già emesse oltre 300 sentenze favorevoli alla monetizzazione delle ferie non godute, con oltre 2,5 milioni di euro complessivamente riconosciuti ai dipendenti pubblici (sanitari, docenti precari, funzionari comunali, dipendenti ministeriali).
“Quella delle ferie non godute è una battaglia che abbiamo intrapreso già dal 2017 – sottolinea Bruno Borin, responsabile del team legale di C&P – e ogni nuova sentenza rafforza la nostra consapevolezza e quella dei dipendenti pubblici di poter far valere i propri diritti profondamente lesi negli ultimi decenni.
In questa battaglia siamo al loro fianco con la nostra esperienza e competenza, centinaia di successi in Tribunale e la forza di un network legale pronto a raccogliere le denunce di chi, lavoratori e non, ritengono di subire un’ingiustizia, individuando le soluzioni percorribili e prendendo in carico ogni situazione meritevole di attenzione. Il nostro suggerimento – conclude Borin – è visitare il nostro sito e www.consulcesiandpartners.it e contattarci per intraprendere insieme un percorso di consulenza di prim’ordine verso il riconoscimento dell’indennità per le ferie non godute”.
APPROFONDIMENTI FERIE NON GODUTE
Tutti i dipendenti pubblici (statali, regionali, comunali, sanitari, scolastici, ecc.) che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (per pensionamento, dimissioni, trasferimento, licenziamento), non hanno potuto usufruire delle ferie maturate durante il servizio per cause non dipendenti dalla loro volontà, hanno diritto a ricevere un’indennità economica sostitutiva per le ferie non godute.
La Direttiva 2003/88/CE prevede, al suo art. 7, che il diritto alle ferie annuali retribuite è fondamentale ed irrinunciabile, potendo essere sostituito da un’indennità finanziaria, soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro
La giurisprudenza comunitaria ed italiana è ormai consolidata in senso favorevole ai dipendenti del pubblico impiego.
In particolare, la CGUE nel 2024, si è espressa in due distinti procedimenti (C-218/22 e C-699/22) ritenendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, previsto dall’art. 5, comma 8, del D.L. sia contrario alle tutele previste dalla normativa dell’Unione Europea.
La Cassazione, con la sentenza n. 5496/2025, ha ribadito con assoluta chiarezza il principio fondamentale per cui il dirigente medico che, al momento della cessazione del rapporto, non ha goduto delle ferie ha diritto al condizioni di esercitare il suo diritto, avvertendolo per tempo della perdita del diritto in caso di mancato godimento.
L’indennità è calcolata sulla base del numero di giorni di ferie non godute moltiplicato per la retribuzione giornaliera (comprensiva di indennità e accessori). In molti casi, i tribunali hanno riconosciuto risarcimenti anche superiori ai 30.000–40.000 euro.