Contributi e Opinioni 15 Dicembre 2022 11:34

Nuovo processo per responsabilità medica incerta

Per responsabilità medica incerta sulla morte, il processo per omicidio colposo è da celebrare nuovamente. Così ha stabilito la Cassazione

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Nuovo processo per responsabilità medica incerta

Lo scorso luglio una sentenza della Sezione Penale 4 della Corte di Cassazione ha ulteriormente approfondito la relazione tra la responsabilità civile del medico e il decesso di una paziente. Nella sentenza si è sostanzialmente sottolineato come l’incertezza della causa della morte possa rendere nullo un giudizio di merito. Una responsabilità medica incerta può condurre cioè alla necessità di ricelebrare un processo. Ma vediamo meglio i fatti.

Il giudizio d’appello

Una Corte d’appello campana ha condannato due medici specialisti in ostetricia e ginecologia per omicidio colposo nei confronti di una paziente in stato di gravidanza. Di seguito, in sintesi, la ricostruzione dei fatti acclarata dai giudici di merito.

La ricostruzione dei fatti

Nell’estate del 2012 il ginecologo di fiducia della paziente decide di sottoporre la puerpera ad una amniocentesi, non rispettando però, a quanto pare, i “protocolli imposti dalla migliore scienza medica”. In primo luogo, il medico prosegue l’esame nonostante il monitor di controllo si sia improvvisamente spento. Inoltre, alla donna viene prescritta una terapia antibiotica post-prelievo non del tutto adeguata, tanto da non impedire l’insorgenza, nei giorni appresso, di forti dolori addominali. Questi ultimi vengono gestiti dal medico di fiducia con una certa negligenza, prescrivendo prima un antispastico e in seguito una terapia locale a base di un farmaco contro le micosi (infezioni da funghi). Nessun approfondimento diagnostico viene inoltre prescritto in seguito, quando la partoriente manifesta evidenti sintomi setticemici. L’unica risposta terapeutica è la semplice somministrazione di un antipiretico.

La donna viene costretta, per i forti dolori, a recarsi in pronto soccorso, ove il medico ginecologo di turno la sottopone ad una visita ecografica. La diagnosi è, da parte del secondo professionista coinvolto, quella di “sospetta colica renale destra”. Nessuna diagnosi differenziale venne compiuta sulla paziente, tanto da portare il professionista a dimettere questa dopo alcune analisi di routine su reni e vescica.
In realtà la donna ha in corso un’infezione degenerata in una severa corionamnionite, tanto da condurla in breve tempo alla morte.

La versione degli esperti

Elemento interessante, su cui peraltro si fonda la posizione della Cassazione, è il parere esposto dai due esperti che il giudice di merito chiama a consulenza: un medico legale ed un ginecologo. Rileviamo infatti come uno dei due decide all’epoca del processo di non sottoscrivere la parte di relazione in cui si sostiene la responsabilità civile degli imputati; l’altro, a distanza di anni, afferma invece, «[…] grazie all’esperienza maturata successivamente alla stesura della relazione, [di nutrire] delle incertezze su quanto in precedenza affermato circa le cause dell’insorgenza dell’infezione […]». Sta di fatto che, all’epoca dei fatti, i due consulenti giungono a determinazioni divergenti sulle cause del decesso.

Il medico consulente che considera la responsabilità medica incerta, motiva la propria scelta supponendo che l’infezione sia stata causata in realtà dalla presenza di escherichia coli nell’intestino della donna. L’utero della paziente sarebbe quindi stato infettato “per via ascendente”, e non a causa della malpractice medica.

La decisione della Cassazione

La sentenza degli ermellini riprende l’osservazione precedente e su questa fonda l’annullamento del giudizio d’appello. Si legge infatti: “[l]’incertezza sull’origine di tale infezione, risultante dagli accertamenti eseguiti dai vari consulenti, non è stata in alcun modo considerata dalla Corte territoriale, la quale, dunque, è pervenuta ad un giudizio di colpevolezza senza il supporto di un adeguato compendio motivazionale.” Di qui l’annullamento della sentenza impugnata anche agli effetti civili, con richiesta di un nuovo processo d’appello, il reato penale essendo estinto per avvenuta prescrizione.

I professionisti ricorrenti hanno così rovesciato le sentenze a loro avverse, adottando una qualificata strategia difensiva. Ricordiamo a tal proposito che la polizza di responsabilità civile prevede le spese di difesa nei limiti del quarto della somma assicurata. «Tuttavia – recita l’Art.1917 del Codice Civile – nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse». Risulta pertanto un atto di buon senso verificare con un consulente di fiducia come SanitAssicura i propri massimali e le proprie coperture professionali.

 

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