Contributi e Opinioni 4 Dicembre 2017 12:29

Legge 14-01-2013 n 4: il punto di vista dell’ANPO

Egregio Direttore, con la Legge 14-01-2013 n.4 in attuazione dell’art. 117 terzo comma della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’UE in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, vengono disciplinate le professioni non organizzate in ordini o collegi. Il secondo comma dell’art. 1 chiarisce che cosa debba intendersi per professione NOOC (non organizzata […]

di Giuseppe Forestieri, Presidente ANPO

Egregio Direttore,

con la Legge 14-01-2013 n.4 in attuazione dell’art. 117 terzo comma della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’UE in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, vengono disciplinate le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Il secondo comma dell’art. 1 chiarisce che cosa debba intendersi per professione NOOC (non organizzata in ordini e collegi) e precisamente individua la professione in quella volta “alla prestazione di servizi ed opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo”.

La individuazione concreta di tutte le professioni regolate dalla nuova legge avviene per esclusione, nel senso che vengono considerate tutelate le professioni, anche quelle sanitarie, le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio le cui prestazioni di servizi ed opere non siano:

riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 codice civile;

– disciplinate da specifiche normative.

Accanto alle professioni ordinistiche, si sono sviluppate anche in Italia nel corso degli ultimi anni, numerose professioni senza il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno creato autonome associazioni professionali di tipo privatistico.

Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o non protette, diffuse in particolare nel settore dei servizi, ma anche in settori come arti, scienze, servizi alle imprese e cura alla persona. Come ad esempio gli amministratori di condomini, animatori, musicoterapeuti, bibliotecari, statistici, esperti in medicine integrate, pubblicitari, consulenti fiscali e tanti altri.

Da queste premesse, con specifico riferimento all’Osteopatia, va subito evidenziato che la professione può essere esercitata senz’altro secondo le disposizioni e le regole dettate dalla legge n. 4 del 2013, che in sintesi si possono enunciare nelle seguenti:

-indicare in ogni documento e rapporto scritto alla clientela la propria attività (se individuale o esercitata nel contesto di una società, associazione, cooperativa o di lavoro subordinato) e la disciplina di riferimento conforme agli estremi della legge;

-esercitare la professione in maniera libera, autonoma ed indipendente in quanto a giudizio intellettuale e tecnico;

-rispetto dei principi di buonafede, dell’affidamento del pubblico e della clientela;

-ampliare e specializzare l’offerta dei servizi (corsi di aggiornamento e specializzazione);

-rispondere della propria prestazione professionale (munirsi di polizza sulla responsabilità professionale) il cui inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori previste dal codice del consumo (D.L.vo 6-9-2005 n. 206);

-qualificazione professionale basata sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI nella ipotesi di autoregolamentazione individuale;

-attestazione di regolare iscrizione ad una associazione professionale a tutela dei consumatori e a garanzia della trasparenza del mercato dei servizi professionali in alternativa alla autoregolamentazione volontaria.

Dal combinato disposto della legge n. 4 del 2013 e della legge sulle professioni sanitarie e delle professioni ausiliarie sanitarie, si evince che l’Osteopatia è una professione intellettuale della cura della persona o di medicina integrata, e comunque una branca della medicina manuale non disciplinata in Italia da alcuna legge e non inquadrata in una professione ordinistica, sia che il titolo è stato conseguito all’estero in una struttura che prevede il titolo di osteopatia rientrare nell’area sanitaria, sia in Italia attraverso un percorso di studi presso accademia o altro istituto parauniversitario:

A)-Se il titolo di osteopatia è stato conseguito all’estero in una struttura che lo Stato abilita a rilasciare il titolo nell’ambito dell’area sanitaria, con la legge n. 4 del 2013 il titolo professionale può essere speso in Italia come professione intellettuale non disciplinata da specifica normativa italiana e ciò indipendentemente dal riconoscimento del titolo da parte del Ministero della salute, riconoscimento obbligatorio per i titoli conseguiti all’estero relativi alle professioni sanitarie ed arti ausiliarie.

B)- Se il titolo di osteopata è conseguito in Italia, dove non vi è alcun riconoscimento (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 comma 95 della L. 15 maggio 1997, n. 127, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi formativi), la professione è ritenuta professione intellettuale di cura della persona o medicina integrata, regolamentata dalla  nuova legge.

L’essere o non una professione sanitaria, non ha incidenza sullo svolgimento della professione, ma ha rilevanza sotto l’aspetto organizzativo e sotto l’aspetto fiscale.

Sotto l’aspetto organizzativo, in considerazione che la professione può essere esercitata sia in forma individuale che in forma associata, società, cooperativa o addirittura nella forma del lavoro dipendente, la si può esercitare con altri professionisti che svolgono una delle professioni sanitarie disciplinate da specifiche norme o come dipendente di una struttura sanitaria solo da chi oltre ad essere in possesso del titolo di osteopata, è anche in possesso di uno dei titoli di professione sanitaria o arti ausiliari, altrimenti la si può esercitare solo al di fuori di strutture sanitarie; al limite  l’osteopata può condividere l’utilizzo di uno studio, solo al fine di compartecipazione alle spese dell’immobile e della struttura, con altre figure professionali.

Sotto il profilo fiscale, la prestazione dell’osteopata quale attività intellettuale, è sottoposta ad IVA perché non è attività sanitaria.

Allo stato attuale, non risultando emessa alcuna norma tecnica UNI, come unica possibilità di esercitare, rimane l’iscrizione ad una associazione professionale.

La normativa sopra richiamata, si occupa fin nei minimi particolari di questo aspetto, definendo nell’articolo 2 che: “coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”.

Nel comma 2, tramite gli statuti e le clausole associative, si garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione. Quest’ultima è estremamente importante, e si concretizza nel successivo comma 3, dove “le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,…”

In questo comma si parla di formazione, e la struttura tecnico-scientifica deve essere individuata dall’associazione in base ad uno screening scrupoloso che deve tener conto delle linee guida dettate dall’OMS sulla formazione osteopatica: una buona scuola di osteopatia che rispetta tali norme, riassumibili nelle 4200 ore di formazione (che l’associazione dovrà verificare mediante le proprie appendici didattico scientifiche), aiuta la stessa a migliorarsi sempre di più nell’aspetto formativo. Ecco che il ruolo della presente legge è anche quello di vigilare, tramite le associazioni, sulla corretta formazione oltreché sulla formazione permanente. A tal proposito ricordiamo che in Italia non esiste alcun registro o associazione riconosciuti dallo Stato che possano dettare le linee guida della formazione di base, ma appunto esistono i criteri formativi OMS che risultano molto chiari, ai quali ciascuna scuola deve attenersi.

Nello stesso comma si conferisce all’associazione il compito di vigilanza sulla condotta professionale degli associati, mediante adozione di un codice deontologico da far sottoscrivere all’iscritto, e dando alla stessa la responsabilità di stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare per le violazioni del medesimo codice.

A tutela dell’utente, nel comma 4 si istituisce anche uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

La legge impone alle associazioni di pubblicare nel proprio sito web, gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità, e nell’art. 4 comma 1, da alle stesse la possibilità ai propri associati di utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione, quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi. Questo è un punto molto importante, che anticipa l’articolo 7 sul sistema di attestazione.

Lo stesso infatti cita che, “al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

  1. a)  alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
  2. b)  ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
  3. c)  agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
  4. d)  alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
  5. e)  all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
  6. f)  all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI”.

È chiaro che questo articolo rappresenta il cuore della presente legge, soprattutto per i risvolti che si hanno sulla professione di osteopata. Infatti con lo stesso articolo, la legge riconosce alle associazioni un ruolo importantissimo sotto l’aspetto formativo, sanzionatorio e di responsabilità dinanzi alla legge.

Come associazione ANPO riteniamo che tramite la legge 4/2013, il legislatore abbia con successo definito una normazione in un campo prima privo di regole. Ora sta alle associazioni di categoria lavorare seriamente affinché tutti gli osteopati si adeguino a tale normativa e si iscrivano ad una di esse, rispettandone le stringenti indicazioni: a tal proposito ribadiamo che per gli osteopati, ad oggi questa è l’unica legge che ne permette la possibilità di esercitare legalmente.

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