Salute 5 Luglio 2023 10:30

Cure all’estero gratis (come in Italia) si può: ecco come fare

Ogni cittadino italiano ha la TEAM (tessera europea di assicurazione malattia) che dà diritto a cure gratuite in Europa e nei paesi con cui l’Italia ha stabilito precisi accordi. Serve però una preventiva autorizzazione.

Cure all’estero gratis (come in Italia) si può: ecco come fare

Andare all’estero per avere un sorriso low cost o per un lifting a basso prezzo è ormai un iter consolidato tanto che è nato un vero e proprio turismo sanitario che coinvolge ogni anno oltre 350 mila italiani verso paesi come Slovenia, Ungheria o Croazia. In pochi, anzi pochissimi, sanno invece che esiste la possibilità di ricevere cure all’estero per gravi patologie, in centri di eccellenza con il Sistema Sanitario Nazionale a condizione che il paese di destinazione sia in Europa o abbia una convenzione con l’Italia; e che si ottenga una autorizzazione dall’ente di previdenza di residenza.

Tutti gli italiani hanno la TEAM per le cure all’estero

Ogni cittadino italiano ha la Team (Tessera Europea Assistenza Malattie) da utilizzare quando va all’estero. Si trova sul retro della Tessera Sanitaria Nazionale ed è bene averla sempre con sé per esibirla, in caso di necessità, nelle strutture sanitarie europee e dei paesi convenzionati o da uno specialista sia in regime di assistenza pubblica che convenzionata. Ciò non toglie che per programmare una visita o un intervento all’estero ogni cittadino italiano debba ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda Territoriale Sanitaria di competenza che si attiene a dei precisi criteri per dare il via libera.

Cosa dice la legge per le cure all’estero

«La normativa a cui facciamo riferimento è dettata dalla Direttiva UE n. 24 del 09.03.2011 con decreto attuativo n. 38 del 4.03.2014. Le Linee Guida del 21/12/2017 Decreto Ministero Salute n. 50 del 16/4/2018 disciplinano l’accesso alle cure transfrontaliere: specificando se necessita o meno di autorizzazione preventiva, i tempi di rimborso e l’entità del rimborso – puntualizzano i dirigenti ATS -. Come previsto dall’articolo 8 comma 3 del Decreto legislativo 38 del 4 marzo 2014, l’autorizzazione viene concessa se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Non sono invece rimborsabili le spese sostenute per trasporti, vitto e alloggio».

Come funziona la Schengen sanitaria

Proprio grazie al decreto legislativo 38 del 4 marzo 2014 ribattezzato “Schengen Sanitaria” ai pazienti di tutta Europa è data la possibilità di andare oltreconfine per ricevere un’assistenza di qualità o di usufruire della telemedicina da altri Stati, pagando solo il ticket sanitario.  Perché ciò accada, i cittadini italiani che vanno all’estero devono avere una autorizzazione preventiva dall’Azienda Sanitaria di residenza, a determinate condizioni.

Organizzare cure mediche programmate all’estero

Secondo quanto stabilito dall’Unione Europea, esistono due modi per ottenere cure mediche programmate in un altro paese europeo: attraverso il modulo S2 e quindi con la copertura diretta dei costi da parte dell’ente assicurativo; oppure ottenere il rimborso dopo il trattamento.  Nel primo caso si può accedere solo all’assistenza sanitaria pubblica e sarà necessario chiedere sempre l’autorizzazione preventiva all’azienda sanitaria di residenza che rilascerà il modulo S2. In quel caso le cure sanitarie saranno rimborsate in base alle norme del paese in cui sono state erogate e il paziente non dovrà pagare le cure. Nel secondo caso, invece, si possono ottenere cure in un paese dell’UE oppure in Islanda, Norvegia e Liechtenstein anticipando le spese e poi chiedendo il rimborso.

Quando il paziente deve anticipare le spese

Nel caso in cui il paziente debba anticipare le spese sarà rimborsato per le prestazioni sanitarie sostenute fino a coprire un costo  pari a quello delle cure che avrebbe ricevuto nel paese di residenza. Gli Stati possono comunque decidere di rimborsare autonomamente l’intero costo  della cura anche se superiore alle spese che avrebbe sostenuto nel Paese di residenza.  Non tutte le cure in ogni caso sono rimborsabili. Sono escluse le prestazioni sanitarie di lunga durata per l’assistenza quotidiana, accesso agli organi per finalità di trapianto e la vaccinazione contro malattie contagiose.

Come richiedere l’autorizzazione preventiva

Tutti i cittadini dell’UE secondo quanto riportato nella normativa europea che intendono avvalersi dell’assistenza sanitaria diretta o indiretta devono richiedere l’autorizzazione preventiva limitatamente alle prestazioni previste dal DM50 del 16 aprile 2018. Se ci sono i presupposti per ricevere assistenza diretta, verrà erogata. L’autorizzazione preventiva per cure all’estero può essere richiesta anche per: ricovero del paziente almeno per una notte o per utilizzo di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose.

Cosa non funziona

Dunque, la legge c’è ma pochi pazienti la sfruttano. «Le ragioni sono essenzialmente due – ci dicono all’Agenzia di Tutela della Salute – , pochi conoscono questa possibilità e chi vi ricorre comunque nella maggior parte dei casi è costretto, una volta rientrato in Italia, a chiedere il rimborso». Il nodo, dunque, sembra essere proprio questo passaggio perché nonostante la legge europea prevede due modalità di rimborso: diretto (ovvero il cittadino usufruisce delle cure come se fosse in Italia, pagando un eventuale ticket) e indiretto (in quel caso il paziente sostiene le spese e poi chiede il rimborso una volta rientrato in Italia), il più diffuso è il metodo  indiretto nonostante la presenza della tessera europea di assicurazione malattia.

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