Lavoro e Professioni 11 Maggio 2016 17:00

Il “fatto noto” antecedentemente alla stipula della polizza

di Ennio Profeta - consulente SanitAssicura

Sono un ortopedico, dirigente sanitario del  SSN fino a qualche tempo fa in regime intramoenia. Ho deciso con l’inizio di quest’anno di passare all’attività extramoenia. Conseguentemente ho provveduto a modificare la mia polizza di responsabilità professionale, limitata al caso di danno erariale per colpa grave, adeguandola alla copertura estesa del libero professionista, pur conservando la garanzia relativa alla colpa grave. Ho letto attentamente le clausole della nuova polizza e  credo di essermi reso conto di una insidia forte riguardante proprio la efficacia della garanzia “colpa Grave”. Infatti la mia precedente polizza limitava la definizione di “fatto/circostanza” all’invito a dedurre da parte della corte dei conti ovvero dalla richiesta formale dell’Ente di appartenenza. Pertanto questi due casi specifici avevano la valenza  di rendere inefficace la mia copertura assicurativa. Invece la nuova polizza prevede una definizione generica quale: la conoscenza di ogni fatto o circostanza che potrebbe far presumere il successivo ricevimento di una richiesta di risarcimento”. Questa formula, mentre è accettabile pur nella sua indeterminatezza relativamente alle richieste di risarcimento relativa alla mia attività libera professionale extra-moenia, costituisce a mio parere un passo indietro della precedente definizione e  vanifica quasi totalmente l’efficacia della copertura. Vorrei conoscere la sua opinione. Ritiene che la mia sia un’osservazione fondata? Ovvero ormai le mie precedenti esperienze con gli assicuratori mi hanno reso troppo sospettoso!?

Io ritengo che la sua osservazione sia condivisibile. La definizione  prevista riguardo i fatti può essere sicuramente motivo di conflitti interpretativi in caso di danno. Le suggerisco pertanto di chiedere al suo assicuratore la emissione di un appendice alla polizza nella quale si specifici la definizione di fatto noto limitatamente al caso di Colpa grave riprendendo il testo che lo limita ai due casi di cui sopra ( invito a dedurre della corte dei conti ovvero richiesta formale dell’Ente di appartenenza. E complimenti per la “finezza” del quesito.

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