Lavoro e Professioni 15 Maggio 2017 11:19

Quando interviene la copertura legale inclusa nella RC professionale?

di Ennio Profeta - Consulente SanitAssicura

Sono una pediatra libero professionista ed ho stipulato una polizza di Responsabilità professionale ed anche, su suggerimento del mio assicuratore, una polizza per la tutele legale penale. Nel cercare di districarmi in questo mondo complesso delle assicurazioni, volevo chiederle una cosa che non mi è ancora chiara rispetto alla copertura delle spese legali. Mi potrebbe specificare in quali circostanze interviene la copertura legale inclusa nella RC professionale e quando quella della tutela legale? La seconda dovrebbe riguardare la parte penale, ma in caso di causa penale in cui l’altra parte si costituisce parte civile le spese da quale assicurazione vengono coperte? La ringrazio in anticipo.

 

Questo tema mi è stato in verità piuttosto spesso proposto da molti suoi colleghi; devo ammettere che può risultare di non facile comprensione per i “non addetti ai lavori”. E’ indispensabile preliminarmente fare qualche punto fermo, cioè: in primo luogo parliamo della differenza essenziale che esiste tra la garanzia prevista nella polizza RC Professionale e quella prevista nella polizza Tutela Legale. Nella RC la tutela legale è una prestazione accessoria a quella principale della Responsabilità; effettivamente la compagnia di assicurazione assume l’onere della vertenza ma lo fa soprattutto nel proprio interesse, scegliendo autonomamente il proprio legale e decidendo la strategia di difesa con l’ottica della tutela del proprio patrimonio (il suo obbiettivo è quello infatti di evitare di sborsare  denaro dalle sue tasche in caso di soccombenza!); Invece nella polizza di Tutela legale è il medico che si sceglie il proprio legale e decide in autonomia la strategia difensiva. Questa è la differenza essenziale tra le due coperture assicurative.

in secondo luogo è necessario ricordare che le condizioni delle polizze di Responsabilità Professionale non prevedono normalmente che l’inizio di un procedimento penale costituisca un sinistro e comporti quindi la presa in carico del danno da parte della compagnia. Pertanto, nel caso per esempio del ricevimento di un avviso di garanzia, il medico deve difendersi da solo in quanto per la compagnia a termini di polizza essa interviene soltanto se esiste una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato. Illustrato, spero in maniera chiara, il primo punto le rispondo al secondo quesito: “in caso di giudizio penale con costituzione di parte civile chi paga le spese legali?” Le polizze di RC prevedono che la compagnia si faccia carico delle spese legali in caso di costituzione di parte civile. Quindi le spese legali saranno a carico della compagnia stessa. Ma facciamo attenzione al fatto che la Compagnia si riserva sempre la facoltà di scegliere autonomamente il legale. Nella pratica potranno quindi verificarsi queste due alternative: a) la compagnia officia il legale precedentemente nominato dal medico in sede di ricevimento dell’avviso di garanzia. b) la Compagnia nominerà un altro legale che si affiancherà a quello già officiato dal medico. Comunque in ciascuna delle due alternative il medico non dovrà sopportare alcun onere per la difesa legale in giudizio. Spetterà all’Assicuratore della tutela legale ed a quello della RC a farsi carico di tali costi. Suggerisco, in termini di una maggior tutela del medico, che Egli in ogni caso si garantisca una sua difesa legale autonoma da quella della Compagnia.

 

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