Contributi e Opinioni 25 Gennaio 2023 10:43

Telemedicina e Linee di indirizzo nazionali

Le Linee di indirizzo nazionali, in merito alla telemedicina, fra le funzioni principali ricordano che «può contribuire a una riorganizzazione della assistenza sanitaria», in particolare spostando il fulcro di tale assistenza «dall’ospedale al territorio», fino alla possibilità di mantenere «il paziente a casa», attraverso il supporto della telemedicina specialistica nel caso di «patologie croniche a stadi avanzati e gravi», relativamente, soprattutto, a pazienti fragili o anziani

Telemedicina e Linee di indirizzo nazionali

Le Linee di indirizzo nazionali, in merito alla telemedicina, fra le funzioni principali ricordano che «può contribuire a una riorganizzazione della assistenza sanitaria», in particolare spostando il fulcro di tale assistenza «dall’ospedale al territorio», fino alla possibilità di mantenere «il paziente a casa», attraverso il supporto della telemedicina specialistica nel caso di «patologie croniche a stadi avanzati e gravi», relativamente, soprattutto, a pazienti fragili o anziani.

Dopo aver proposto una rinnovata definizione di telemedicina, le Linee di indirizzo precisano, in modo significativo, che «i servizi di telemedicina vanno assimilati a qualunque servizio sanitario diagnostico/terapeutico» e che «la prestazione in telemedicina non sostituisce la prestazione sanitaria tradizionale nel rapporto personale medico-paziente, ma la integra per potenzialmente migliorare efficacia, efficienza e appropriatezza». Ne consegue, quindi, che da un lato assimila ad un qualunque atto medico la prestazione effettuata attraverso la telemedicina mentre dall’altro evidenzia il carattere integrativo di questa prestazione digitale rispetto a quella tradizionale. L’intenzione è, quella, di mantenere e preservare la relazione di cura, conseguendo le finalità sanitarie di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di monitoraggio.

I vantaggi che la telemedicina può offrire sono: equità di accesso all’assistenza sanitaria, nel senso di poter raggiungere anche zone remote del territorio nazionale (es.: aree rurali disagiate e isole minori); migliore qualità dell’assistenza garantendo la continuità delle cure; migliore efficacia, efficienza e appropriatezza dei servizi, ad esempio, riducendo il ricorso all’ospedalizzazione, decurtando i tempi di attesa o, ancora, ottimizzando l’uso delle risorse disponibili. La razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica costituiscono un ulteriore vantaggio, perseguibile attraverso la dimissione protetta ospedaliera, la riduzione delle ospedalizzazioni a favore dei malati cronici, i minori ricoveri degli anziani nelle case di cura, nonché una riduzione della mobilità dei pazienti in cerca della migliore assistenza. La telemedicina è di stimolo anche per l’economia produttiva, in quanto «si stima che il mercato per l’e-health abbia un valore potenziale di 60 miliardi di euro, di cui l’Europa rappresenta circa un terzo. Quella dell’e-health è considerata la più vasta industria sanitaria, dopo quella farmaceutica e quella dei dispositivi medici».

Per ciò che concerne la classificazione dei servizi di telemedicina le Linee di indirizzo procedono alla seguente suddivisione: la telemedicina specialistica (dove il rapporto è tra medico e paziente o tra medici e altri professionisti sanitari), nel cui ambito sono previsti i servizi medici a distanza di televisita, di teleconsulto e di telecooperazione sanitaria; la telesalute, che ricomprende quei servizi sanitari con cui i medici assistono alla diagnosi, al monitoraggio, alla gestione e alla responsabilizzazione dei pazienti; la teleassistenza, cioè « un sistema socio-assistenziale per la presa in carico della persona anziana o fragile a domicilio, tramite la gestione di allarmi, di attivazione dei servizi di emergenza, di chiamate di “supporto” da parte di un centro servizi». Nel caso della televisita l’acquisizione della documentazione clinica del paziente (es.: referti di esami di laboratorio e di diagnostica strumentale) da parte del personale medico deve avvenire in via telematica, rendendo opportuna l’integrazione tra cartelle cliniche e fascicolo sanitario; egualmente, lo stesso Accordo stabilisce, relativamente all’ipotesi di teleconsulto, che il medico deve condividere con i suoi colleghi tutti i dati clinici del paziente «per via telematica sotto forma di file digitali idonei», a dimostrazione anche in questo caso della gran quantità di dati sensibili che sono trasmessi nell’ambito dei servizi di telemedicina.

Ancora con riguardo alle informazioni sanitarie trasmissibili, le Linee di indirizzo evidenziano come le prime si possano concretizzare in testi, relativi soprattutto alla storia clinica del paziente, in immagini, in audio, come per esempio i suoni che provengono da uno stetoscopio, o ancora in video, che possono riguardare le immagini da endoscopia, ecografia, videoconferenza nel consulto sul paziente, etc.

Non meno importanti sono le informazioni che devono essere impartite ai pazienti per il corretto funzionamento dei dispositivi digitali; difatti, gli assistiti devono essere informati sul carattere e l’opportunità dell’atto sanitario che si vuole eseguire, sugli strumenti che saranno utilizzati e sulle modalità di conservazione e trattamento dei dati. È necessario individuare, come sottolineano le Linee di indirizzo, opportuni programmi di informazione che favoriscano i pazienti, soprattutto quelli anziani, nella conoscenza e familiarità di questi nuovi metodi, per cui è necessario che le domande e le risposte formulate dal professionista sanitario siano chiare. In questo contesto è indispensabile «tenere conto delle esigenze di pazienti bisognosi di calore umano e di informazioni comprensibili, corrette e rassicuranti».

Il contenuto dell’informazione deve essere adeguato e puntuale, così che il paziente possa essere consapevole della prestazione, del suo obiettivo e dei possibili rischi, delle strutture e dei professionisti coinvolti, nonché delle persone che avranno accesso ai suoi dati sensibili e, infine, dei propri diritti sui dati personali.

Il rilievo di questo argomento non interessa solo il tema della privacy, ma anche il rapporto medico-paziente, in quanto una parte significativa degli assistiti attraverso la telemedicina è costituita — per le ragioni illustrate — da persone anziane, che necessitano di opportune informazioni sulle nuove tecnologie e di essere rassicurate che, nonostante la distanza, sarà comunque garantita loro un’assistenza pari alla prestazione sanitaria ordinaria. Tutto ciò, evidentemente, comporta anche un adeguato aggiornamento professionale da parte degli stessi operatori sanitari, proprio per alimentare la loro «capacità di servirsi dei nuovi strumenti di dialogo con il paziente». Secondo le Linee di indirizzo «il personale medico […] dovrà aver ricevuto anche una formazione psicologica, in modo da umanizzare la relazione a distanza e da rimediare alla mancanza di quella presenza fisica sulla quale si era sinora basato il dialogo tra medico e paziente».

Da questa ricostruzione, seppure sommaria, del contenuto delle Linee di indirizzo nazionali emerge una disciplina molto specifica e modellata sulle esigenze della telemedicina. Ciò, del resto, è in sintonia con la natura di questo tipo di Documento, evidenziata in più di un’occasione dalla giurisprudenza della Cassazione, «quella cioè di costituire un condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi», per cui le Linee guida possono considerarsi «leges artis sufficientemente condivise almeno da una parte autorevole della comunità scientifica in un determinato tempo» In breve, ci si trova dinanzi ad una tipologia di disposizioni, quelle espresse dalle Linee di indirizzo, modellabile in relazione al suo oggetto e, soprattutto, flessibile rispetto all’incedere tumultuoso del progresso tecnologico, tant’è vero che anche esperti della materia possono eventualmente partecipare alla formazione di quelle regole.

Pur essendo carente la materia di una normativa primaria con i caratteri ora espressi, tuttavia sono evidenti i diritti e i principi costituzionali coinvolti, che ne rappresentano comunque l’ancoraggio, come il diritto all’autodeterminazione del malato e la sua dignità, il diritto alla salute che trova attuazione anche nella relazione di fiducia con il medico, il diritto alla privacy, il principio di eguaglianza nell’accesso alle tecnologie da parte delle persone anziane o meno abbienti o, ancora, la solidarietà indissolubilmente legata al diritto alla salute.

 

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