Contributi e Opinioni 25 Novembre 2020 20:22

Covid-19 e idrossiclorochina, il 10 dicembre il Consiglio di Stato si pronuncia su sospensione trattamento

Il Presidente della Terza sezione di Palazzo Spada, come si legge nel decreto motivato, pur rigettando il decreto cautelare monocratico, ha ritenuto che gli appellanti, rappresentati dagli avvocati Erich Grimaldi e Valentina Piraino (fondatori del “Comitato di scopo per la cura tempestiva domiciliare del Covid-19”), abbiano presentato argomenti validi su cui il Collegio e il Tar Lazio dovranno “condurre ulteriore approfondimento”

La questione idrossiclorochina sbarca al Consiglio di Stato. Il presidente della terza sezione di Palazzo Spada, Franco Frattini, ha fissato al 10 dicembre 2020 la camera di consiglio per la discussione collegiale dell’istanza cautelare, avverso un provvedimento del TAR Lazio, promossa da un gruppo di medici contro l‘Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e il Ministero della Salute, in relazione alla legittimità della decisione di sospendere l’utilizzo dell’idrossiclorochina per il trattamento del Covid-19 al di fuori degli studi clinici.

Il Presidente, come si legge nel decreto motivato, pur rigettando il decreto cautelare monocratico, ha ritenuto che gli appellanti, rappresentati dagli avvocati Erich Grimaldi e Valentina Piraino (fondatori del “Comitato di scopo per la cura tempestiva domiciliare del Covid-19”), abbiano presentato argomenti validi su cui il Collegio e il Tar Lazio dovranno “condurre ulteriore approfondimento”.

«Il Presidente Frattini, in particolare, fa riferimento a “sopraggiunte circostanze nuove” tra la prima determina Aifa del 26 maggio 2020 e quella del 22 luglio 2020, in quanto “gli appellanti fanno valere, oltre a depositare documentazione scientifica in merito, dati ed elementi positivi tratti ‘sul campo’ dalla loro pratica medica sui pazienti Covid prima della sospensione deliberata dall’AIFA nel maggio 2020, affermando che proprio la pratica medica – costituente, nella pandemia Covid, l’espressione più alta, e rischiosa, del dovere del medico di ricercare il farmaco da lui ritenuto “in scienza e coscienza” più idoneo a contribuire alla guarigione , debba essere tenuta in adeguata considerazione, giacché l’uso dei soli studi randomizzati, su cui fa esclusivo riferimento AIFA, comporta difficoltà di trasferimento dei risultati alla pratica clinica, specialmente durante una emergenza sanitaria» fa sapere in una nota il Comitato di scopo per la cura tempestiva domiciliare del Covid-19.

Nei mesi scorsi, diversi medici come l’oncologo piacentino Luigi Cavanna, hanno sostenuto l’efficacia del farmaco se somministrato alla comparsa dei primi sintomi del Covid.

«Il giudice, altresì, nel decreto – si legge ancora nella nota – ritiene da valutare “la critica dei medici al carattere risolutivo degli studi scientifici randomizzati” anche alla luce dello studio sull’idrossiclorochina cui Aifa fa riferimento in entrambe le sue determine, pubblicato dalla rivista “The Lancet” e poi “smentito e ritirato dagli stessi autori”. Il Consiglio di Stato, altresì, motiva la decisione rilevando l’assenza di “uno studio randomizzato sui risultati dell’idrossiclorochina somministrata ai primi sintomi e in ambiente domiciliare”, laddove “esistono risultati positivi di studi osservazionali, retrospettivi (e anche di ‘meta-analisi)”, e citando uno studio “pubblicato il 21 settembre 2020 proprio dalla rivista “ The Lancet”, alla quale evidentemente e giustamente AIFA presta attenzione”, che sostiene “l’effetto riduttivo della idrossiclorochina sul tasso di mortalità da COVID, e l’assenza di un aumento della tossicità cardiaca”. Il Consiglio di Stato ritiene che “tali argomenti devono essere considerati unitamente alla significativa – e non smentita in atti dall’AIFA – affermazione che attualmente non esiste un farmaco per il trattamento specifico domiciliare COVID, laddove attualmente la affermata principale preoccupazione delle autorità sanitarie è il trasferimento dei pazienti COVID domiciliari nelle strutture sanitarie a causa dell’aggravamento della malattia, non trattata a domicilio con farmaco specifico».

Il giudice, infine, specificava come «occorra un approfondimento ben più articolato di quello che sembra effettuato nella sede cautelare in primo grado, giacché il diritto di ciascun paziente alla cura appropriata e il diritto – dovere di ciascun medico di prescrivere il farmaco più utile a contribuire alla guarigione del malato, corrispondono a valori costituzionali e indefettibili nel nostro ordinamento».

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