Lavoro e Professioni 31 Ottobre 2016 16:04

La copertura assicurativa del direttore sanitario di struttura privata

di Ennio Profeta - Consulente SanitAssicura

Sono un cardiologo e sono occupato in maniera continuativa presso una struttura sanitaria. Il mio rapporto lavorativo con la clinica è regolato da un contratto di lavoro subordinato nel quale mi è stata assegnata anche la responsabilità di direttore sanitario. La polizza di assicurazione che copre la responsabilità civile della struttura sanitaria non comprende la mia responsabilità professionale nella mia qualità di responsabile sanitario. Incidentalmente, anche la mia polizza personale non contiene questa garanzia. A mio parere questa esclusione appare inspiegabile in quanto questa responsabilità è strettamente connessa a quella propria della struttura. Lei ritiene che sia legittimo il comportamento dell’Assicuratore? In tal caso, gradirei conoscerne le motivazioni e come posso superare questa lacuna della mia copertura.

Cerco in primo luogo di inquadrare i termini della questione e quindi darle la risposta più adeguata. In primo luogo si conviene comunemente che un direttore sanitario di struttura sia un medico che assume su di sè la responsabilità degli aspetti organizzativi ed igienico/sanitari della stessa garantendone il corretto governo clinico. La sua responsabilità pertanto va ben oltre quella del medico il quale opera e risponde per gli effetti dannosi dei suoi comportamenti individuali. Il direttore sanitario invece risponde di eventi dannosi che, pur scaturiti da fatti al quale è direttamente estraneo, risalgono ad un difetto organizzativo, ad insufficiente vigilanza e/o erroneo orientamento e guida. Esiste comunque la possibilità di estendere la copertura assicurativa alla funzione di direttore sanitario nelle due tipologie di polizze, quella della struttura sanitaria e quella individuale del medico. Quanto alla polizza della struttura, rammento che, in forza del CCNL di settore, l’azienda è obbligata a stipulare una polizza di responsabilità civile che comprenda anche i sanitari dipendenti. Questa regola è stata rafforzata dal disposto del D.L. 90 convertito in legge il 19 agosto del 2014. Incidentalmente tale tutela non opera invece per i medici non dipendenti che operano presso le strutture sanitarie private in forza di un rapporto professionale. Lei invece, in quanto dipendente, si colloca proprio nella fattispecie di maggior tutela. Sarà pertanto necessario richiedere una esplicita estensione all’Assicuratore per la copertura del rischio della responsabilità personale del direttore sanitario. Si tratta di una estensione che, preciso, potrà anche essere non concessa ovvero richiedere il pagamento di un premio supplementare. Quanto alla polizza di responsabilità individuale di un medico, il quale svolge anche la funzione di direttore sanitario: il medico dovrà richiedere una esplicita estensione di garanzia a tale funzione. Purtroppo non tutti gli assicuratori sono disponibili a concedere questa estensione di garanzia. Concludo rammentando che questa estensione rimane comunque limitata alla copertura dei danni fisici o materiali (cioè quelli tipici dell’attività sanitaria). Invece i danni di natura puramente patrimoniale, quelli causati da errori di natura manageriale/organizzativa, non vengono ricompresi nelle garanzie. Ma questo è un altro discorso del quale parlerò prossimamente.

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