Sanità 18 Settembre 2026 13:06

Ticket sanitari, nuove tariffe dal 21 settembre: cosa cambia davvero

L’aggiornamento riguarda 448 prestazioni specialistiche e 222 codici dell’assistenza protesica. Ma tariffa e ticket non coincidono automaticamente

di Redazione
Ticket sanitari, nuove tariffe dal 21 settembre: cosa cambia davvero

A partire da lunedì 21 settembre 2026 cambierà il tariffario nazionale di riferimento per una parte delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. La data e il nuovo impianto sono stati definiti dopo l’intesa raggiunta il 23 luglio 2026 in Conferenza Stato-Regioni sul nuovo decreto relativo alle tariffe massime dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

La revisione interessa 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell’assistenza protesica, con aumenti differenziati all’interno del nomenclatore. Secondo la Conferenza delle Regioni, l’impatto complessivo per la finanza pubblica sarà pari a 210,7 milioni di euro l’anno, dei quali 183,1 milioni destinati alla specialistica ambulatoriale e 27,6 milioni alla protesica. Per il solo 2026 l’impegno previsto è di circa 70 milioni di euro.

Perché le tariffe cambiano di nuovo

Il nuovo intervento arriva a meno di due anni dall’entrata in vigore del tariffario definito dal decreto ministeriale del 25 novembre 2024, operativo dal 30 dicembre dello stesso anno. Quel provvedimento aveva consentito di applicare su tutto il territorio nazionale il nuovo nomenclatore collegato ai Livelli essenziali di assistenza del 2017.

Nel 2026 il Ministero della Salute ha avviato una nuova rilevazione dei costi effettivi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, chiedendo la collaborazione delle aziende del SSN e delle strutture private accreditate. L’obiettivo dichiarato è disporre di una base informativa aggiornata e rappresentativa per la determinazione delle tariffe.

La revisione trova inoltre una specifica copertura nella legge di Bilancio 2026: l’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha vincolato 100 milioni di euro per il 2026 e 183 milioni di euro annui dal 2027 all’aggiornamento delle tariffe massime della specialistica ambulatoriale e della protesica.

Tariffa e ticket non sono la stessa cosa

Le nuove cifre stabilite a livello nazionale rappresentano le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni sanitarie: servono cioè a definire il valore economico di una determinata prestazione all’interno del Servizio sanitario.

Il ticket è invece la quota di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito, nei casi in cui non sia prevista un’esenzione.

Per la specialistica ambulatoriale, il Ministero della Salute precisa che, in linea generale, il ticket corrisponde alla tariffa della prestazione fino al limite massimo di 36,15 euro per ricetta, fatti salvi gli assistiti esenti. Su una ricetta possono essere prescritte fino a otto prestazioni della stessa branca specialistica, con l’eccezione delle prestazioni di fisioterapia.

Ne deriva che un aumento della tariffa nazionale non determina necessariamente un aumento dello stesso importo del ticket. Il costo effettivo dipende dal valore della prestazione, dal tetto previsto per ricetta, dall’eventuale esenzione e dalle regole applicate a livello regionale.

Un esempio concreto: la visita cardiologica

Nel gennaio 2025 il Ministero della Salute, rispondendo a un question time alla Camera, indicava per la prima visita cardiologica con ECG una tariffa di 33,60 euro secondo il tariffario allora vigente.

Essendo inferiore al tetto nazionale di 36,15 euro, quella cifra poteva incidere direttamente sulla compartecipazione alla spesa per una persona non esente, secondo le regole applicabili.

Dal 21 settembre 2026, per conoscere l’importo effettivamente richiesto per una specifica prestazione sarà invece necessario fare riferimento al tariffario aggiornato e alle disposizioni applicate dalla propria Regione. Non è quindi corretto ricavare automaticamente il nuovo ticket dall’aumento della tariffa riconosciuta alla struttura.

Cosa succede se la tariffa supera 36,15 euro

Il tetto nazionale rappresenta un’altra differenza fondamentale tra tariffa e ticket. Se una prestazione ha una tariffa superiore a 36,15 euro, l’assistito non esente non paga automaticamente l’intero importo. Secondo le regole nazionali indicate dal Ministero, la partecipazione alla spesa per la specialistica ambulatoriale è limitata a 36,15 euro per ricetta, ferma restando la disciplina regionale applicabile.

Il nuovo tariffario incide quindi soprattutto sulla valorizzazione economica delle prestazioni e sulla remunerazione delle strutture, mentre l’importo richiesto al momento della prenotazione o dell’erogazione resta legato anche alla disciplina dei ticket.

Le esenzioni restano in vigore

L’aggiornamento del tariffario non modifica il sistema delle esenzioni. Restano le esenzioni previste per specifiche condizioni personali o sanitarie, tra cui quelle collegate a determinate patologie croniche e invalidanti, malattie rare, condizioni di invalidità e situazioni individuate dalla normativa in base al reddito, oltre alle ulteriori fattispecie previste dal Servizio sanitario nazionale. L’aumento della tariffa di riferimento non comporta quindi, di per sé, la perdita dell’esenzione per le prestazioni che vi rientrano.

Non cambiano soltanto visite ed esami

La revisione riguarda anche 222 codici dell’assistenza protesica. L’assistenza protesica rientra nei Livelli essenziali di assistenza e comprende dispositivi, protesi, ortesi e ausili destinati agli aventi diritto secondo le condizioni previste dalla normativa. Il nomenclatore nazionale distingue, tra l’altro, dispositivi realizzati o adattati su misura e altri ausili forniti nell’ambito del SSN. Anche in questo caso, la variazione della tariffa ridefinisce innanzitutto il valore economico riconosciuto dal sistema sanitario alla prestazione o al dispositivo.

Cosa cambia dal 21 settembre

Per visite ed esami prenotati dopo il 21 settembre, l’importo dovuto potrà essere verificato attraverso CUP, Azienda sanitaria o portale sanitario regionale, soprattutto quando la prestazione è soggetta a ticket. Il decreto nazionale definisce infatti il quadro tariffario di riferimento, mentre le Regioni adottano i propri sistemi tariffari nel rispetto della normativa nazionale. Il Ministero della Salute distingue espressamente tra tariffe nazionali e tariffe regionali. Per chi beneficia di un’esenzione resta inoltre importante verificare che questa sia correttamente associata alla prescrizione e che la prestazione richiesta rientri nell’ambito dell’esenzione riconosciuta.