Sanità 13 Novembre 2024 16:19

Aggressioni ai sanitari. L’arresto in flagranza differita è legge

Via libera definitivo da parte dell'aula di Montecitorio con 144 voti favorevoli e 92 astenuti al ddl di conversione in legge del decreto sul contrasto ai fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari e di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria
Aggressioni ai sanitari. L’arresto in flagranza differita è legge

Dopo essere già stato approvato la scorsa settimana dal Senato, il provvedimento, oltre all’arresto in flagranza differita per aggressioni a danno degli operatori sanitari, prevede anche la reclusione da uno a cinque anni e una multa fino a 10mila euro in caso di danneggiamento, distruzione, dispersione o deterioramento di materiali destinati al servizio sanitario o socio-sanitario.

In dettaglio

Il testo all’articolo 1 introduce il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

Più nel dettaglio il decreto-legge introduce un nuovo comma nell’articolo 635 c.p., con il quale si punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

L’articolo 3 prevede che dall’attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il decreto-legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il commento di Filippo Anelli, Presidente della FnomCeo

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