Contributi e Opinioni 11 Aprile 2022 12:08

Omissione sanitaria e decesso: come accertare il nesso causale

Una recente sentenza della Cassazione fa il punto sull'accertamento del nesso causale fra l'omissione sanitaria e il decesso
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Omissione sanitaria e decesso: come accertare il nesso causale

L’azione omessa può produrre colpa anche se il grado di certezza tra essa e il decesso del paziente è solamente probabile. Sul rapporto tra omissione sanitaria e decesso e su come accertare il nesso causale si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n.8114 dello scorso 14 marzo.

Il fatto

Giunto al pronto soccorso a seguito di un brutto incidente stradale, un paziente decedette in seguito a causa di una trombosi polmonare. Quest’ultima risultò dovuta alla stasi imposta a carico del paziente in ragione di una frattura ossea del bacino, la quale non venne accertata dal personale sanitario della struttura ospedaliera. Ciò fece sì che venisse omessa la somministrazione di un farmaco opportuno (eparina), indispensabile al fine di evitare il decesso del paziente.

La sentenza d’Appello

I familiari del defunto presentarono richiesta di condanna dell’Azienda Ospedaliera in quanto, a loro dire, vi sarebbe stata una colpevole trascuratezza della diagnosi del sinistrato. Ciò avrebbe di fatto provocato la mancata rilevazione della frattura del bacino. Conseguentemente, vi sarebbe stata l’omissione altrettanto colpevole del trattamento terapeutico opportuno, ossia la somministrazione di eparina. I giudici di merito non accettarono questa ricostruzione, respingendo la domanda.

La decisione della Cassazione

Il rigetto da parte della Corte d’Appello viene sostanzialmente motivato non rilevando alcun nesso causale certo “al di là di ogni ragionevole dubbio” tra la condotta omissiva del personale sanitario e il decesso del paziente. Ed è proprio su questo punto che – contrariamente – si fondano i rilevi critici della Corte di Cassazione. Il punto critico non a fondo esaminato dai giudici di merito, sostiene la Corte, è “[…] la questione concernente l’accertamento dei profili di rilevanza colposa della condotta omissiva dei sanitari […]”. In particolar modo, sotto i riflettori andava posta la mancata somministrazione dell’eparina, in quanto emerse “[…] l’effettiva sussistenza di elementi obiettivi di valutazione che avrebbero certamente reso esigibile il riconoscimento della necessità di adottare tale presidio farmacologico terapeutico in considerazione della stasi cui il paziente era stato costretto dal sinistro stradale, indipendentemente dal fatto che detta stasi fosse stata imposta dalla frattura ossea o da altra causa“.

L’omissione colposa degli operatori sanitari

Ciò che, secondo la Corte, il personale sanitario ha trascurato colposamente, è la comprensione di una “[…] prospettiva, concretamente verosimile, di una persistente condizione di stasi del paziente per un tempo ragionevolmente significativo, in considerazione della rilevantissima sintomatologia dolorosa dallo stesso riportata“. Doveva essere, in sostanza, la prolungata immobilizzazione l’elemento oggettivo concreto a far scattare le dovute contromisure terapeutiche. A prescindere dalla frattura ossea del bacino.

Dalla certezza alla probabilità del nesso causale

Che la somministrazione di eparina avrebbe evitato la somministrazione del trombo è però solo probabile, non certo “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Questo è quando correttamente sostenne la consulenza di parte del pubblico ministero, evidenziando come la probabilità di salvezza – grazie alla terapia – fosse attestabile attorno al 70%. Su questo rilievo i giudici di merito hanno sostanzialmente respinto la domanda.

Probabilità quantitativa VS probabilità logica

La Cassazione rileva però come sia necessario – in ambito di responsabilità civile – verificare il nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso accertandone la probabilità in senso logico e non in termini puramente quantitativo-statistici. Ossia, la verifica deve essere compiuta mediante un giudizio controfattuale, ove all’azione omessa sia sostituito il comportamento dovuto. La situazione concreta – pur se con un margine di insuccesso del 30% – avrebbe dovuto spingere la struttura sanitaria a somministrare il farmaco comunque.

Conclusioni

Alla luce di quanto descritto emerge piuttosto chiaramente quanto il tema della responsabilità colposa del medico sia decisamente delicato. Avere una buona copertura assicurativa di responsabilità civile, magari accompagnata da una garanzia di tutela legale, può mettere al riparo il professionista da richieste di risarcimento danni dove il nesso causale non è affatto certo, ma solo probabile. Per questo è bene affidarsi a professionisti del settore estremamente qualificati, come lo staff di SanitAssicura.

 

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato

Articoli correlati
La responsabilità del medico specialista
Ci occupiamo di un caso di responsabilità del medico specialista. Per la Cassazione questi non può considerarsi un mero esecutore
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Violazione del segreto professionale del medico
Violazione del segreto professionale del medico. Cosa si rischia e come viene gestito dalle coperture assicurative di RC professionale
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Quasi 80mila contagi Covid sul lavoro, più colpiti operatori sanitari e sociali
Con 80.994 contagi sul lavoro denunciati dall'Inail, i primi sei mesi di quest'anno pesano al momento per il 29,1% sul totale delle infezioni di origine professionale segnalate all’istituto dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 30 giugno. I più colpiti sul lavoro sono i professionisti del settore della sanità e dell'assistenza sociale. Questo è quanto emerge dal 28esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Inail
Non voler visitare un paziente può essere reato
Una recente sentenza sancisce che il non voler visitare un paziente può portare ad una richiesta di risarcimento danni o peggio
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Se il nesso causale non è provato dal paziente, niente risarcimento
Se il paziente non riesce a dimostrare il nesso causale, il risarcimento da parte del medico non è dovuto
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Advocacy e Associazioni

“Prevenzione è Salute”: educazione e controlli gratuiti per cittadini e comunità

La prevenzione come frontiera della salute pubblica: dalla prevenzione cardiovascolare, cardiometabolica e femminile, alla promozione di stili di vita sani e screening gratuiti. Con la campagna nazion...
di Isabella Faggiano
Advocacy e Associazioni

FoAIRC: via a “I Giorni della Ricerca”. Mattarella: “Nuove terapie hanno aperto strade alla vita”

Si è tenuta questa mattina a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,  l’annuale cerimonia dedicata a I Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC
di Redazione
Advocacy e Associazioni

Legge obesità, le Associazioni Pazienti: “Passo storico, ma ora servono azioni concrete”

Le Associazioni di Pazienti e Coldiretti accolgono con favore l’approvazione della Legge Pella, che riconosce l’obesità come malattia cronica, ma sottolineano l’urgenza di tr...
Sanità

GIMBE: Nonostante gli aumenti, il Fondo sanitario scende al 5,9% del PIL

Aggiunti alla sanità € 2,4 miliardi nel 2026 e € 2,65 miliardi nel 2027 e nel 2028. Nel 2028 il fondo sanitario arriverà a € 145 miliardi e secondo l'analisi indipendente ...
di Redazione
Advocacy e Associazioni

Manovra: Cittadinanzattiva e Carer, sui caregiver promesse tradite

Cittadinanzattiva e CARER denunciano la mancanza di una legge nazionale e dello stanziamento di un fondo irrisorio nella bozza di Legge di Bilancio dedicato ai caregiver
di Valentina Arcovio