Lavoro e Professioni 2 Febbraio 2015 10:06

Il mondo delle assicurazioni

L'adozione di franchigie e scoperti
di Assicurazione

Sono un cardiochirurgo e, avendo deciso da pochi mesi  di intraprendere la libera professione, ho stipulato una polizza per la mia responsabilità professionale. Leggendo con attenzione la polizza ho riscontrato la presenza di una franchigia e di uno scoperto elevato (10% di ogni danno con una franchigia di € 25.000,00). Mi è stato spiegato che l’inserimento di questa clausola dipende dalla mia specializzazione, considerata ad alto rischio, ma io la reputo comunque una regola iniqua. Qual è la ratio di questa clausola e come opera in caso di sinistro?

La ragione per la quale gli Assicuratori hanno introdotto nei contratti questa clausola è duplice. In primo luogo essi intendevano sensibilizzare maggiormente i loro clienti a comportarsi diligentemente e scrupolosamente evitando il verificarsi di danni, facendoli partecipare all’onere del risarcimento. In secondo luogo gli Assicuratori ritengono che l’applicazione di una franchigia, eliminando l’onere dei piccoli danni che risultano ripetitivi, contribuisca a contenere il premio assicurativo. Nonostante ritenga che non ci sia bisogno della “minaccia della franchigia” per far sì che un professionista operi in maniera attenta e professionale”, è anche vero che la sua professione (cardiochirurgo) è potenzialmente esposta a rischi di particolare severità e non certo ad uno stillicidio di piccoli danni. Consideri quindi la sua franchigia una sorta di eventuale premio aggiuntivo posticipato. Il “combinato composto di scoperto e franchigia” funziona in questo modo: per ogni sinistro Lei parteciperà all’onere di un eventuale risarcimento con una percentuale del 10% della somma risarcita, ferma una somma massima a suo carico di € 25.000,00. Questa somma aggiunta al premio anticipato rappresenta in pratica il costo massimo a suo carico per la copertura del suo rischio professionale. Si consoli: esistono polizze in cui € 25.000,00 non costituiscono la somma massima a carico del medico assicurato, bensì la somma minima. Questo significa che i danni fino ad € 25.000,00 sono a carico esclusivo dell’assicurato, il quale comunque risponde sempre per il 10% dei danni di entità superiore.

Ennio Profeta – consulente SanitAssicura 

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Sanità

Sanità tra fragilità e resistenza, il 59° Rapporto Censis: “Operatori sotto pressione, cittadini in ansia”

Il Report fotografa un Paese che resiste alle crisi, ma che nel campo della salute mostra segnali di forte affaticamento: aggressioni crescenti agli operatori, carenze strutturali nel SSN e nuove frag...
di Isabella Faggiano
Advocacy e Associazioni

Ipotiroidismo: da Piazza del Popolo a Roma la sfida al “sommerso”

La Campagna promossa dalla Fondazione Consulcesi si conferma modello di prevenzione integrata promuovendo una visione sinergica della salute pubblica con il coinvolgimento di Regione Lazio, Fimmg ed i...
di Redazione
Salute

“Ogni ora di schermo è un rischio”: la SIP aggiorna le linee guida sui bambini digitali

Troppi device, troppo presto. I pediatri: “Lo smartphone? Non prima dei 13 anni”
di I.F.
Sanità

Legge Caregiver, Locatelli: “Chi ama e cura non vuole essere sostituito, ma accompagnato”

Dopo oltre 15 anni di attesa, arriva il disegno di legge che riconosce tutele, diritti e dignità a chi si prende cura ogni giorno di una persona non autosufficiente. La ministra Locatelli a San...
di Isabella Faggiano
Advocacy e Associazioni

3 dicembre: nasce il nuovo Piano nazionale per i diritti delle persone con disabilità

In occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, il Governo presenta un Piano strategico che punta su inclusione, accessibilità e partecipazione
di Redazione