Lavoro e Professioni 7 Aprile 2020 11:05

Ho ricevuto una richiesta di rendermi disponibile per coprire un reparto estraneo alle mie competenze, è corretto?

Ho ricevuto una richiesta dal mio responsabile di rendermi disponibile per coprire un altro reparto completamente estraneo alle competenze della mia specializzazione, è corretto?

In questo particolare momento, le Regioni e le Province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria, per far fronte alla situazione emergenziale dovuta alla gestione del Covid-19.

Pur consapevoli che, al momento, le motivazioni di queste scelte dell’Amministrazione pubblica datrice di lavoro sono chiaramente preminenti rispetto al puntuale rispetto di tutti gli istituti giuridici e contrattuali, anche aziendali, riteniamo che tali mutamenti di mansioni non possano essere disposti con modalità completamente informali e senza l’utilizzo dell’ordine di servizio per “mobilità d’urgenza”.

Questo documento è, infatti, necessario per consentire in futuro di tracciare questi accadimenti e, quindi, fornire al medico “comandato”, per lo meno, una forma documentale di tutela rispetto ad eventuali contestazioni future, che gli dovessero pervenire da chicchessia rispetto al suo operato.

In questi casi, è quindi opportuno predisporre una lettera di autodifesa sul modello rinvenibile nell’art. 17 del DPR n. 3 del 1957, per dare forma e sostanza al fatto di aver ricevuto un ordine, ancorché informale, di svolgere un’attività sanitaria (magari completamente) difforme rispetto a quella prevista dal proprio incarico contrattuale.

Qui di seguito si riporta il testo di detto art. 17:

L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.

Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.

L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale.

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