Lavoro e Professioni 12 Ottobre 2026 12:43

Ferie non godute, la tutela dei dipendenti pubblici diventa legge: la PA deve provare di averne garantito la fruizione

La legge 174/2026 supera il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego. Spetta alla PA dimostrare di averne garantito la fruizione. Consulcesi & Partners chiarisce le novità e le ricadute per il personale sanitario.

di Redazione
Ferie non godute, la tutela dei dipendenti pubblici diventa legge: la PA deve provare di averne garantito la fruizione

Il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego viene superato. È la novità introdotta dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, intervenuto sulla  disciplina dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute nel settore pubblico. Al termine del rapporto, per qualsiasi motivo, viene finalmente riconosciuto per legge quanto finora espresso dall’unanime giurisprudenza: il dipendente che non abbia fruito di tutte le ferie maturate ha diritto alla corrispondente indennità economica, salvo che l’amministrazione non dimostri di averlo concretamente messo nelle condizioni di utilizzarle, adeguatamente informato ed avvertito della possibilità di perderle.

La svolta normativa

La nuova disciplina modifica il quadro precedente, adeguando la normativa nazionale agli obblighi derivanti dal diritto europeo. Il datore di lavoro pubblico deve garantire concretamente la possibilità di fruire delle ferie e invitare formalmente il dipendente a utilizzarle, informandolo tempestivamente del rischio che, in caso di mancata fruizione, possano andare perse.

La monetizzazione potrà quindi avvenire dopo la cessazione del rapporto di lavoro, anche in caso di pensionamento anticipato, dimissioni, inidoneità al servizio o qualsiasi altra causa. Il punto centrale della riforma risiede nel fatto, peraltro già affermato dalla giurisprudenza comunitaria, che nessun onere probatorio potrà ricadere sul lavoratore circa i motivi della mancata fruizione delle ferie arretrate: spetta all’amministrazione provare di aver adempiuto ai propri obblighi.

L’onere della prova è a carico dell’amministrazione

La nuova norma stabilisce che l’omessa fruizione delle ferie può escludere il diritto all’indennità soltanto se dipende da una scelta consapevole del lavoratore, adeguatamente informato ed avvertito. Spetta quindi all’ASL, all’azienda ospedaliera o all’IRCCS dimostrare di aver invitato formalmente il dipendente a utilizzare le ferie, informandolo delle conseguenze e garantendo le condizioni organizzative necessarie per usufruirne.

Il principio assume particolare rilievo per il personale sanitario, spesso impossibilitato a smaltire le ferie per carenze di organico e difficoltà organizzative. In assenza di questa prova, il mancato godimento non può in nessun modo attribuirsi alla scelta del lavoratore.

Il nuovo quadro è coerente con la giurisprudenza. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13691/2025, ha stabilito che la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità può verificarsi solo se il datore di lavoro dimostra di aver invitato il lavoratore a fruirne e di averlo informato delle conseguenze della mancata fruizione, in linea con i principi della Corte di Giustizia Ue e della Direttiva 2003/88/CE.

Ferie pregresse: cosa cambia per chi ha già cessato il rapporto

La nuova disciplina non prevede una monetizzazione automatica delle ferie maturate negli anni precedenti. Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 144/2026, come convertito dalla legge 174/2026, stabilisce infatti che le nuove disposizioni si applicano alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione e, quindi, dall’8/10/2026.

Questo non significa, tuttavia, che chi ha accumulato ferie negli anni passati e ha già cessato il rapporto non possa rivendicarne il pagamento. La nuova legge può assumere rilievo anche nelle controversie relative ai periodi pregressi, rafforzando le argomentazioni dei lavoratori alla luce del quadro normativo europeo e della granitica giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Per chi ha già lasciato il servizio, sarà quindi necessario verificare la quantità di ferie maturate e non godute, verificando fin da subito – e per prevenire eventuali obiezioni – le ragioni che ne avrebbero impedito la fruizione, raccogliendo (se disponibile, ovvero acquisendola direttamente dalla PA) documentazione a sostegno del proprio diritto.

L’analisi di Consulcesi & Partners

La novità assume particolare rilievo per il personale sanitario, tra le categorie più interessate dalle ferie arretrate. Medici, infermieri, tecnici sanitari e dirigenti hanno spesso accumulato ferie per garantire la continuità dei servizi, anche a causa di carenze di personale e difficoltà organizzative.

“Il cambiamento principale consiste nel sostanziale superamento del divieto assoluto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle pubbliche amministrazioni, adeguando la disciplina nazionale agli obblighi derivanti dalla normativa europea”, spiegano gli esperti legali di Consulcesi & Partners.

Per C&P, la nuova normativa può assumere rilievo anche nelle controversie relative al passato. “Per chi ha già cessato il servizio e rivendica il pagamento delle ferie non godute, la nuova legge non opera automaticamente in via retroattiva, ma può offrire un ulteriore sostegno argomentativo insieme ai principi già affermati dalla giurisprudenza nazionale ed europea”, sottolineano i legali.

Sarà quindi fondamentale verificare se l’amministrazione abbia realmente consentito la fruizione delle ferie e adempiuto agli obblighi di informazione ed avvertimento. “Le ferie arretrate non dipendono dalla volontà del professionista, ma dall’esigenza di garantire la continuità dei servizi assistenziali all’utenza”, concludono i legali C&P. “Con la riforma viene comunque consacrato il principio, peraltro già riconosciuto dalla giurisprudenza, per cui la prova per liberarsi dall’obbligo di pagare l’indennità sarà sempre a carico esclusivamente delle Aziende”.

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato