Lavoro e Professioni 13 Dicembre 2016 11:20

Copertura assicurativa per colpa grave e responsabilità professionale, ecco perché è vietato confonderle

Nonostante ormai sia trascorso molto tempo dal chiarimento legislativo circa la le regole afferenti la c.d. colpa grave (ci riferiamo alla legge finanziaria del 2008) ci sono ancora molti operatori sanitari che fanno confusione tra le due tipologie di rischio e di copertura. Ho ricevuto oggi una domanda di chiarimenti da una giovane ginecologa. Essa in maniera anche un po’ troppo aggressiva mi pone la questione. Sintetizzo il contenuto del suo quesito:

“Sono una ginecologa che opera presso una Azienda sanitaria pubblica del centro Italia. Qualche tempo fa ho ricevuto un avviso di garanzia relativo ad un esposto presentato da un paziente. Ho provveduto dopo alcuni giorni a stipulare una polizza per la responsabilità da colpa grave tramite un broker specializzato nei rischi sanitari. Il broker in quell’occasione mi assicurò che l’evento da me dichiarato era compreso nella garanzia di polizza.

Alcuni giorni orsono il mio legale mi ha comunicato che la procedura penale si era conclusa con         l’archiviazione; contemporaneamente il legale mi ha fatto avere la sua parcella a compenso della sua opera. La compagnia di assicurazione, alla quale ho inviato la parcella per il rimborso, mi ha risposto comunicandomi che non poteva procedere alla liquidazione in quanto l’evento non era tra quelli garantiti dalla polizza da me sottoscritta. Per me è stata un’altra delusione circa la affidabilità degli assicuratori. Mi piacerebbe conoscere la sua opinione. Grazie in anticipo.

 

Gentile dottoressa; esistono almeno un paio di motivi per i quali la compagnia le ha legittimamente rifiutato la liquidazione del danno. Ovviamente la mia risposta nulla toglie alla responsabilità del broker che avrebbe dovuto ben più chiaramente rappresentare cosa intendesse quando le aveva garantito che l’evento (mi riferisco all’esposto da lei ricevuto) era in garanzia.

In effetti quell’evento è in garanzia ma nei limiti della copertura per colpa grave; questa copertura diventa efficace soltanto quando si avvia un’azione nei confronti dell’assicurato per danno erariale per colpa grave. Questa azione, se ho ben letto non si è avviata. Rimane quindi fermo il suo diritto alla copertura assicurativa nel caso in cui la Corte dei conti la chiamasse in giudizio per responsabilità per colpa grave.

In ogni caso la sua richiesta di rimborso delle spese legali non sarebbe stata accolta dall’assicuratore anche ove lei avesse avuto in corso una polizza di responsabilità civile verso terzi. In effetti il regime della assistenza legale prevede che sia l’Assicuratore a designare il legale e soltanto a queste condizioni la garanzia della tutela legale risulta efficace. Mi sembra invece che Lei abbia nominato autonomamente un suo legale e soltanto al termine della procedura ne abbia dato notizia all’assicuratore.

Mi spiace averle dato una risposta poco confortante per lei. La verità è che molto spesso il problema non sta nel contenuto delle polizze ma nella professionalità e correttezza di coloro che dovrebbero illustrarlo in maniera fedele e trasparente. La sua polizza, in conclusione è adeguata ma non si può richiedere alla stessa più di quello che si è impegnata a garantire!

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