Il 9 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale (Salute-MEF) sul riparto delle risorse relative al “bonus psicologo” per l’anno 2025. L’INPS, di intesa con il Ministero della Salute, ha individuato dal 15 settembre al 14 novembre 2025 la finestra temporale per presentare la domanda di accesso al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.
Il beneficio è destinato ai cittadini con un reddito ISEE in corso di validità non superiore ai 50mila euro e riconosce fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro per beneficiario, secondo i seguenti scaglioni:
Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli Psicologi – che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (CNOP).
Il contributo è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, all’art. 1-quater, comma 3, ed è stato finanziato anche per gli anni 2023 e seguenti dall’articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ed ulteriormente rifinanziato dall’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e viene erogato sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite nel Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 10 luglio 2025.
La domanda per accedere al contributo può essere presentata annualmente esclusivamente in via telematica accedendo al portale web dell’INPS (tramite SPID, CIE o CNS)
Sul sito dell’INPS sono disponibili tutte le informazioni su entità, modalità e requisiti per l’assegnazione del “bonus psicologo”.