Con la sentenza n. 15974/2026, i giudici annullano le limitazioni introdotte attraverso la piattaforma WebCare. Le Regioni non possono restringere le competenze prescrittive già riconosciute dall'AIFA.
Anche i medici di medicina generale possono effettuare la prima prescrizione dei farmaci antidiabetici disciplinati dalla Nota AIFA 100. A ribadirlo è il TAR Lazio, con la sentenza n. 15974/2026, pubblicata il 12 ottobre 2026, che ha annullato gli atti regionali che riservavano agli specialisti l’avvio delle terapie attraverso la piattaforma informatica WebCare.
La controversia nasce dalle limitazioni applicate nel Lazio, dove il sistema informatico regionale impediva ai medici di famiglia di compilare autonomamente la documentazione necessaria per la prima prescrizione di alcuni medicinali destinati al trattamento del diabete mellito di tipo 2.
La questione era stata sollevata dalla FIMMG Lazio, che aveva contestato le restrizioni regionali richiamando la disciplina nazionale. Già nel novembre 2025, l’AIFA aveva chiarito che le Regioni possono organizzare la distribuzione dei medicinali, ma non modificare le categorie di medici autorizzati a prescriverli. Nonostante questo chiarimento, con una comunicazione del 2 aprile 2026, la Regione Lazio aveva confermato un modello che riservava agli specialisti la prima prescrizione, lasciando ai medici di famiglia il proseguimento delle terapie.
Accogliendo il ricorso, i giudici amministrativi hanno stabilito che le Note AIFA individuano condizioni di prescrivibilità valide sull’intero territorio nazionale e che le Regioni non possono introdurre ulteriori limitazioni. Il principio riguarda anche le piattaforme digitali: un sistema informatico regionale non può impedire concretamente l’esercizio di una competenza prescrittiva riconosciuta dalla normativa nazionale.
La decisione assume particolare rilievo per le persone con diabete di tipo 2, perché può favorire un accesso più diretto alle terapie attraverso il medico di famiglia, evitando passaggi specialistici non richiesti dalle disposizioni AIFA. Restano comunque invariati i criteri di appropriatezza clinica e gli eventuali obblighi di compilazione delle schede prescrittive. La sentenza impone alla Regione Lazio di conformarsi alla decisione, rendendo necessario l’adeguamento delle procedure che ostacolano la prima prescrizione da parte dei medici di medicina generale. Il provvedimento ribadisce inoltre un principio di carattere generale: l’autonomia organizzativa regionale non può tradursi in restrizioni delle facoltà prescrittive stabilite dall’AIFA, né determinare differenze territoriali nell’accesso ai medicinali.