Gli Esperti Rispondono 13 Settembre 2016 10:06

Personale medico universitario: chi decide in caso di controversia con l’Azienda Ospedaliera?

Il TAR di Bologna con la sentenza n. 304 del 10 marzo 2016 ha statuito, in linea con l’orientamento delle sezioni unite della Cassazione, la competenza del giudice ordinario in merito alla controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo inquadramento di detta […]

Il TAR di Bologna con la sentenza n. 304 del 10 marzo 2016 ha statuito, in linea con l’orientamento delle sezioni unite della Cassazione, la competenza del giudice ordinario in merito alla controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo inquadramento di detta categoria, ricondotta nell’ambito dell’organico funzionale definito dal direttore generale d’intesa con il rettore, le qualifiche di docenti e ricercatori costituiscano il mero presupposto del rapporto di lavoro con l’azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l’attività di assistenza svolta dal personale universitario.

L’art. 5 del d.lgs. 21.12.99 n. 517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori con l’università dal rapporto di lavoro instaurato con l’azienda ospedaliera e dispone che – sia per l’esercizio dell’attività assistenziale sia per il rapporto con le aziende – si applicano ai professori e ricercatori universitari le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale. La giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che, nel caso in cui la parte datoriale si identifichi con l’Azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo atteso che l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’Azienda e che, pertanto, le controversie connesse rientrano nel principio generale enunziato dall’art. 63, c. 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass. SU 15 maggio 2012 n. 7503).

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