Politica 25 Gennaio 2024 13:09

Approvato in Consiglio dei Ministri il “decreto anziani”. Normata anche la figura del Caregiver

Approvato in via preliminare il Decreto Legislativo sulle politiche in favore delle persone anziane in attuazione della Legge Delega n. 53 del 23 marzo 2023. Stanziamenti per 500 milioni di euro nel biennio 2025/2026

di CdRR
Approvato in Consiglio dei Ministri il “decreto anziani”. Normata anche la figura del Caregiver

Citato anche ieri dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel Question Time alla Camera, è approdato oggi in Consiglio dei Ministri il decreto previsto dalla Legge 33/2023 dedicato all’assistenza delle persone anziane.
Il provvedimento, nelle parti più strettamente di carattere socio-sanitario, si propone di promuovere la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l’accesso alla valutazione multidimensionale, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all’isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva. Viene inoltre prevista la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonché volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.
Nel Decreto viene anche precisata la semantica della persona anziana (over 65 anni) e grande anziana (Over 80).

Il commento del Ministro Schillaci

“Abbiamo approvato un provvedimento importante con cui diamo concreta attuazione alla legge delega sulle politiche in favore delle persone anziane – ha commentato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. L’Italia è tra le Nazioni più longeve al mondo e dobbiamo fare in modo che questa longevità sia accompagnata da un buono stato di salute e una migliore qualità della vita: promuovere l’invecchiamento attivo e in salute è fondamentale per aumentare lo stato di benessere fisco e psichico ma anche per ridurre i costi di cura e assistenza. Si tratta di un provvedimento che, dopo tanti anni, si occupa a 360 gradi delle persone anziane stanziando la cifra significativa di 1 miliardo: cura al domicilio, tutela della salute mentale, inclusione sociale, accesso ai servizi socio-sanitari. Da questo governo arriva un vero e proprio cambio di passo per la tutela e il benessere dei nostri anziani”.

Il provvedimento

Un ruolo strategico nell’elaborazione delle politiche attive per le persone anziane viene ricoperto dal Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) che, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) vigenti, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, indica nel «Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana» (previsto nella Legge 33/2023 già citata) i criteri generali per l’elaborazione dei progetti di promozione della salute e dell’invecchiamento attivo, degli interventi di prevenzione della fragilità e dell’esclusione sociale e civile, nonché dei servizi di carattere sociale, sanitario o sociosanitario, da attuare a livello regionale e locale.

Il CIPA garantisce inoltre il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo ai soggetti fragili e non autosufficienti, nonché la rilevazione continuativa delle attività svolte, dei servizi erogati e delle prestazioni rese, anche avvalendosi del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), per quanto di competenza.

Le misure per la prevenzione e la promozione della salute

Allo scopo di promuovere la salute e la cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita, nonché l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone anziane mediante la valorizzazione del loro contributo anche in attività socioeducative e ricreative a favore dei giovani, il Ministero della salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri realizzeranno periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo, su temi di interesse pubblico e sociale, coerentemente con il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 e il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025 nonché con il Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana e il Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana.

Queste campagne di comunicazione e sensibilizzazione dovranno essere volte a favorire l’invecchiamento attivo attraverso la promozione di comportamenti consapevoli e virtuosi, tra i quali:

a) l’osservanza di uno stile di vita sano e attivo in ogni fase della vita;

b) l’adesione costante agli interventi di prevenzione offerti dal Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento agli screening oncologici e all’offerta vaccinale;

c) la conoscenza adeguata delle misure di sicurezza da adottare in ambiente domestico per la prevenzione di incidenti.

Entro 90 giorni dall’approvazione del Decreto dovranno quindi essere adottate le «Linee di indirizzo nazionali per la promozione dell’accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio».
Pertanto, sulla base di queste linee di indirizzo, a livello regionale e locale sono adottati appositi Piani d’azione mediante i quali si promuove l’accessibilità universale delle persone anziane alla corretta fruizione dei servizi sociali e sanitari, degli spazi urbani, dell’ambiente naturale e delle iniziative e dei servizi ricreativi, commerciali e culturali.

Al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica, il Decreto intende promuovere l’impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell’erogazione delle prestazioni assistenziali.

Le prestazioni di telemedicina sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le disabilità, sentito il CIPA, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e in coerenza con le progettualità dei servizi sanitari erogati in telemedicina, così come stabiliti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di soggetto responsabile dell’attuazione della Missione 6 – Salute, Componente 1 (Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale), Investimento 2 – Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina, subinvestimento1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici, del PNRR.

A tale scopo viene prevista la delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche e l’attivazione (entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) in via sperimentale e per un periodo massimo di diciotto mesi, di almeno un servizio di telemedicina domiciliare nell’ambito di ciascuna di tali aree geografiche, prioritariamente destinato a queste persone.

L’erogazione degli interventi di sanità preventiva presso il domicilio potrà essere effettuata dalle strutture pubbliche e private accreditate, anche tramite la rete delle farmacie territoriali. All’Agenas è demandata la verifica dell’andamento dell’attività di erogazione dei servizi di telemedicina e riferirà al CIPA sugli esiti della stessa

La valutazione multidimensionale

Nell’ambito dei punti unici di accesso (PUA), il Decreto prevede che venga assicurata alle persone anziane la possibilità di ottenere, ove occorra, una valutazione multidimensionale in funzione della individuazione dei fabbisogni di assistenza e per la erogazione dell’orientamento e del sostegno informativo destinati a favorire il pieno accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari.

L’attività fisica e sportiva

La promozione dell’attività fisica e sportiva è è prevista nell’Art. 12 del Decreto con lo scopo di preservare l’indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita, nonché per garantire il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali. È questo l’ambito di intervento del Ministro per lo sport e i giovani che, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.a. e degli enti del terzo settore promuoverà iniziative e progetti finalizzati a sviluppare azioni mirate per le persone anziane, al fine di diffondere la cultura del movimento nella terza età e promuovere lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico. Attività che si avvarranno di risorse fino ad un massimo di cinquecentomila euro, a valere sul “Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori”.

Gli animali di affezione

Nel Decreto si prevede inoltre che, compatibilmente con la valutazione clinica e prognostica della persona anziana interessata, vengano pomosse modalità di accesso degli animali da affezione nelle strutture residenziali e nelle residenze protette con finalità di tipo ludico-ricreativo, educativo e di socializzazione, nonché piani di educazione assistita, anche attraverso la formazione degli operatori che si prendono cura delle persone anziane riguardo alle esigenze degli animali con i quali vivono.

Il Digital Divide

Al fine di ridurre il divario digitale generazionale e per favorire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni attraverso l’uso delle tecnologie, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e di formazione, senza oneri aggiuntivi per lo Stato e nell’ambito della propria autonomia, potranno favorire la costruzione di percorsi formativi che promuovano nelle persone anziane l’acquisizione di conoscenze e di abilità sull’utilizzo di strumenti digitali.

Le persone non autosufficienti

Alle persone non autosufficienti è dedicato il Titolo II del Decreto che si propone, in primis, il Riordino, la semplificazione e il coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti nonché la loro valutazione multidimensionale.

Il Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) previsto dalla Legge è costituito dall’insieme integrato dei servizi e delle prestazioni sociali, di cura e di assistenza necessari a garantire un adeguato e appropriato sostegno ai bisogni della popolazione. Al fine di garantire l’effettivo godimento del diritto all’assistenza delle persone anziane non autosufficienti, attraverso l’accesso all’insieme dei servizi e delle prestazioni sociali e sanitarie, i soggetti che compongono lo SNAA (Stato, Inps, Regioni e PPAA, ASL, singoli Comuni o ATS) operano in coerenza con le strategie raccomandate dall’Organizzazione mondiale della sanità e con l’articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tre i livelli fondamentali di intervento previsti:
a) a livello centrale, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, il “Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e il “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana” previsto dalla L. 33/2023;
b) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti in materia di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, i comuni singoli o associati in ATS e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione e provincia autonoma;
c) a livello locale, l’ATS e il distretto sanitario.

I livelli essenziali delle prestazioni sociali LEPS

I LEPS sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree:

a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione;

b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;

c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sistema di monitoraggio e i relativi criteri nonché gli indicatori specifici relativi allo stato di attuazione dell’erogazione dei LEPS.
Al fine di agevolare l’attuazione di quanto previsto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, l’Autorità politica delegata in materia di disabilità, l’INPS, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATS dovranno favorire l’interoperabilità dei propri sistemi, nel rispetto delle linee guida sull’interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) e delle linee guida definite dall’Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD).

L’integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali

Al fine di garantire la realizzazione integrata dei LEPS e dei LEA per le attività socio-sanitarie, gli ATS e le Aziende sanitarie e i distretti sanitari, ciascuno per le proprie funzioni e competenze, sulla base della programmazione regionale integrata e in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, provvederanno a regolare, attraverso accordi di collaborazione organizzativi, le funzioni di erogazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi per le persone anziane non autosufficienti, assicurando l’effettiva integrazione operativa dei processi.

L’offerta integrata di assistenza e cure domiciliari

Gli ATS, le aziende sanitarie e i distretti, nell’ambito delle rispettive competenze, provvederanno quindi a garantire l’attivazione degli interventi finalizzati ad attuare concretamente la prosecuzione della vita in condizioni di dignità e sicurezza mediante prestazioni coordinate di cure domiciliari di base e integrate (ADI) rivolte alle persone anziane non autosufficienti e in condizioni di fragilità, integrate con i servizi di assistenza domiciliare (SAD).

Le cure domiciliari integrate rappresentano un servizio a valenza distrettuale finalizzato all’erogazione a domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell’ambito di specifici percorsi di cura e di un progetto di assistenza individuale integrato. Il monitoraggio delle prestazioni di cure domiciliari relative agli interventi sanitari e sociosanitari è effettuato tramite il Sistema Informativo per il monitoraggio dell’Assistenza Domiciliare (SIAD), che si avvale anche delle informazioni e dei dati derivanti dall’integrazione dei flussi del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) per gli interventi sanitari e sociosanitari erogati da operatori del Servizio sanitario nazionale nell’ambito dell’assistenza domiciliare e tramite le informazioni e i dati derivanti dall’integrazione dei flussi del nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute con il sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) del Ministero del lavoro e politiche sociali. L’assistenza domiciliare sociale rappresenta, ai sensi del Piano nazionale per la non autosufficienza, un servizio caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria.

Su proposta congiunta dell’AGENAS e della componente tecnica della rete della protezione e dell’inclusione sociale sono, altresì, definite le Linee di indirizzo nazionali per l’integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l’adozione di un approccio continuativo e multidimensionale della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia, anche attraverso strumenti digitali, di telemedicina e di supporto tecnologico alla cura, in coerenza con la normativa vigente.

In coerenza con la programmazione degli interventi delle Missioni 5 e 6 del PNRR, concorrono agli obiettivi citati le misure di rigenerazione urbana, mobilità accessibile e sostenibile e quelle del ricorso alle soluzioni abitative già indicate dall’art. 3, comma 6 della legge n. 33 del 2023 quali: nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane; rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane; interventi di adattamento dell’abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscano la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza.

I servizi residenziali e semiresidenziali

Gli ATS, allo scopo di contrastare l’isolamento sociale e i processi di degenerazione delle condizioni personali delle persone anziane, anche non autosufficienti, provvedono ad offrire, secondo le previsioni della programmazione integrata regionale e locale, servizi socioassistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e diurno che garantiscano la continuità delle condizioni di vita e abitudini relazionali di tipo familiare.

I servizi residenziali sono offerti presso strutture residenziali non sanitarie in possesso di requisiti operativi e di sicurezza, tali da garantire alle persone ospitate adeguati livelli di intensità assistenziale e una adeguata qualità degli ambienti di vita, nonché il diritto alla continuità delle cure e il diritto al mantenimento delle relazioni sociali ed interpersonali, mediante l’accoglienza in ambienti di tipo familiare caratterizzati da formule organizzative rispettose delle esigenze personali e di riservatezza.

I servizi sociali diurni e quelli semiresidenziali sono invece offerti presso centri di servizio accreditati anche per l’offerta di interventi di integrazione e animazione rivolti a persone anziane anche non autosufficienti e non residenti presso la struttura, al fine di favorire la socializzazione e le relazioni interpersonali e di contrastare l’isolamento sociale e il processo degenerativo fisico e cognitivo.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone anziane con disabilità psichiche e sensoriali trattamenti riabilitativi mediante l’impiego di strumenti e metodi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento, previa valutazione multidimensionale e stesura del progetto riabilitativo individuale (PRI), che definisce obiettivi, modalità e durata dei trattamenti.

L’accesso alle cure palliative

In conformità a quanto previsto dalla legge 38/2010 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, l’accesso alle cure palliative è garantito per tutti i soggetti anziani non autosufficienti affetti da patologia evolutiva ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Tale diritto si esercita tramite la rete nazionale e le reti regionali e locali delle cure palliative. Queste dovranno assicurare sul territorio di riferimento, attraverso equipe di cure palliative dedicate specificamente formate, attività di consulenza, identificazione precoce e tempestiva del bisogno, cura, assistenza, facilitazione e attivazione dei percorsi di dimissioni protette e l’erogazione dell’assistenza nell’ambito dei PAI:

a. nelle strutture di degenza ospedaliera, ivi inclusi gli hospice in sede ospedaliera;

b. nelle attività ambulatoriali per l’erogazione di cure palliative precoci e simultanee;

c. a domicilio del paziente attraverso le unità di cure palliative domiciliari (UCP-DOM);

d. nelle strutture residenziali sociosanitarie e negli hospice.

Le persone anziane fragili, non autosufficienti, in condizioni croniche complesse e avanzate o che sviluppano traiettorie di malattie ad evoluzione sfavorevole, ricevono nell’ambito delle strutture della rete di cure palliative azioni coordinate e integrate guidate dalla pianificazione condivisa delle cure, che coinvolgono il malato e la famiglia o le varie figure di rappresentatività legale.

A favore della persona anziana affetta da una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

Prestazione universale, agevolazioni contributive, fiscali e caregiver familiari

Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, viene istituita, in via sperimentale, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

L’INPS provvederà all’individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di livello gravissimo, dei soggetti anziani sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dall’apposita commissione.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominata una commissione tecnico-scientifica per l’individuazione degli indicatori atti alla definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ INPS e previa intesa in sede di Conferenza unificata saranno stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità attuative e operative della prestazione universale, dei relativi controlli e della eventuale revoca, nonché le connesse attività preparatorie e organizzative, anche a carattere informativo, da espletarsi entro il 31 dicembre 2024.

La prestazione universale sarà erogata dall’INPS ed è riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti:

a) un’età anagrafica di almeno 80 anni;

b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, come definito dal Decreto stesso;

c) un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a euro 6.000;

d) titolarità dell’indennità di accompagnamento, ovvero possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.

La prestazione universale è erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, previa individuazione dello specifico bisogno assistenziale gravissimo.

Standard formativi e formazione del personale per le persone anziane non autosufficienti

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri competenti e le Regioni elaboreranno le linee guida per la definizione di modalità omogenee per l’attuazione di percorsi formativi, alle quali le regioni stesse potranno fare riferimento, nell’ambito della propria autonomia, per il raggiungimento di standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale, finalizzati all’acquisizione della predetta qualificazione professionale. Nelle linee guida, tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale di settore, saranno individuate e definite le competenze degli assistenti familiari e i riferimenti per l’individuazione e la validazione delle competenze pregresse.

Le regioni istituiranno appositi registri regionali di assistente familiare, che dovranno contenere i nominativi di coloro che sono in possesso di una qualificazione regionale di assistente familiare rilasciata ai sensi delle linee guida citate.

I Caregiver familiari

In attuazione di quanto previsto dalla L. 33/2023, al fine di sostenere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei caregiver familiari, viene riconosciuto il valore sociale ed economico per l’intera collettività dell’attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone anziane e di persone anziane non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità.

Il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, si prende cura e assiste la persona nell’ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali. Si rapporta con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari secondo il progetto personalizzato e partecipato. Il ruolo e le attività del caregiver familiare ed i sostegni necessari per il caregiver a fronte di tale attività sono definiti in apposita sezione dei progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI) tenuto conto anche dell’esito della valutazione dello stress e degli specifici bisogni, degli obiettivi e degli interventia sostegno del caregiver stesso, nonché di quelli degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, con particolare riferimento alla presenza di figli minori di età.

Il caregiver potrà partecipare alla valutazione multidimensionale della persona anziana non autosufficiente, nonché all’elaborazione del PAI e all’individuazione del budget di cura e di assistenza.

Il finanziamento

Alla copertura degli oneri derivanti con la sperimentazione della prestazione universale, quantificati in 500 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per l’anno 2025 e 200 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere su: FNA per 150 milioni di euro; 250 milioni di euro PN inclusione e lotta alla povertà 2021-2027; 100 milioni di euro residui a valere sulla Missione 5, Componente 2, Riforma 2.2, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR.

 

LA BOZZA DEL DECRETO

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